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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19967/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1968/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi del sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, sita in Roma, piazza Cavour. –controricorrenti – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

LIGURIA n. 1500/2016, depositata in data5 dicembre 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Contro il rifiuto tacito relativo all’ istanza di rimborso per l’ IRPEF relativo all’anno 2000 (per € 15.825,46) opposto dall' A genzia delle Diniego rimb.

IRPEF 2000 Entrate di Torino ricorreva, dinanzi alla C.t.p. di [OSCURATO:PERSONA], dirigente Enel , sostenendo ne l'illegittimità , in quanto sull'imponibile a lui liquidato come previdenza integrativa aziendale non era stata a pplicata l'aliquota del 12,50% ma l'aliquota maggiore di € 31,29% determinata in sede di liquidazione del trattamento di fine rapporto; all’uopo avanzava domanda in via subordinata.

2. La C.t.p., innanzi alla quale si costituiva anche l’ufficio finanziario, accoglieva la domanda avanzata in via subordinata, dichiarando che sulla somma percepita andava applicata la ritenuta secondo l’aliquita agevolata del 12,5%.

3. Contro tale decisione proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.t.r della Liguria e si costituiva anche l’Ufficio; tale Commissione, con sentenza n. 90/13/09 accoglieval'appello.

4. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della C.t.r. e l’Ufficio resisteva con controricorso.

5. La Corte di Cassazione, con ordinanza del 28 marzo 2012, n. 5046 accoglieva il ricorso , cassava la sentenza impugnata e rinviava alla C.t.r. del Piemonte per un nuovo esame della controversia richiamando il principio statuito dalla sentenza del 22 giugno 2011, n. 13642 secondo la quale «In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 23 aprile 2004 n. 124, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette a seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui agli articoli 16, comma I lett. a) del TUIR solo per quanto riguarda la sorte capitale corrispondente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cosiddetto rendimento si applica la ritenuta del 12,50% prevista dall'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, lett. a) e 17 del TUIR».

6. Il contribuente riassumeva il giudizio dinanzi la C.t.r. del Piemonte chiedendo il riconoscimento del rimborso, alla luce della natura assicurativa della previdenza integrativa aziendale PIA convertita in FONDENEL; si costituiva anche l’Ufficio finanziario che instava per il rigetto del ricorso ritenendo fosse onere della parte provare che le somme per le quali pretendeva la tassazione ad aliquota agevolata rappresentassero effettivamente la liquidazione del rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato.

7. Con la sentenza n. 1500/ 20 16 , depositata in data 05 dicembre 2016, la C.t.r. respingeva l’appello dell’Ufficio e determinava spettante il diritto al rimborso di [OSCURATO:PERSONA].

8. Avverso la sentenza della C.t.r. della Liguria, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Gli eredi del contribuente hanno resistito con controricorso.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 24 maggio 2023 per la quale la parte contribuente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazioneo falsa applicazione dell’art. 384 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha disatteso il principio di diritto sancito dall’ordinanza n. 5046 del 2012 della Suprema Corte di Cassazione.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 17, comma secondo e 16, comma primo del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) nel testo applicato ratione temporis, dell’art. 6 della l. 26 settembre 1985, n. 482 e degli artt. 13, comma nove, d.lgs. 12 aprile 1993, n. 124 e 1, comma quinto, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha erroneamente applicato il dictum della sentenza delle SS.UU. n. 13642/2011.

La C.t.r., in particolare, ha accolto la domanda di rimborso sulla base del rilievo secondo cui la differenza positiva tra la somma accantonata come capitale e la somma liquidata a fini previdenziali con la cessazione del rapporto di lavoro non può che derivare da un impiego sotto forma di investimento produttivo del reddito.

1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 17, 19, 20, 44, 50 e 52 del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) nel testo applicato ratione temporis, dell’art. 6 della l. n. 482 del 1985 e dell’art. 16, comma 2-bis, d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47 e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.»l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha dato rilievo alla differenza ontologica sussistente tra le prestazioni riferite alla PIA e quelle di FONDENEL, laddove la prima prevede un trattamento a prestazione definita mentre il secondo il sistema della capitalizzazione, oltretutto senza richiedere alcuna certificazione da parte del datore di lavoro, dimostrativa degli investimenti operati nel mercato di riferimento. 2.Va premesso che si controverte in relazione ad una richiesta di rimborso avanzata da un dirigente ENEL in ordine alle trattenute sulle prestazioni erogate dalla medesima ENEL in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, in aggiunta al trattamento difine rapporto.

