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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 18324/2023

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16674/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentat i e difes i dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il loro studio, sito in Roma, viadella Giuliana, 80 -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio de ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 11 -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 1806 /201 9 , depositatail 15 marzo 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Oggetto: banca -[OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propon gono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, depositatail 15 marzo 2019 , di reiezione del loro appello per la riforma della sentenza del locale Tribunale che aveva respinto le domande da loro avanzate nei confronti di GiustoMasiello, [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA].; -la sentenza impugnata dà atto che gli odierni ricorrenti, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], avevano chiesto la condanna dei convenuti alla restituzione della somma pari alla metà degli importi presenti su tre conti di deposito accesi presso la banca alla data del 25 febbraio 2002, in quanto a loro spettantia titolo di successione del predetto [OSCURATO:PERSONA], cointestatario per tale quota di tali conti con [OSCURATO:PERSONA], assumendo che quest’ultimo, unitamente alla moglie [OSCURATO:PERSONA] e con il concorso colposo della [OSCURATO:SOCIETA]., aveva estinto gli stessi e disposto dei relativi importi; -quindi, ha disatteso il gravame – proposto unicamente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] –evidenziando, tra le altre considerazioni, che : non si era in presenza di un indebito né oggettivo, né soggettivo, in quanto il predetto [OSCURATO:PERSONA] cointestatario dei conti, per cui poteva operare sugli stessi anche disgiuntamente; la domanda di divisione di beni comuni e di rendimento dei conti esulava dalla originaria causa petendi, per cui la prospettazione della stessa operata in appello era inammissibile exart. 345 cod. proc. civ.; la domanda proposta in primo grado doveva qualificarsi (anche) quale domanda di condanna al risarcimento dei danni per il fatto illecito rappresentato dalla commissione del reato di appropriazione indebita; in relazione a tale domanda correttamente il Tribunale aver individuato il dies a quo dell’eccepito termine prescrizionale nella data in cui quest’ultimo aveva disposto del 50% delle somme giacenti sui conti cointestati e non già in quella in cui aveva espresso il rifiuto alla restituzione delle stesse; -il ricorso è affidato a cinque motiv i ;-resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; -le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo i ricorrent i denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1298 e 1854 cod. civ. e 112 cod. proc. civ.,per aver la sentenza impugnat a erroneamente qualificato la domanda proposta quale domanda di risarcimento dei danni per fatto illecito, benché sia dalle conclusioni formulate nell’atto di citazione, sia dalla memoria depositata ai sensi dell’art. 183, sesto comma, n. 1, cod. proc. civ., fosse evidente che la domanda proposta avesse a oggetto la restituzione del 50% delle somme giacenti sui conti cointest ati , sul fondamento della loro qualità di eredi del cointestatario defunto, a nulla rilevando il riferimento all’illecito extracontrattuale operato con la comparsa conclusionale; -con il secondo motivo deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 1298 e 1854 cod. civ., per aver la Corte di appello omesso di considerare che la domanda formulata dagli attori aveva natura contrattuale, in quanto fondata sull’esercizio dei diritti del cointestatario; -censura sostanzialmente analoga è formulata con il terzo motivo, con cui si fa valere la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 1298, 1854 e 2946 cod. civ. in relazione all’omessa decisione sulla domanda di restituzione del credito vantato, sorto a seguito della chiusura dei conti cointestati; -i tre motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati; -deve premettersi che laddove, come nel caso in esame, il ricorrente per cassazione alleghi che il giudice di merito abbia erroneamente interpretato la domanda proposta e che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile nell'ambito dell'error in procedendo, in relazione al vizio di omessa pronuncia sutale domanda, la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame e all'interpretazione degli atti processuali (cfr. Cass., Sez.

