CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19178/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, in persona della dott. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione delle pene accessorie; inammissibilità nel resto. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 10/03/2016 la Corte d'appello di Ancona ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia [OSCURATO:PERSONA], imprenditore individuale dichiarato fallito in data 02/08/2011, avendolo ritenuto responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha personalmente proposto ricorso per cassazione (depositato in cancelleria il 23/07/2016 e pervenuto presso la cancelleria di questa Corte in data 16/02/2021), affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale si denunciano violazioni di legge e vizi motivazionali, che vengono di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con una prima articolazione si censura il fatto che, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonostante il diniego opposto dal difensore all'utilizzazione delle prove assunte, il Tribunale, in diversa composizione, aveva deciso di dare lettura di tali prove e di dichiararle pienamente utilizzabili. Nell'esposizione della doglianza si dà atto che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il collegio si era ricostituito nella sua primigenia composizione. 2.2. Con la seconda articolazione si critica il riferimento nel dispositivo della sentenza di primo grado alla ritenuta sussistenza della «aggravante contestata in fatto di cui all'art. 219 L.F.», sottolineando che siffatta circostanza non era stata indicata nel capo di imputazione né attraverso l'enunciazione del suo contenuto né attraverso un riferimento normativo. 2.3. Con una terza articolazione si critica l'assoluto silenzio della sentenza impugnata sul motivo di appello con il quale si prospettava la possibilità di configurare i prelevamenti di cui al capo b) di imputazione come compensi per l'attività svolta dal ricorrente nel corso degli anni all'interno della società. 2.4. Con una quarta articolazione il ricorrente si duole del silenzio della sentenza impugnata sia con riferimento al nesso di causalità tra le condotte a lui attribuite e il fallimento sia con riguardo alla concretezza del pericolo rispetto all'esigenza di tutela delle ragioni creditorie. 2.5. Con una quinta articolazione si censura la sentenza impugnata per avere ritenuto sufficiente il dolo generico e non necessario quello specifico, in relazione alla irregolare tenuta delle scritture contabili. 2.6. Con una sesta articolazione si critica il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in difetto di elementi contrari e in presenza di positivi elementi di valutazione. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è infondato, dal momento che la legittimità della decisione va apprezzata, nella prospettiva dell'art. 526, comma 2, cod. proc.pen., avendo riguardo all'identità tra i giudici che hanno partecipato alla decisione e coloro che hanno partecipato al dibattimento, senza considerare passaggi intermedi irrilevanti: ciò, del resto, pare ben chiaro al ricorrente, il quale non riesce ad individuare una concreta ipotesi di inutilizzabilità o nullità e finisce per ammettere che quanto denunciato con la prima articolazione mette semplicemente in luce «il modus operandi singolare del giudice di primo grado». 2. Del pari infondato è il secondo motivo, dal momento che, in tema di reati fallimentari, nel caso - qui ricorrente - in cui all'imputato siano contestati più fatti di bancarotta, la mancata contestazione esplicita della circostanza aggravante speciale di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1), I. fall. non integra alcuna violazione dell'art. 522 cod. proc. pen., perché il riferimento alla predetta circostanza aggravante, in tutti i suoi elementi costitutivi, è implicitamente contenuto nella descrizione della pluralità dei reati, la cui contestazione pone l'imputato in condizione di conoscere il significato dell'accusa e di esercitare il diritto di difesa (Sez. 5 n. 33123 del 19/10/2020, Martini, Rv. 279840 - 01). D'altra parte, la cd. continuazione fallimentare non richiede alcuna formale contestazione (diversa, s'intende, da quella dei fatti di bancarotta), in quanto l'utilizzazione di tale istituto si risolve esclusivamente nell'applicazione di una disciplina più favorevole di quella che deriverebbe dalle regole generali in tema di determinazione della pena in caso di pluralità di reati. 3. Il terzo e il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente, per la loro stretta connessione. Le Sezioni unite di questa Corte hanno ribadito che, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento (che non rientra, pertanto, nel fuoco del dolo), essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività, sicché, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, i fatti di distrazione assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804). D'altra parte, la natura di reato di pericolo concreto rispetto alla «conservazione dell'integrità del patrimonio dell'impresa, costituente la garanzia per i creditori della medesima» (Corte cost., ord. n. 268 del 1989) richiede che «l'offesa provocata dal reato non può ridursi al mero impoverimento dell'asse patrimoniale dell'impresa, ma si restringe alla diminuzione della consistenza patrimoniale idonea a danneggiare le aspettative dei creditori» (Sez. 5, n. 16388 del 23/03/2011, Barbato, Rv. 250108, in motivazione).Per questo si è ritenuto, indipendentemente dalla soluzione che s'intenda dare alla questione della natura giuridica della sentenza dichiarativa di fallimento che, in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgarannella, Rv. 270763 - 01). Ne discende l'infondatezza del quarto motivo. Al contrario, fondato è il terzo motivo di ricorso. Infatti, rispetto alle puntuali censure sviluppate nell'atto di appello a proposito della contestata sussistenza della bancarotta distrattiva, la sentenza non offre alcuna specifica risposta, limitandosi a citare giurisprudenza di questa Corte e a riprodurre formule argonnentativa sganciate da qualunque concreto riferimento alle condotte attribuite al ricorrente. 4. Del pari fondata è la quinta articolazione dal momento che, anche in questo caso, la risposta della sentenza impugnata alle censure sviluppate nell'atto di appello si risolve in formule di stile e nella mera citazione di precedenti questa Corte, dei quali non si illustra la correlazione rispetto alle critiche che erano state formulate. 5. La sesta articolazione che investe la dosimetria sanzionatoria resta assorbita dall'annullamento, con rinvio alla Corte d'appello di Perugia, disposto in relazione all'accoglimento del terzo e al quinto motivo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Cor