CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 30006/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 13762-2014, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (nella qualità di incorporante la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), in ‘ -ul? persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], elettivamente domiciliata in Roma, alla via Savoia n. 37, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentata e difesa - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 146/36/2013 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 21.11.2013; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 10 giugno 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che Per quanto si evince dal ricorso e dalla sentenza impugnata, alla [OSCURATO:SOCIETA]. (incorporata nella odierna ricorrente) fu notificato l'avviso di accertamento, relativo all'anno d'imposta 2006, con cui l'Agenzia delle RGN 13762/2014 Cons . Fede rici entrate contestò le perdite dichiarate dalla società nel rigo RS41, pari ad C 100.838,00, riportate invece al valore di C 0,00. L'atto era riconducibile ad una verifica fiscale relativa alle annualità 2003/2006, all'esito della quale erano stati emessi altrettanti avvisi impositivi con rettifica delle perdite. Nello specifico, con riguardo alle annualità 2003 e 2004, definitesi con adesione della contribuente, le perdite, dichiarate nella misura di C 636.428,00 per la prima delle annualità, erano state rideterminate in lí-7. 469.842,00. Si erano quindi ridotte ad C 293.495,00 perché in parte utilizzate per compensazione con il reddito conseguito nel 2004 (anch'esso rettificato). Nel 2005 la società aveva dichiarato ulteriori perdite, nella misura di C 100.838,00. Tali perdite erano state disconosciute dall'ufficio, che aveva accertato ricavi pari ad C 125.230,00 e dunque un attivo di C 24.392,00. Sull'accertamento relativo al 2005 era insorto contenzioso, favorevole alla contribuente nei gradi di merito ma ancora pendente in Cassazione. Con l'accertamento relativo al 2006 l'Amministrazione finanziaria non aveva contestato il reddito di C 246.093,00, dichiarato e compensato con le perdite ancora provenienti dall'anno 2004 (C 293.425,00, delle quali pertanto residuavano ancora C 47.402,00 da portare in compensazione nelle successive annualità). Aveva invece contestato il riporto nel rigo RS41 delle perdite subite nell'anno 2005, pari ad C 100.838,00, disconosciute con l'avviso d'accertamento di quella annualità e ancora sub iudice. La società, che riteneva illegittima la contestazione del riporto delle perdite conseguite nell'anno 2005 ed oggetto di controversia, adì la Commissione tributaria provinciale di Milano, che con sentenza n. 261/17/2012 rigettò il ricorso. L'appello della contribuente fu rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia con la sentenza n. 146/36/2013. Il giudice regionale, dopo aver constatato che i redditi e le perdite relative alle annualità 2003 e 2004 erano definitive, ha rilevato che le perdite non ancora compensate non potevano essere utilizzate sulla ripresa fiscale del 2005, ancora oggetto di controversia, così che correttamente esse erano state compensate con i ricavi del 2006. Quanto al giudizio relativo al 2005, ha affermato che esso non rilevava ai fini di quanto accertato (per il 2006) RGN 13762/2014 Consi re rI. Federici e- La ricorrente ha censurato la decisione con sette motivi, chiedendone la cassazione, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate con controricorso. Fissata l'adunanza camerale, la società ha comunicato la definizione della controversia relativa all'annualità 2005 ai sensi degli art. 6 e 13 del d.l. 119 del 2018. Sostenendo che in tal modo ha affrancato le perdite, ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, in subordine la rimessione del giudizio al giudice del rinvio per la decisione nel merito della vicenda. Nell'adunanza camerale del 10 giugno 2022 la causa è stata discussa e decisa. La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis 1, cod. proc. civ. Considerato che La società ha censurato la sentenza denunciando: con il primo motivo la nullità della sentenza per violazione degli artt. 7, comma 1, 36 comma 2 