Un., 22 maggio 2012, n. 8077; vedi anche Cass. 25 ottobre 2017, n. 25259; Cass. 10 ottobre 2014, n. 21397); -orbene, dall’esame delle conclusioni formulate dagli attori con l’atto di citazione, così come precisate con la memoria di cui all’art. 183, sesto comma, n. 1, cod. proc. civ., emerge in modo sufficientemente chiaro che la domanda proposta aveva a oggetto la condanna (anche) di [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione della somma pari al 50% dell’importo giacente sui conti depositi a lui co intestati unitamente al de cuius [OSCURATO:PERSONA] in base all’assu nto della pertinenza di tale somma all’asse ereditario di quest’ultimo e della loro qualità di eredi, nonché della percezione della stessa da parte del convenuto che aveva provveduto alla estinzione dei conti; -in tal senso devono, infatti, intender si le espressioni contenute nella menzionata memoria all’indebito oggettivo e soggettivo, mentre, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte di appello, le conclusioni formulate dagli attori non include vano anche la domanda di risarcimento dei danni per fatto illecito, espressamente esclusa nella memoria; -viene, dunque, in rilievo la proposizione di una domanda del regresso avanzata dal creditore solidale nei confronti del concreditore che ha ricevuto la prestazione dal debitore; - deve, conseguentemente , ritenersi che la sentenza impugnata è incorsa nel denunciato vizio processuale, omettendo di pronunciarsi su tale domanda; - all’accoglimento dei primi tre motivi di ricorso segue l’assorbimento dei motivi residui, con cui viene fatta valere la violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 1100 e 2946 cod. civ., per aver la sentenza impugnata omesso di applicare i principi vigenti in materia di restituzioni tra comproprietari(quarto motivo) e la violazione degli artt. 1289, 1854 e 2947 cod. civ. e 646 cod. pen., per aver il giudice di appello ritenuto che il reato di appropriazione indebita si consumava con la disponibilità delle somme in contestazione e non già con la manifestazione della volontà di non restituirle, espressiva della interversione nel possesso delle stesse (quinto motivo), in quanto vertenti su questioni strettamente dipendenti; -la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento ai motivi accolti e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione P.Q.M.

La Corte accoglie il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti ; cassa la sentenza impugnata con riferimento aimotivi accolt i e rinvia, anche per le spese, alla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16674/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentat i e difes i dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il loro studio, sito in Roma, viadella Giuliana, 80 -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio de ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 11 -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 1806 /201 9 , depositatail 15 marzo 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Oggetto: banca -[OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propon gono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, depositatail 15 marzo 2019 , di reiezione del loro appello per la riforma della sentenza del locale Tribunale che aveva respinto le domande da loro avanzate nei confronti di GiustoMasiello, [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA].; -la sentenza impugnata dà atto che gli odierni ricorrenti, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], avevano chiesto la condanna dei convenuti alla restituzione della somma pari alla metà degli importi presenti su tre conti di deposito accesi presso la banca alla data del 25 febbraio 2002, in quanto a loro spettantia titolo di successione del predetto [OSCURATO:PERSONA], cointestatario per tale quota di tali conti con [OSCURATO:PERSONA], assumendo che quest’ultimo, unitamente alla moglie [OSCURATO:PERSONA] e con il concorso colposo della [OSCURATO:SOCIETA]., aveva estinto gli stessi e disposto dei relativi importi; -quindi, ha disatteso il gravame – proposto unicamente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] –evidenziando, tra le altre considerazioni, che : non si era in presenza di un indebito né oggettivo, né soggettivo, in quanto il predetto [OSCURATO:PERSONA] cointestatario dei conti, per cui poteva operare sugli stessi anche disgiuntamente; la domanda di divisione di beni comuni e di rendimento dei conti esulava dalla originaria causa petendi, per cui la prospettazione della stessa operata in appello era inammissibile exart. 345 cod. proc. civ.; la domanda proposta in primo grado doveva qualificarsi (anche) quale domanda di condanna al risarcimento dei danni per il fatto illecito rappresentato dalla commissione del reato di appropriazione indebita; in relazione a tale domanda correttamente il Tribunale aver individuato il dies a quo dell’eccepito termine prescrizionale nella data in cui quest’ultimo aveva disposto del 50% delle somme giacenti sui conti cointestati e non già in quella in cui aveva espresso il rifiuto alla restituzione delle stesse; -il ricorso è affidato a cinque motiv i ;-resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; -le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo i ricorrent i denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1298 e 1854 cod. civ. e 112 cod. proc. civ.,per aver la sentenza impugnat a erroneamente qualificato la domanda proposta quale domanda di risarcimento dei danni per fatto illecito, benché sia dalle conclusioni formulate nell’atto di citazione, sia dalla memoria depositata ai sensi dell’art. 183, sesto comma, n. 1, cod. proc. civ., fosse evidente che la domanda proposta avesse a oggetto la restituzione del 50% delle somme giacenti sui conti cointest ati , sul fondamento della loro qualità di eredi del cointestatario defunto, a nulla rilevando il riferimento all’illecito extracontrattuale operato con la comparsa conclusionale; -con il secondo motivo deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 1298 e 1854 cod. civ., per aver la Corte di appello omesso di considerare che la domanda formulata dagli attori aveva natura contrattuale, in quanto fondata sull’esercizio dei diritti del cointestatario; -censura sostanzialmente analoga è formulata con il terzo motivo, con cui si fa valere la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 1298, 1854 e 2946 cod. civ. in relazione all’omessa decisione sulla domanda di restituzione del credito vantato, sorto a seguito della chiusura dei conti cointestati; -i tre motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati; -deve premettersi che laddove, come nel caso in esame, il ricorrente per cassazione alleghi che il giudice di merito abbia erroneamente interpretato la domanda proposta e che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile nell'ambito dell'error in procedendo, in relazione al vizio di omessa pronuncia sutale domanda, la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame e all'interpretazione degli atti processuali (cfr. Cass., Sez. Un., 22 maggio 2012, n. 8077; vedi anche Cass. 25 ottobre 2017, n. 25259; Cass. 10 ottobre 2014, n. 21397); -orbene, dall’esame delle conclusioni formulate dagli attori con l’atto di citazione, così come precisate con la memoria di cui all’art. 183, sesto comma, n. 1, cod. proc. civ., emerge in modo sufficientemente chiaro che la domanda proposta aveva a oggetto la condanna (anche) di [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione della somma pari al 50% dell’importo giacente sui conti depositi a lui co intestati unitamente al de cuius [OSCURATO:PERSONA] in base all’assu nto della pertinenza di tale somma all’asse ereditario di quest’ultimo e della loro qualità di eredi, nonché della percezione della stessa da parte del convenuto che aveva provveduto alla estinzione dei conti; -in tal senso devono, infatti, intender si le espressioni contenute nella menzionata memoria all’indebito oggettivo e soggettivo, mentre, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte di appello, le conclusioni formulate dagli attori non include vano anche la domanda di risarcimento dei danni per fatto illecito, espressamente esclusa nella memoria; -viene, dunque, in rilievo la proposizione di una domanda del regresso avanzata dal creditore solidale nei confronti del concreditore che ha ricevuto la prestazione dal debitore; - deve, conseguentemente , ritenersi che la sentenza impugnata è incorsa nel denunciato vizio processuale, omettendo di pronunciarsi su tale domanda; - all’accoglimento dei primi tre motivi di ricorso segue l’assorbimento dei motivi residui, con cui viene fatta valere la violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 1100 e 2946 cod. civ., per aver la sentenza impugnata omesso di applicare i principi vigenti in materia di restituzioni tra comproprietari(quarto motivo) e la violazione degli artt. 1289, 1854 e 2947 cod. civ. e 646 cod. pen., per aver il giudice di appello ritenuto che il reato di appropriazione indebita si consumava con la disponibilità delle somme in contestazione e non già con la manifestazione della volontà di non restituirle, espressiva della interversione nel possesso delle stesse (quinto motivo), in quanto vertenti su questioni strettamente dipendenti; -la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento ai motivi accolti e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione P.Q.M. La Corte accoglie il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti ; cassa la sentenza impugnata con riferimento aimotivi accolt i e rinvia, anche per le spese, alla