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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 dicembre 2020

Cassazione n. 19658/2026

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in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocatiAniello Capuano, [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Comm.trib.reg.sez.dist. di Salerno n. 6267/2020depositata il 16/12/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La CTR della Campania, in sede, di rinvio rigettava l’appello dellala sentenza di primo grado che, previa riunione, rigettava i ricorsi propostidalla contribuente avverso gli avvisi d accertamento relativi alla TARSU2011, concernenti un opificio in cui si esercitava attività di “distribuzione,lavorazione e miscelazione di gas butano e propano; imbottigliamento diNumero registro generale 17598/2021Numero sezionale 3667/2026Numero di raccolta generale 19658/2026Data pubblicazione 13/06/2026gas di petrolio liquefatto in bombole per uso domestico e industriale;imbottigliamento di prodotti affini nonché forniture e vendita al dettagliodi gas e di petrolio liquefatto”.2.

In particolare, la Corte di Cassazione con la sentenza n.23064/2019-con cui cassava, su ricorso del Comune, la sentenza di appello che avevaaccolto il gravame della contribuente, originando il giudizio di rinviodefinito con la sentenza gravata - riteneva che la CTR avesse omesso diconsiderare che la Società aveva presentato la dichiarazione con specificaindicazione delle superfici industriali produttive di rifiuti speciali il 25 luglio2013 e, quindi a valere per l’annualità 2014 in poi, e non per il periodoantecedente, oggetto di accertamento da parte del Comune.

Aveva poistatuito, nel ritenere fondato il terzo motivo formulato dal Comune ai sensidell’art.360 primo comma n.5 c.p.c., che il giudice di appello avesseomesso di valutare le risultanze del verbale dell'accertamento ispettivodatato 23.6.2011 ove il Comune aveva spontaneamente riconosciuto lariduzione del 50% dell'area scoperta, riconoscendo, pertanto, il caratteredecisivo della circostanza rispetto alla valutazione sulla sussistenza omeno del diritto all’esenzione.3.

La CTR, dopo aver delimitato l’oggetto del giudizio di rinvio i)all’accertamento dell’esistenza di atti di una eventuale altra precedentedichiarazione con specifica indicazione di superfici produttive di soli rifiutispeciali autosmaltiti e ii) all’individuazione delle conseguenze giuridichedella mancata presentazione al Comune di una dichiarazione in ordine allesuperfici tassabili e all’individuazione delle aree in cui si producono solorifiuti speciali, escludeva, quanto al punto i), che vi fosse una precedentedichiarazione in tal senso e riteneva, quanto al punto ii) che incombessesul contribuente l’onere di provare l’esistenza del diritto all’esenzione perdeterminate aree e locali sulla base di specifica dichiarazione rivolta afornire all’amministrazione i dati per delimitarle e individuarli.

Affermava,altresì, che fosse demandato alla Commissione di accertare la legittimitàNumero registro generale 17598/2021Numero sezionale 3667/2026Numero di raccolta generale 19658/2026Data pubblicazione 13/06/2026degli avvisi di accertamento che hanno applicato le riduzioni quantitative edi tariffa sulla base delle risultanze del verbale ispettivo del 23/6/2011 oveil Comune aveva riconosciuto la riduzione del 50% dell’area scoperta.4.

La CTR, a fondamento del rigetto dell’appello, riteneva, quindi, chela contribuente non avesse addotto elementi di prova convincenti persostenere il diritto alle esenzioni richieste tali da scardinare gli esitidell’accertamento contenuti nel predetto verbale ispettivo, escludendo chele carenze probatorie potessero essere colmate con la richiesta di unaistruttoria tecnica di ufficio, sulla base delle considerazione che siffattomezzo istruttorio non potesse essere disposto per sopperire al mancatoassolvimento della parte gravata del relativo onere probatorio e chedisporlo ad oltre 9 anni di distanza non avrebbe avuto senso per leeventuali intervenute variazioni dello stato dei luoghi.5.

Avverso siffatta pronuncia, la contribuente ha proposto ricorso incassazione affidandosi a due motivi.6.

Il Comune di Siano ha resistito con controricorso.7.

In data 16/12/2025 è stato pubblicato il decreto della PresidenteTitolare di estinzione del processo ex art.1 commi 186, 197 e 200 dellaL.n.197/2022, cui seguiva, però, a mente del 3° comma dell’art.391c.p.c., tempestiva istanza del controricorrente di fissazione dell’udienzaper la discussione del ricorso.8.

In prossimità dell’udienza camerale, così fissata, le parti hannodepositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente va accolta l’opposizione del Comunecontroricorrente al decreto di estinzione tenuto conto che, a mentedell’art. 1 comma 205 del l.n.197 del 2022, la definizione agevolata di cuial comma 198 del medesimo articolo presuppone che l’ente territorialeabbia stabilito, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dallalegislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delleNumero registro generale 17598/2021Numero sezionale 3667/2026Numero di raccolta generale 19658/2026Data pubblicazione 13/06/2026disposizioni dei comi dal 186 al 204 nelle controversie attribuite allagiurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo entestrumentale.