e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, degli artt. 112, 115 e 132 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per omessa pronuncia sul motivo con cui la contribuente ha impugnato la rettifica delle perdite 2005, esposte nel rigo R541 della dichiarazione 2006, operata dall'Amministrazione finanziaria con l'accertamento relativo all'annualità 2006, sulla base della medesima rettifica disposta con l'accertamento sulla annualità 2005; con il secondo motivo la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, primo comma, n. 4, e 156 terzo comma, cod. proc. civ., dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., degli artt. 1, comma 2, e 36 comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., quanto alla omessa motivazione della decisione di rigetto della domanda di annullamento dell'accertamento dell'annualità 2006 e alla mancata individuazione della ratio decidendí; con il terzo motivo l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., quanto alla rettifica delle perdite 2003, riportate nel rigo RS43 della dichiarazione, e alla rettifica delle perdite 2005, riportate nel rigo RS41, nonché -con riguardo a queste ultime- la circostanza che la loro rettifica era basata esclusivamente sulla rettifica a sua volta operata sull'annualità 2005, ancora sub iudice; RG N 13762/2014 Const I. Federici con il quarto motivo la nullità della sentenza per violazione degli artt. 7, comma 1, 36 comma 2 e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, degli artt. 112, 115 e 132 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., e all'art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, per omessa pronuncia sulla domanda di sospensione del giudizio relativo all'accertamento 2006 in attesa della definizione di quelle relativo all'anno 2005; con il quinto motivo la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, primo comma, n. 4, e 156 terzo comma, cod. proc. civ., dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., degli artt. 1, comma 2, e 36 comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., quanto alla omessa motivazione della decisione di rigetto della richiesta di sospensione del giudizio e alla mancata individuazione della ratio decídendi; con il sesto motivo l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., quanto alla rettifica delle perdite 2005, riportate nel rigo RS41, basata esclusivamente sulla rettifica operata sull'annualità 2005, ancora sub íudice; con il settimo motivo la violazione e falsa applicazione dell'art. 295 cod. proc. civ., e degli artt. 1, comma 2, e 39 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., quanto alla mancata sospensione del giudizio pur in presenza di altra controversia, la cui definizione era pregiudiziale alla risoluzione della presente. Deve premettersi che nelle more del giudizio la controversia relativa alla annualità 2005, ritenuta a questa pregiudiziale, è stata decisa dinanzi a questa Corte con sentenza n. 31407/2018 del 5 dicembre 2018, che, in accoglimento del ricorso dell'Agenzia delle entrate, ha cassato la sentenza d'appello, disponendo il rinvio del processo a quella commissione. La ricorrente afferma che in riferimento a quella annualità, e prima della pronuncia della Corte di cassazione, ha inoltrato domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi del d.l. n. 119 del 2018 (ma la domanda risulta inoltrata in data 24 maggio 2019, ben dopo la data di deposito della pronuncia di legittimità). Da tale domanda, secondo la prospettazione riportata nella memoria dalla società, sarebbe conseguito RGN 13762/2014 [OSCURATO:PERSONA] rei. [OSCURATO:PERSONA]A-c l'affrancamento delle perdite, che investirebbe l'esito del presente giudizio. Da ciò la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere o il rinvio al giudice regionale per la valutazione della questione nel merito, anche in riferimento alla domanda di definizione condoniate dell'anno d'imposta 2007, per la cui efficacia sarebbero insorte contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria. Qui è sufficiente affermare che l'an e il quomodo della definizione agevolata ai sensi del d.l. 119 del 2018 riguarda esclusivamente la controversia per la quale il procedimento condoniate