CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 07888/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 24283/2018 R.G. proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato.– ricorrente –Contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di legale rappresentante protempore della cessata società “[OSCURATO:PERSONA] S.a.s. diGregorio Napoleone C”, e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].– controricorrente –Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA n. 326/2018depositata in data 26 gennaio 2018.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 marzo2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24283/2018Numero sezionale 2487/2026Numero di raccolta generale 7888/2026Data pubblicazione 31/03/20261. L’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Milano emetteva, neiconfronti della società “[OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di GregorioNapoleone C”, l’avviso di accertamento n. T9B02IO07266, con il qualeveniva accertata, ex art. 86 TUIR, una plusvalenza realizzata dallamedesima società pari ad euro 688.577,00. Da ciò originava – ex art. 5TUIR – l’ulteriore avviso di accertamento n. T9K01QE02446 a carico dellasocia accomandante (sig.ra [OSCURATO:PERSONA]), per il reddito dapartecipazione alla stessa imputabile.2. Avverso i due avvisi di accertamento, il sig. [OSCURATO:PERSONA] e lasig.ra [OSCURATO:PERSONA], quali soci della estinta società – e la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] in proprio avverso l’avviso di accertamento del proprio reddito dapartecipazione – proponevano distinti ricorsi dinanzi la C.t.p. di Milano,contestando la nullità della pretesa impositiva per intervenuta decadenzadell’azione dell’Ufficio; si costituiva in giudizio l’Ufficio, chiedendo laconferma del proprio operato.3. La C.t.p. di Milano, con sentenza n. 2354/2016, previa riunione deiricorsi dei contribuenti, li accoglieva, considerando l’assorbente rilievodell’illegittimità dell’accertamento in capo alla società (e,consequenzialmente, di quello in capo al socio) per decadenzadell’Amministrazione finanziaria dal potere accertativo.4. Contro tale sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.t.r. dellaLombardia; si costituivano in giudizio i contribuenti, chiedendo il rigettodell’appello e la conferma della sentenza di primo grado.5. La C.t.r. della Lombardia, con sentenza n. 326/2018, depositata in data26 gennaio 2018, respingeva l’appello dell’Ufficio.6. Avverso tale pronuncia, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi. I contribuenti hanno resistito concontroricorso.La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 18 marzo 2026, perla quale l’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria.Numero registro generale 24283/2018Numero sezionale 2487/2026Numero di raccolta generale 7888/2026Data pubblicazione 31/03/2026MOTIVI DELLA DECISIONE:1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsaapplicazione dell’art. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 57,terzo comma, d.P.R. n. 633/1972, nonché dell’art. 2, D. Lgs. n. 128/2015,anche in virtù della sentenza n. 247/2011 della Corte costituzionale, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», l’Ufficio lamenta l’errorin iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non haaffermato che gli atti già notificati al 2.09.2015 – come nella fattispecie,essendo l’accertamento pacificamente notificato in data 24.12.2014 –sono da considerarsi tempestivi, potendosi l’Amministrazione finanziariaavvalere del raddoppio dei termini anche in assenza di formaletrasmissione o presentazione della denuncia all’autorità giudiziaria entro iltermine ordinario di decadenza del potere di accertamento, atteso che ilD. Lgs. n. 128/2015 (come chiarito dalla giurisprudenza consolidata dellaSuprema Corte di cassazione) ne ha espressamente fatti salvi gli effetti.1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsaapplicazione degli artt. 40 e 43, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973, dell’art.5, TUIR e dell’art. 4, D. Lgs. n. 74/2000, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.», l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte incui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., con un’autonoma ratio decidendi,ha negato l’applicabilità del raddoppio dei termini per l’accertamento neiconfronti della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], affermando come non potesseinvocarsi l’estensione della proroga dei termini per notificarel’accertamento anche ai soci e come l’Ufficio non avesse in alcun modoprovato che la socia avesse avuto potere gestionale e checonseguentemente potessero riversarsi su di lei le responsabilità penalidegli amministratori, ivi compreso il raddoppio dei termini; in particolare,la C.t.r. non ha considerato come, nel caso concreto, si siano certamenterealizzati i presupposti integrativi della fattispecie di reato prevista dall’art.4 D. Lgs. n. 74/2000 (“dichiarazione infedele”), vigente ratione temporis,Numero registro generale 24283/2018Numero sezionale 2487/2026Numero di raccolta generale 7888/2026Data pubblicazione 31/03/2026la cui rilevanza penale era sufficiente per innestare l’operatività delraddoppio dei termini per l’accertamento anche a carico della singolasocia, la quale non aveva provveduto a dichiarare – sub specie delconseguente reddito da partecipazione – la plusvalenza da cessionedell’immobile. La C.t.r., nell’affermare l’irrilevanza penale della condottadella singola socia, si è basata sul principio di personalità dellaresponsabilità penale che, tuttavia, è un principio operante soltanto inambito penale e non in ambito tributario e, soprattutto, non ha chiaritoche l’estensione del raddoppio dei termini dalla società al socio non è inalcun modo impedita né dal fatto che lo stesso socio non abbiamaterialmente posto in essere la condotta evasiva imputabile alla societàné dalla circostanza che il socio stesso non abbia avuto alcun poteregestorio nella società.2. Va premesso che i contribuenti hanno depositato nota telematica con laquale hanno comunicato di aver aderito, in data 24/05/2019, alladefinizione agevolata prevista dall’art. 6, comma 2-ter del d.l. n.119/2018, convertito dalla legge n. 136/2018, ed hanno allegato la copiadella domanda. Inoltre, con la memoria, sul presupposto che l’Agenziaaveva rinunciato al rilievo IRAP e che l’avviso di accertamento IRPEF acarico di Napoleone era stato annullato con sentenza passata in giudicato,si avanza istanza di estinzione con riguardo alla posizione della socia edanaloga istanza viene inoltrata da parte dell’Agenzia delle entrate.Va pure dato atto che l’Agenzia non ha impugnato la sentenza sulprecipuo punto dell’IRAP dovuta dalla società.2.1. Orbene, vista la documentazione depositata in data 10 febbraio 2024dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata dellacontroversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,n. 136, e rilevato che, entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti hapresentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citatoNumero registro generale 24283/2018Numero sezionale 2487/2026Numero di raccolta generale 7888/2026Data pubblicazione 31/03/2026d.l. n. 119 del 2018, né risulta intervenuto diniego della definizione, poiimpugnato, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, ilprocesso si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020,fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza,ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.3. In conclusione, va dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenutadefinizione agevolata, con spese a carico di chi le ha anticipate. P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio.Così deciso in Roma il 18 marzo 2026.La PresidenteRoberta Crucitti