Ciò perché, tale decreto di estinzione non tiene conto che ilComune di Siano, come documentato nell’istanza di fissazione di udienzadi cui all’art. 391, terzo comma c.p.c., non ha stabilito, come è suafacoltà, di applicare le predette disposizioni di cui ai citati commi dal 186al 204; il che preclude l’accesso della contribuente alla definizioneagevolata per difetto di un elemento costitutivo della fattispecie.

Neconsegue che il decreto di estinzione va revocato.2.

Ciò premesso, con il primo motivo la ricorrente si duole sotto ilprofilo dell’art.360 primo comma n.4 cpc , dell’error in procedendo in cuisarebbe incorsa la CTR in relazione all’omessa e/o errata valutazione exart.62 co. 3 Dlgs n.507/1993 nella motivazione nonché dell’erratainterpretazione dei limiti di decisione posti al giudice del rinvio edell’omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo, alcontempo, che la CTR avesse subornato il disposto dell'art. 2697 c.c. alproprio aprioristico convincimento posto dall'errato presupposto di unalimitazione nel giudizio dato dal poter valutare la sola dichiarazioneprodotta nel 2013 e producendo una decisione con motivazione apparenteed incongrua avverso la quale l'odierna questione di diritto che si pone è l'obbligo di esaminare giudicare alla luce di tutti i documenti prodotti dalleparti nel contraddittorio-processuale.2.1.

Il motivo è inammissibile perché la ricorrente nello stesso motivodeduce l’error in procedendo in relazione all’art.62 comma 3 deld.Lgs.507/1993, l’errata interpretazione dei limiti della decisione delgiudice del rinvio, l’omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciatononché la violazione dell’art.2697 c.c. e contemporaneamente censura lasentenza per motivazione apparente e incongrua, nonostante sia costantel’orientamento di questa Corte di considerare inammissibile il motivo chesi risolva, come nel caso di specie, nella mescolanza e la sovrapposizioneNumero registro generale 17598/2021Numero sezionale 3667/2026Numero di raccolta generale 19658/2026Data pubblicazione 13/06/2026di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverseipotesi contemplate dall'art. 360, commi 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., nonessendo consentita la prospettazione di una medesima questione sottoprofili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto,sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi del fatto inrelazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazionedella norma, del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intendeprecisamente rimettere in discussione, o di omessa motivazione, cherichiede l’assenza di motivazione (Cass. n. 23005 del 2025).2.2.

In realtà, attraverso tale coacervo di censure eterogenee eincompatibili la parte ricorrente mira inammissibilmente a rimettere indiscussione il ragionamento decisorio del giudice di merito che ha ritenutoche la ricorrente non avesse offerto elementi convincenti per sostenere ildiritto all’esenzione e per disattendere le risultanze del verbale ispettivodel Comune.

Ciò, nonostante sia consolidato l’orientamento consolidato diquesta Corte che con la proposizione del ricorso per cassazione, la partericorrente non può contrapporre la propria difforme lettura delle risultanzeistruttorie all'apprezzamento in fatto compiuto dal giudice di merito, trattodall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente,di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non èconferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma soloquello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezzagiuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui restariservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, divalutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, trale risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione" (Cass. 29/10/2020, n. 23872, Cass. 07/04/2017n. 9097).2.3.

Del resto, quanto alla dedotta carenza motivazionale circa lamancata valorizzazione da parte della CTR degli elementi probatori offertiNumero registro generale 17598/2021Numero sezionale 3667/2026Numero di raccolta generale 19658/2026Data pubblicazione 13/06/2026dalla ricorrente -quali, perizie asseverate circa la produzione di rifiuti,planimetrie, formulari relativi alla produzione di rifiuti speciali, relazionetecnica sulla tipologia di rifiuti prodotti nelle aree occupate- va richiamatoil consolidato il principio di questa Corte secondo cui il giudice di merito èlibero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze diprove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso.Inoltre, l'osservanza degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non richiede cheegli dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite edi tutte le tesi prospettate dalle parti.

È, infatti, sufficiente che esponga, inmaniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento dellasua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziandole prove ritenute idonee a confortarla.

Invece, devono reputarsi perimplicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure nonespressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata econ l'iter argomentativo seguito.

In altre parole, il giudice di merito non hal'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo dato indiziario oprobatorio acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce, inbase al giudizio effettuato, gli elementi essenziali ai fini del decidere,purché tale valutazione risulti logicamente coerente.

Di conseguenza, ilcontrollo di legittimità è incompatibile con un controllo sul punto, perché ilsignificato delle prove lo deve stabilire il giudice di merito.