è stato attivato, senza che lo stesso trovi riflessi diretti sul presente giudizio, relativo ad altro anno d'imposta ed ora al vaglio della Corte. Eventuali riflessi, quali quelli auspicati dalla contribuente, possono afferire alla fase esecutiva del rapporto tributario di cui ora è causa, ma sono estranei alla soluzione delle questioni giuridiche denunciate con il ricorso ora all'esame del collegio. Ciò chiarito, i primi tre motivi possono essere trattati congiuntamente, per essere tra loro connessi. La ricorrente denuncia, sotto il profilo del vizio processuale per omessa pronuncia (primi due motivi), e del vizio motivazionale (terzo motivo), che il giudice regionale non abbia deciso in ordine all'oggetto della controversia. L'oggetto della controversia riguardava il fatto che l'accertamento dell'Amministrazione finanziaria relativo all'anno 2006, con cui era stato disconosciuto il riporto nel rigo RS41 delle perdite relative all'anno 2005, trovava ragione esclusivamente nel disconoscimento di quelle medesime perdite, contestate dall'ufficio nell'accertamento relativo all'anno 2005; e tuttavia tale accertamento era stato a sua volta contestato dalla contribuente, che aveva visto accolte le proprie ragioni nei due gradi di merito, risultando pertanto ancora sub iudice dinanzi alla corte di legittimità. Rispetto alla rappresentazione di tale situazione, che per la contribuente costituisce ragione per l'annullamento dell'accertamento 2006, la Commissione regionale non si sarebbe pronunciata. I motivi non sono fondati. Il giudice d'appello, dopo aver riportato con un quadro sinottico la situazione per ciascun anno d'imposta (dal 2003 al 2005) del dichiarato dal contribuente, del rettificato dall'Agenzia delle entrate, delle perdite effettivamente e definitivamente riconosciute per il 2003 e per il 2004, nonché per il 2005, ancora sub iudice, e dopo aver RGN 13762/2014 Consig re rel. Federici i ( riportato con esattezza le rispettive ragioni difensive, ha rigettato l'appello della contribuente, confermando le statuizioni del giudice di primo grado. A tal fine, dopo aver ribadito la definitività dei rapporti fiscali per le prime due annualità, individuando con esattezza (ciò che qui non è contestato) le perdite ancora deducibili negli anni seguenti mediante compensazione con eventuali redditi, ha rilevato che per l'anno 2005 sussisteva una posizione ancora controversa, tra le ulteriori perdite di C 100.838,00 dichiarate dalla società (ulteriori rispetto agli C 293.495M), e la ripresa ad imponibile accertata dall'ufficio nella misura di C 125.230,00, con il riconoscimento di un reddito pari ad C 24.392,00 conseguito nel 2005 (C 125.230,00 - C 100.838,00). Ha pertanto condiviso quanto sostenuto dall'ufficio, ossia che nel 2006 i ricavi potevano essere compensati con le perdite delle annualità precedenti al 2005 (gli C 293.495,00), mentre non potevano essere riportate le ulteriori perdite, dichiarate ma disconosciute nel 2005. Va peraltro chiarito che neppure la contribuente pretende che le perdite del 2005 potevano essere portate a compensazione nell'annualità successiva, poiché quelle pregresse del 2003 andavano integralmente a compensare i suddetti ricavi, corrispondenti ad C 246.09:3,00 (residuando ancora perdite pari ad C 47.402,00). A fronte della situazione rappresentata, non risponde al vero che sulla questione il giudice d'appello abbia omesso di pronunciarsi, atteso che le argomentazioni della decisione sono sintetiche ma chiare sul punto, quali conseguenze logiche del ragionamento. A tal fine, a fronte dell'esito dell'accertamento relativo al 2005, con ripresa ad imponibile delle somme dichiarate dalla società a titolo di perdite (C 100.838,00), era del tutto conseguenziale che l'Amministrazione finanziaria in occasione dell'accertamento dei redditi 2006 disconoscesse il riporto di quelle medesime perdite iscritte nel rigo RS41. Sarebbe stato irragionevole l'inverso, cioè disconoscere le perdite nell'accertamento 2005 e consentire al contribuente di riportarle nella dichiarazione dell'anno d'imposta 2006, con conseguente definitività se non contestate nei termini e nelle modalità di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973. Peraltro, ove l'esito