In particolare, cessato il rapporto di lavoro, il contribuente riceveva dall’ENEL la somma corrispondente alla liquidazione della propria rendita sulla quale era operata una ritenuta con applicazione della stessa aliquota applicata in sede di liquidazione dell’indennità di fine rapporto.

La tesi del contribuente è che il prelievo fosse illegittimo perché la prestazione avrebbe dovuto essere assoggettata a ritenuta nella misura del 12,50%, in particolare in ipotesi di erogazione a fronte di polizze di assicurazione sulla vita, stipulata in epoca antecedente al 28/04/1993, secondo il combinato disposto di cui agli artt. 13, comma 9 , d.lgs 21 aprile 1993, n. 124, 1, comma 5 , d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, art. 6 legge 26 settembre 1985, n. 482.

3. I tre motivi, da trattare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, sono fondati.

Come sopra evidenziato, il principio di diritto affermato dall'ordinanza con la quale questa Corte ha disposto il rinvio era lo stesso di quello affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n.13642 del 2011 (ovvero applicazione della ritenuta del 12,50% alle somme rinvenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento, per tale dovendosi intendere il rendimento netto imputabile alla gestione del Fondo sul mercato del capitale accantonato) e va rilevato che, questa Corte, con numerose pronunce sulla res controversa , sempre in continuità di quel principio, (Cass. 10/06/2016, n. 11941, Cass. 18/10/2017, n. 24525, Cass. 15/06/2018, n. 16116) ha chiarito che le somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento sono le somme derivanti dall'effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, non necessariamente finanziario, ma non anche quelle calcolate attraverso l'adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnicoattuariali di capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta dalle prestazioni previdenziali concordate; nel caso in esame, non sussistendo contestazione sulla circostanza che la prestazione oggetto di controversia sia stata interamente erogata dal Fondo PIA, la sentenza impugnata, nel riconoscere la sussistenza dei rendimenti sulla base della mera certificazione Enel dalla quale, per come riportata dalla stessa sentenza impugnata, non si rinvengono somme investite sul mercato, ha malamente applicato il principio cui doveva uniformarsi.

Inoltre, con riferimento al basilare concetto di "rendimento", le Sezioni Unite precisano in motivazione che: a) si tratta del rendimento netto, imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato.

Tale rilievo, riguardante specificamente la previdenza complementare aziendale per i dirigenti dell'ENEL (disciplinata dagli accordi sindacali del 1986 e del 1998), chiarisce e integra la generale portata regolatrice del principio di diritto; b) che il prospetto Enel certifica esclusivamente la differenza tra il totale del capitale lordo da liquidare e la somma di dotazione iniziale: sul punto Cass. 21/10/2021, n. 29479 ricorda come, con estrema chiarezza, che la PIA non ha potuto né, tantomeno, avrebbe potuto svolgere - quale Fondo interno con accantonamento a bilancio Enel -un'attività di investimento sui mercati finanziari.

Pertanto, nessun rendimento derivante dall'investimento, da parte del Fondo PIA, sui mercati finanziari è ipotizzabile.

La configurabilità di un rendimento netto, imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato risulta incompatibile con il tenore dell'accordo Enel/Fndai del 16 aprile 1986, in quanto l'importo della prestazione spettante al dirigente era predeterminato in anticipo sulla base del rapporto tra l'ultima retribuzione e la pensione.

Il rendimento altro non è che la mera differenza da quanto affluito nel Fondo PIA e quanto erogato in concreto ai dirigenti (conf.

Cass., 03/05/2022, n.13838); c) che simili conclusioni, del resto, sono asseverate dalla relazione n. 32/1999 della Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - proprio sul bilancio consuntivo di Enel, relativo all'esercizio finanziario 1997 (Cass. 19/06/2018, n. 16116; Cass.13/11/2019, n. 29396; Cass. 23/11/2020, n. 26543).

Sotto questo profilo, la sentenza impugnata, obiettivamente stringatamente motivata, non ha fatto applicazione dei superiori principi.

4. Così chiarita la questione, va decisamente disattesa la richiesta di rimessione alle Sezioni Unite di questa Corte per l’esistenza di un contrasto interpretativo sul concetto di polizza e proposta in memoria dal contribuente.

Invero, per come dianzi esposto, la giurisprudenza della Suprema Corte, anche in relazione al concetto di rendimento di polizza, si è ormai consolidata, non rinvenendosi attuali contrasti nella giurisprudenza di legittimità, e gli argomenti proposti dal ricorrente non inducono a rivedere le valutazioni espresse e non rendono necessaria la rimessione alle Sezioni Unite di questa Corte.

