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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2022

Cassazione n. 43109/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Errico - nel quale il difensore si duole della violazione degli artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen., lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere e soprattutto la riconducibilità delle stesse all'appartenenza del suddetto al clan dei casalesi - non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal G.i.p. del Tribunale di Napoli quale giudice dell'esecuzione con l'ordinanza impugnata (che alle p. 1 e 2, a fronte della richiesta di unificazione dei delitti di cui agli artt.453 e 648 cod. pen. e 7, commessi tra il 2010 e il 2011, di cui alla prima sentenza, e i delitti di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90 e 416-bis cod. pen., commessi tra il 2014 e il 2015, di cui alla seconda sentenza, evidenzia che trattasi di condotte eterogenee, che ledono beni giuridici diversi e non denotano minimamente l'esistenza di una programmazione unitaria sebbene nei soli tratti essenziali; che il fatto che in una pronuncia vi sia l'aggravante mafiosa e nell'altra la condanna per associazione per delinquere di stampo mafioso, lungi dal condurre al riconoscimento del medesimo disegno criminoso, dimostra soltanto l'inclinazione al delinquere di D'Errico, inserito in un sodalizio criminoso e pronto alla commissione di qualsiasi delitto fosse utile al mantenimento e al rafforzamento del gruppo criminale, ma non per questo previamente determinato in un progetto criminoso).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2022, Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Errico - nel quale il difensore si duole della violazione degli artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen., lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere e soprattutto la riconducibilità delle stesse all'appartenenza del suddetto al clan dei casalesi - non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal G.i.p. del Tribunale di Napoli quale giudice dell'esecuzione con l'ordinanza impugnata (che alle p. 1 e 2, a fronte della richiesta di unificazione dei delitti di cui agli artt.453 e 648 cod. pen. e 7, commessi tra il 2010 e il 2011, di cui alla prima sentenza, e i delitti di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90 e 416-bis cod. pen., commessi tra il 2014 e il 2015, di cui alla seconda sentenza, evidenzia che trattasi di condotte eterogenee, che ledono beni giuridici diversi e non denotano minimamente l'esistenza di una programmazione unitaria sebbene nei soli tratti essenziali; che il fatto che in una pronuncia vi sia l'aggravante mafiosa e nell'altra la condanna per associazione per delinquere di stampo mafioso, lungi dal condurre al riconoscimento del medesimo disegno criminoso, dimostra soltanto l'inclinazione al delinquere di D'Errico, inserito in un sodalizio criminoso e pronto alla commissione di qualsiasi delitto fosse utile al mantenimento e al rafforzamento del gruppo criminale, ma non per questo previamente determinato in un progetto criminoso). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2022, Il Consigliere estensore Il P
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