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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32139/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, afferentiL al trattamento sanzionatorio adeguatamente motivato, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità dalla sentenza impugnata.

La Corte di Appello ha motivato sia sulla determinazione del trattamento sanzionatorio sia sull'applicazione della recidiva rilevando la sussistenza di numerosi precedenti penali, comunque espressivi di pericolosità.

Del resto, «In tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa. (In motivazione la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato)» (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018 - dep. 18/12/2018, PG C/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27478201).

Il ricorso, sul punto, articolato in fatto, risulta estremamente generico, e si limita a reiterare le motivazioni dell'appello senza critiche specifiche, di legittimità, alla decisione impugnata.

È inammissibile il ricorso per Cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cariolo e altri, Rv. 26060801).

Anche sul trattamento sanzionatorio la sentenza risulta adeguatamente motivata rilevando la concessione delle circostanze attenuanti generiche, equivalenti alla recidiva, ed una pena vicina al minimo edittale; del resto, in tema di determinazione della pena, nel c:aso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena. (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 - dep. 15/09/2016, Rignanese e altro, Rv. 26794901; vedi anche Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 - dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 26528301 e Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 - dep. 08/07/2013, Taurasi e altro, Rv. 25646401).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, afferentiL al trattamento sanzionatorio adeguatamente motivato, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità dalla sentenza impugnata. La Corte di Appello ha motivato sia sulla determinazione del trattamento sanzionatorio sia sull'applicazione della recidiva rilevando la sussistenza di numerosi precedenti penali, comunque espressivi di pericolosità. Del resto, «In tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa. (In motivazione la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato)» (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018 - dep. 18/12/2018, PG C/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27478201). Il ricorso, sul punto, articolato in fatto, risulta estremamente generico, e si limita a reiterare le motivazioni dell'appello senza critiche specifiche, di legittimità, alla decisione impugnata. È inammissibile il ricorso per Cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cariolo e altri, Rv. 26060801). Anche sul trattamento sanzionatorio la sentenza risulta adeguatamente motivata rilevando la concessione delle circostanze attenuanti generiche, equivalenti alla recidiva, ed una pena vicina al minimo edittale; del resto, in tema di determinazione della pena, nel c:aso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena. (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 - dep. 15/09/2016, Rignanese e altro, Rv. 26794901; vedi anche Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 - dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 26528301 e Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 - dep. 08/07/2013, Taurasi e altro, Rv. 25646401). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am
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