5. In conclusione, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, va decisa nel merito la controversia con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dal contribuente.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dal

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1968/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi del sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, sita in Roma, piazza Cavour. –controricorrenti – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LIGURIA n. 1500/2016, depositata in data5 dicembre 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Contro il rifiuto tacito relativo all’ istanza di rimborso per l’ IRPEF relativo all’anno 2000 (per € 15.825,46) opposto dall' A genzia delle Diniego rimb. IRPEF 2000 Entrate di Torino ricorreva, dinanzi alla C.t.p. di [OSCURATO:PERSONA], dirigente Enel , sostenendo ne l'illegittimità , in quanto sull'imponibile a lui liquidato come previdenza integrativa aziendale non era stata a pplicata l'aliquota del 12,50% ma l'aliquota maggiore di € 31,29% determinata in sede di liquidazione del trattamento di fine rapporto; all’uopo avanzava domanda in via subordinata. 2. La C.t.p., innanzi alla quale si costituiva anche l’ufficio finanziario, accoglieva la domanda avanzata in via subordinata, dichiarando che sulla somma percepita andava applicata la ritenuta secondo l’aliquita agevolata del 12,5%. 3. Contro tale decisione proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.t.r della Liguria e si costituiva anche l’Ufficio; tale Commissione, con sentenza n. 90/13/09 accoglieval'appello. 4. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della C.t.r. e l’Ufficio resisteva con controricorso. 5. La Corte di Cassazione, con ordinanza del 28 marzo 2012, n. 5046 accoglieva il ricorso , cassava la sentenza impugnata e rinviava alla C.t.r. del Piemonte per un nuovo esame della controversia richiamando il principio statuito dalla sentenza del 22 giugno 2011, n. 13642 secondo la quale «In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 23 aprile 2004 n. 124, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette a seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui agli articoli 16, comma I lett. a) del TUIR solo per quanto riguarda la sorte capitale corrispondente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cosiddetto rendimento si applica la ritenuta del 12,50% prevista dall'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, lett. a) e 17 del TUIR». 6. Il contribuente riassumeva il giudizio dinanzi la C.t.r. del Piemonte chiedendo il riconoscimento del rimborso, alla luce della natura assicurativa della previdenza integrativa aziendale PIA convertita in FONDENEL; si costituiva anche l’Ufficio finanziario che instava per il rigetto del ricorso ritenendo fosse onere della parte provare che le somme per le quali pretendeva la tassazione ad aliquota agevolata rappresentassero effettivamente la liquidazione del rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato. 7. Con la sentenza n. 1500/ 20 16 , depositata in data 05 dicembre 2016, la C.t.r. respingeva l’appello dell’Ufficio e determinava spettante il diritto al rimborso di [OSCURATO:PERSONA]. 8. Avverso la sentenza della C.t.r. della Liguria, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Gli eredi del contribuente hanno resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 24 maggio 2023 per la quale la parte contribuente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazioneo falsa applicazione dell’art. 384 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha disatteso il principio di diritto sancito dall’ordinanza n. 5046 del 2012 della Suprema Corte di Cassazione. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 17, comma secondo e 16, comma primo del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) nel testo applicato ratione temporis, dell’art. 6 della l. 26 settembre 1985, n. 482 e degli artt. 13, comma nove, d.lgs. 12 aprile 1993, n. 124 e 1, comma quinto, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha erroneamente applicato il dictum della sentenza delle SS.UU. n. 13642/2011. La C.t.r., in particolare, ha accolto la domanda di rimborso sulla base del rilievo secondo cui la differenza positiva tra la somma accantonata come capitale e la somma liquidata a fini previdenziali con la cessazione del rapporto di lavoro non può che derivare da un impiego sotto forma di investimento produttivo del reddito. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 17, 19, 20, 44, 50 e 52 del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) nel testo applicato ratione temporis, dell’art. 6 della l. n. 482 del 1985 e dell’art. 16, comma 2-bis, d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47 e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.»l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha dato rilievo alla differenza ontologica sussistente tra le prestazioni riferite alla PIA e quelle di FONDENEL, laddove la prima prevede un trattamento a prestazione definita mentre il secondo il sistema della capitalizzazione, oltretutto senza richiedere alcuna certificazione da parte del datore di lavoro, dimostrativa degli investimenti operati nel mercato di riferimento. 