CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2021
Cassazione n. 47266/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]3 DALLANDYSHE n. in Albania il 2/1/1978 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Torino in data 18/11/2020 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Torino confermava la decisione del Gup del Tribunale di Novara, che aveva riconosciuto l'imputata colpevole del delitto di tentata estorsione, condannandola, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 400,00 di multa. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore della [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla valutazione del quadro probatorio, con particolare riferimento al giudizio di attendibilità della p.o. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto generico ed aspecifico, attesa la reiterazione delle doglianze in punto di attendibilità della p.o., motivatamente disattese dalla Corte territoriale con argomenti esenti da manifeste illogicità. Il ricorrente censura il mancato apprezzamento "d'ogni ulteriore ipotesi ricostruttiva" senza, tuttavia, chiarire quale sia la tesi alternativa pretermessa e quali gli elementi di decisiva rilevanza di cui la Corte di merito non ha tenuto conto.dL 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma il 23 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] antis _DEPOSITATA [OSCURATO:PERSONA] 1 29 DIC 2021 [OSCURATO:PERSONA]