del contenzioso relativo all'anno d'imposta 2005 fosse favorevole alla contribuente, il definitivo riconoscimento delle perdite 2005 avrebbe riflessi per le annualità successive, facendo definitivamente emergere perdite RGN 13762/2014 Con re rel. Federici G compensabili con gli eventuali redditi. Al contrario il loro definitivo disconoscimento anche in sede contenziosa cristallizzerebbe la situazione accertata dall'Agenzia delle entrate. Non è peraltro irrilevante che risulti incontestato che le perdite subite e dichiarate nell'anno 2005 siano state solo riportate nella dichiarazione relativa all'anno 2006, ma non impiegate a compensazione dei ricavi conseguiti, compensati invece con le perdite più antiche, rinvenienti dall'anno d'imposta 2003 e non ancora tutte utilizzate. Come si è già avvertito, solo queste ultime, pari ad C 293.495,00, nel 2006 sono state portate a compensazione dei ricavi conseguiti di C 246.093,00 (con ulteriore residuo pertanto). Ebbene, va escluso che la sentenza, la cui motivazione va letta anche alla luce delle questioni e delle difese delle parti, riportate nella sezione espositiva, non è viziata da omessa pronuncia, né risulta redatta in modo da rendere incomprensibile la sua ratio decidendi. Al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione è infatti necessario e sufficiente che il giudice esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (cfr. Cass., 2 dicembre 2014, n. 25509; 9 febbraio 2021, n. 3126). E a fronte della irragionevole pretesa della contribuente di denunciare l'illegittimità dell'accertamento 2006 perché fondato sugli esiti ancora sub iudice dell'accertamento relativo al 2005, le argomentazioni illustrate dalla Commissione regionale erano più che sufficienti a motivare l'infondatezza del ricorso. I tre motivi vanno dunque rigettati. Per l'effetto non trovano fondamento neppure i motivi quarto, quinto sesto e settimo, con i quali, sotto il profilo della nullità della decisione per vizio processuale (quarto e quinto), del vizio di motivazione (sesto) e dell'errore giuridico nell'interpretazione delle norme (settimo), la ricorrente denuncia la decisione per non aver accolto, né essersi espressa, sulla richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello relativo al 2005, ritenuto pregiudiziale. I motivi, che possono essere trattati unitariamente perché tra loro connessi, sono infondati. Innanzitutto, sotto l'aspetto della denuncia di vizi processuali, la pronuncia non è omessa. Essa ha implicitamente rigettato RGN 13762/2014 consjflre nel. Federici • (, Lez4.-L l'istanza, attesa l'incompatibilità di una diversa interpretazione rispetto alle conclusioni cui il giudice d'appello è pervenuto nel merito. Peraltro la fattispecie, pur astrattamente collocabile tra quelle per le quali l'art. 39, comma 1 bis, d.lgs. n. 546 del 1992, prevede la sospensione del giudizio, nel concreto esula dalla norma e comunque dalla obbligatorietà della sospensione. Per quanto già chiarito, il richiamo nella dichiarazione 2006 delle perdite relative al 2005 non comportava il loro utilizzo a compensazione dei ricavi 2006. Esse avrebbero potuto essere utilizzate comunque per compensare ricavi delle annualità successive, così che in alcun modo, sul piano della individuazione di un debito fiscale per l'anno 2006, la loro mera dichiarazione poteva incidere sul reddito di quella annualità. D'altronde l'oggetto della insorta controversia riguarda la legittimità o meno del disconoscimento del diritto della società a riportare nella dichiarazione 2006 le perdite contestate nel 2005, ma ancora sub iudice. E sotto tale profilo, per quanto già chiarito, non vi era preclusione da parte dell'Ufficio a rettificare la dichiarazione 2006. La decisione della commissione regionale ha rigettato implicitamente la richiesta di sospensione, senza che tale determinazione possa ritenersi illegittima. In conclusione il ricorso va rigettato. All'esito del giudizio segue la soccombenza della ricorrente nelle spese processuali, che si liquidano nella misura specificata in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'Agenzia delle entrate, che si liquidano in C 4.000,00 per competenze, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento d