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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09143/2024

Testo disponibile della fonte

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18556/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, piazza Cavour, Roma, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] n. 89/07/ 201 7 , depositata in data 31 gennaio2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del7 marzo 2024 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. In data 28 luglio 2011 il sig. [OSCURATO:PERSONA] riceveva notifica di tre avvisi di accertamento ai fini IRPEF , nn. Avv. [OSCURATO:PERSONA].

IRPEF 2006 e 2007 TA601A501500, TA601A501502 e TA601A501503, rispettivamente per gli anni d’imposta 2006, 2007 e 2008.

L’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Pescara – rideterminava sinteticamente il reddito complessivo del dett o contribuente ex art. 38 , quarto comma e ss., d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, rettificando il reddito dichiarato e accertando un maggior reddito di € 52.108,00 per l’anno 2006, di €86.891,00 per l’anno 2007 e di €86.550,45 per l’anno 2008; la rettifica originava dal riscontro, operato dall’ufficio, della disponibilità del contribuente di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva quali, segnatamente : acquisto di un immobile, di una moto e di quote sociali.

2. Avverso gli avvis i di accertamento il contribuent e proponeva distinti ricorsidinanzi alla C.t.p. di Pescara ; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato.

3. La C.t.p., previa riunione, con sentenza n. 347 / 01/2012 , accoglieva i ricorsi riuniti de l contribuent e, annullando gli avvisi di accertamento impugnati.

4. Contro tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. dell’[OSCURATO:PERSONA], dichiarando di rideterminare il maggior reddito per il 2006 e il 2007, rispettivamente, in € 24.098,86 e € 23.246,25, e di aver proceduto all’annullamento dell’avviso di accertamento relativo al 2008; si costituiva anche il contribuente, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.

5. Con sentenza n. 306/10/ 201 4, la C.t.r. adita rigettava il gravame dell’Ufficio, confermando la sentenza impugnata.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. dell’[OSCURATO:PERSONA], l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione ed il contribuente resisteva con controricorso, eccependo l’infondatezza dei motivi di ricorso.

7. La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria, con ordinanza n. 3456-2016, accoglieva il ricorso dell’Ufficio, cassando con rinvio la sentenza impugnata.

8. Il contribuente, a seguito della suddetta statuizione, provvedeva a riassumere il processo dinanzi la C.t.r. dell’[OSCURATO:PERSONA], la quale, dunque, con sentenza n. 89/07/ 201 7 , depositata in data 31 gennaio 201 7, accoglieva il gravame dell’Ufficio, rideterminando il maggior reddito per il 2006 e il 2007, rispettivamente, in € 24.098,86 e € 23.246,25, e condannando il contribuente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e di rinvio.

9. Avverso la sentenza della C.t.r. dell’[OSCURATO:PERSONA], il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.

L’Agenzia delle Entrateha resistito con controricorso.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 7 marzo 2024.

Considerato che:

1. Con l’unico motivodi ricorso, così rubricato: « Violazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’error in iudicando e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha affermato che lo stesso ha contestato in maniera del tutto generica gli accertamenti (mancanti di motivazione) con cui l’Ufficio aveva rideterminato, per la seconda volta, i redditi per il 2006 e il 2007, non tenendo conto, quindi, della documentazione fornita dal contribuente (nel corso del giudizio di primo grado) circa la prova che le spese attenzionate erano state sostenute dai suoi famigliari (e che redditi per gli anni 2006 – 2007 erano stati dichiarati) e non esplicitando le ragioni alla base dell’accoglimento del gravame dell’ufficio, così come quelle del respingimento delle giustificazioni addotte dal contribuente.

2. Va premesso che in data 21/12/2017, il contribuente ha aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 6, comma 3 del del d.l. n. 193/2016 convertito dalla legge n. 225/2016 ed ha allegato la copia della domanda medesima presentata all’Agenzia delle Entrate di Pescara nonchè copia delle quietanze di versamento di tutte le rate.

3. La documentazione , sebbene sia incompleta e non sia ricollegabile con certezza agli avvisi di accertamento oggetto del giudizio, evidenzia che il ricorrente non ha più interesse alla decisione del giudizio per cui il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Le spese vanno compensate.