2.Va premesso che si controverte in relazione ad una richiesta di rimborso avanzata da un dirigente ENEL in ordine alle trattenute sulle prestazioni erogate dalla medesima ENEL in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, in aggiunta al trattamento difine rapporto. In particolare, cessato il rapporto di lavoro, il contribuente riceveva dall’ENEL la somma corrispondente alla liquidazione della propria rendita sulla quale era operata una ritenuta con applicazione della stessa aliquota applicata in sede di liquidazione dell’indennità di fine rapporto. La tesi del contribuente è che il prelievo fosse illegittimo perché la prestazione avrebbe dovuto essere assoggettata a ritenuta nella misura del 12,50%, in particolare in ipotesi di erogazione a fronte di polizze di assicurazione sulla vita, stipulata in epoca antecedente al 28/04/1993, secondo il combinato disposto di cui agli artt. 13, comma 9 , d.lgs 21 aprile 1993, n. 124, 1, comma 5 , d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, art. 6 legge 26 settembre 1985, n. 482. 3. I tre motivi, da trattare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, sono fondati. Come sopra evidenziato, il principio di diritto affermato dall'ordinanza con la quale questa Corte ha disposto il rinvio era lo stesso di quello affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n.13642 del 2011 (ovvero applicazione della ritenuta del 12,50% alle somme rinvenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento, per tale dovendosi intendere il rendimento netto imputabile alla gestione del Fondo sul mercato del capitale accantonato) e va rilevato che, questa Corte, con numerose pronunce sulla res controversa , sempre in continuità di quel principio, (Cass. 10/06/2016, n. 11941, Cass. 18/10/2017, n. 24525, Cass. 15/06/2018, n. 16116) ha chiarito che le somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento sono le somme derivanti dall'effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, non necessariamente finanziario, ma non anche quelle calcolate attraverso l'adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnicoattuariali di capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta dalle prestazioni previdenziali concordate; nel caso in esame, non sussistendo contestazione sulla circostanza che la prestazione oggetto di controversia sia stata interamente erogata dal Fondo PIA, la sentenza impugnata, nel riconoscere la sussistenza dei rendimenti sulla base della mera certificazione Enel dalla quale, per come riportata dalla stessa sentenza impugnata, non si rinvengono somme investite sul mercato, ha malamente applicato il principio cui doveva uniformarsi. Inoltre, con riferimento al basilare concetto di "rendimento", le Sezioni Unite precisano in motivazione che: a) si tratta del rendimento netto, imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato. Tale rilievo, riguardante specificamente la previdenza complementare aziendale per i dirigenti dell'ENEL (disciplinata dagli accordi sindacali del 1986 e del 1998), chiarisce e integra la generale portata regolatrice del principio di diritto; b) che il prospetto Enel certifica esclusivamente la differenza tra il totale del capitale lordo da liquidare e la somma di dotazione iniziale: sul punto Cass. 21/10/2021, n. 29479 ricorda come, con estrema chiarezza, che la PIA non ha potuto né, tantomeno, avrebbe potuto svolgere - quale Fondo interno con accantonamento a bilancio Enel -un'attività di investimento sui mercati finanziari. Pertanto, nessun rendimento derivante dall'investimento, da parte del Fondo PIA, sui mercati finanziari è ipotizzabile. La configurabilità di un rendimento netto, imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato risulta incompatibile con il tenore dell'accordo Enel/Fndai del 16 aprile 1986, in quanto l'importo della prestazione spettante al dirigente era predeterminato in anticipo sulla base del rapporto tra l'ultima retribuzione e la pensione. Il rendimento altro non è che la mera differenza da quanto affluito nel Fondo PIA e quanto erogato in concreto ai dirigenti (conf. Cass., 03/05/2022, n.13838); c) che simili conclusioni, del resto, sono asseverate dalla relazione n. 32/1999 della Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - proprio sul bilancio consuntivo di Enel, relativo all'esercizio finanziario 1997 (Cass. 19/06/2018, n. 16116; Cass.13/11/2019, n. 29396; Cass. 23/11/2020, n. 26543). Sotto questo profilo, la sentenza impugnata, obiettivamente stringatamente motivata, non ha fatto applicazione dei superiori principi. 4. Così chiarita la questione, va decisamente disattesa la richiesta di rimessione alle Sezioni Unite di questa Corte per l’esistenza di un contrasto interpretativo sul concetto di polizza e proposta in memoria dal contribuente. Invero, per come dianzi esposto, la giurisprudenza della Suprema Corte, anche in relazione al concetto di rendimento di polizza, si è ormai consolidata, non rinvenendosi attuali contrasti nella giurisprudenza di legittimità, e gli argomenti proposti dal ricorrente non inducono a rivedere le valutazioni espresse e non rendono necessaria la rimessione alle Sezioni Unite di questa Corte. 5. In conclusione, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, va decisa nel merito la controversia con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dal contribuente. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dal
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