P. Q. M. Dichiara l’inammissib

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18556/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, piazza Cavour, Roma, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] n. 89/07/ 201 7 , depositata in data 31 gennaio2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del7 marzo 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. In data 28 luglio 2011 il sig. [OSCURATO:PERSONA] riceveva notifica di tre avvisi di accertamento ai fini IRPEF , nn. Avv. [OSCURATO:PERSONA]. IRPEF 2006 e 2007 TA601A501500, TA601A501502 e TA601A501503, rispettivamente per gli anni d’imposta 2006, 2007 e 2008. L’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Pescara – rideterminava sinteticamente il reddito complessivo del dett o contribuente ex art. 38 , quarto comma e ss., d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, rettificando il reddito dichiarato e accertando un maggior reddito di € 52.108,00 per l’anno 2006, di €86.891,00 per l’anno 2007 e di €86.550,45 per l’anno 2008; la rettifica originava dal riscontro, operato dall’ufficio, della disponibilità del contribuente di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva quali, segnatamente : acquisto di un immobile, di una moto e di quote sociali. 2. Avverso gli avvis i di accertamento il contribuent e proponeva distinti ricorsidinanzi alla C.t.p. di Pescara ; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato. 3. La C.t.p., previa riunione, con sentenza n. 347 / 01/2012 , accoglieva i ricorsi riuniti de l contribuent e, annullando gli avvisi di accertamento impugnati. 4. Contro tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. dell’[OSCURATO:PERSONA], dichiarando di rideterminare il maggior reddito per il 2006 e il 2007, rispettivamente, in € 24.098,86 e € 23.246,25, e di aver proceduto all’annullamento dell’avviso di accertamento relativo al 2008; si costituiva anche il contribuente, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado. 5. Con sentenza n. 306/10/ 201 4, la C.t.r. adita rigettava il gravame dell’Ufficio, confermando la sentenza impugnata. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. dell’[OSCURATO:PERSONA], l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione ed il contribuente resisteva con controricorso, eccependo l’infondatezza dei motivi di ricorso. 7. La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria, con ordinanza n. 3456-2016, accoglieva il ricorso dell’Ufficio, cassando con rinvio la sentenza impugnata. 8. Il contribuente, a seguito della suddetta statuizione, provvedeva a riassumere il processo dinanzi la C.t.r. dell’[OSCURATO:PERSONA], la quale, dunque, con sentenza n. 89/07/ 201 7 , depositata in data 31 gennaio 201 7, accoglieva il gravame dell’Ufficio, rideterminando il maggior reddito per il 2006 e il 2007, rispettivamente, in € 24.098,86 e € 23.246,25, e condannando il contribuente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e di rinvio. 9. Avverso la sentenza della C.t.r. dell’[OSCURATO:PERSONA], il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. L’Agenzia delle Entrateha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 7 marzo 2024. Considerato che: 1. Con l’unico motivodi ricorso, così rubricato: « Violazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’error in iudicando e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha affermato che lo stesso ha contestato in maniera del tutto generica gli accertamenti (mancanti di motivazione) con cui l’Ufficio aveva rideterminato, per la seconda volta, i redditi per il 2006 e il 2007, non tenendo conto, quindi, della documentazione fornita dal contribuente (nel corso del giudizio di primo grado) circa la prova che le spese attenzionate erano state sostenute dai suoi famigliari (e che redditi per gli anni 2006 – 2007 erano stati dichiarati) e non esplicitando le ragioni alla base dell’accoglimento del gravame dell’ufficio, così come quelle del respingimento delle giustificazioni addotte dal contribuente. 2. Va premesso che in data 21/12/2017, il contribuente ha aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 6, comma 3 del del d.l. n. 193/2016 convertito dalla legge n. 225/2016 ed ha allegato la copia della domanda medesima presentata all’Agenzia delle Entrate di Pescara nonchè copia delle quietanze di versamento di tutte le rate. 3. La documentazione , sebbene sia incompleta e non sia ricollegabile con certezza agli avvisi di accertamento oggetto del giudizio, evidenzia che il ricorrente non ha più interesse alla decisione del giudizio per cui il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese vanno compensate. P. Q. M. Dichiara l’inammissib
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