La Corte,inevitabilmente, compirebbe un non consentito giudizio di merito, se,confrontando la sentenza con le risultanze istruttorie, prendesse inconsiderazione fatti probatori diversi o ulteriori rispetto a quelli assunti dalgiudice di appello a fondamento della sua decisione (cfr. tra le tante, Cass.20/02/2024, n. 4583, Cass. 15/09/2022, n. 27250, Cass. 11/12/2023, n.34374 Cass. 21/01/2015, n. 961).

Il che depone ulteriormente perl’inammissibilità del motivo.3.

Con il secondo motivo, la contribuente censura la sentenzaimpugnata per la violazione e falsa applicazione di norme di diritto exNumero registro generale 17598/2021Numero sezionale 3667/2026Numero di raccolta generale 19658/2026Data pubblicazione 13/06/2026art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., sostenendo che la CTR avesseomesso di valutare i criteri regolamentari di esenzione per gli impianti didistribuzione carburanti, la dimensione industriale nonché l’assimilabilitàdei rifiuti speciali.3.1.

Anche tale motivo è inammissibile perché, analogamente a quantosopra esposto trattando il primo motivo, la ricorrente utilizzaimpropriamente il canone di censura di cui all’art.360 primo comma n.3c.p.c. per contrapporre al ragionamento decisorio della CTR la propriadifforme lettura delle risultante istruttorie, assumendo come presuppostodella pretesa violazione di legge che le aree di produzione dei rifiuti per iquali chiede l’esenzione fossero già delimitate e individuate in tal senso,mentre il giudice del rinvio ha ritenuto, nell’ambito del sindacato a luiriservato nell’apprezzamento delle risultanze istruttorie, che lacontribuente non avesse offerto elementi di prova convincenti per inficiarela diversa individuazione di tali aree contenuta nell’accertamento ispettivodel Comune che la CTR, nell’esercizio del potere di scelta dei mezziistruttori che lei compete, ha ritenuto di porre a fondamento del proprioconvincimento.4.

In ogni caso, entrambi motivi si rivelano anche infondati consideratoche la ratio decidendi della sentenza impugnata si fonda sul mancatoassolvimento da parte della contribuente dell’onere probatorio diindividuare quella parte della superficie -per specifiche caratteristichestrutturali e di destinazione ex art.62 3° comma d.Lgs.n.507/1992- in cuisi formano rifiuti speciali nonché dell’onere di dimostrare lo smaltimentodegli stessi da parte del produttore in base alle norme vigenti; il che ponela decisione della CTR, sulla base dell’apprezzamento del materialeistruttorio ad essa riservato, nel solco del consolidato orientamento sulpunto di questa Corte, secondo cui, tali presupposti vanno provati dalcontribuente, posto che le esenzioni, anche parziali, costituisconoeccezione alla regola generale di pagamento del tributo da parte di tuttiNumero registro generale 17598/2021Numero sezionale 3667/2026Numero di raccolta generale 19658/2026Data pubblicazione 13/06/2026coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territoriocomunale (Cass., 16 aprile 2019, 10634; Cass., 5 settembre 2016, n.17622; Cass., 24 luglio 2014, n. 16858; Cass., 6 luglio 2012, n. 11351;Cass., 9 marzo 2012, n. 3756; Cass., 14 gennaio 2011, n. 775).5.

In definitiva, il ricorso va rigettato.6.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.7.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte, previa revoca del decreto di estinzione, rigetta il ricorso,condannando la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente,delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 5.513,00per compenso, euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spesegenerali nella misura del 15% e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 29/4/2026.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocatiAniello Capuano, [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Comm.trib.reg.sez.dist. di Salerno n. 6267/2020depositata il 16/12/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La CTR della Campania, in sede, di rinvio rigettava l’appello dellala sentenza di primo grado che, previa riunione, rigettava i ricorsi propostidalla contribuente avverso gli avvisi d accertamento relativi alla TARSU2011, concernenti un opificio in cui si esercitava attività di “distribuzione,lavorazione e miscelazione di gas butano e propano; imbottigliamento diNumero registro generale 17598/2021Numero sezionale 3667/2026Numero di raccolta generale 19658/2026Data pubblicazione 13/06/2026gas di petrolio liquefatto in bombole per uso domestico e industriale;imbottigliamento di prodotti affini nonché forniture e vendita al dettagliodi gas e di petrolio liquefatto”.2. In particolare, la Corte di Cassazione con la sentenza n.23064/2019-con cui cassava, su ricorso del Comune, la sentenza di appello che avevaaccolto il gravame della contribuente, originando il giudizio di rinviodefinito con la sentenza gravata - riteneva che la CTR avesse omesso diconsiderare che la Società aveva presentato la dichiarazione con specificaindicazione delle superfici industriali produttive di rifiuti speciali il 25 luglio2013 e, quindi a valere per l’annualità 2014 in poi, e non per il periodoantecedente, oggetto di accertamento da parte del Comune. Aveva poistatuito, nel ritenere fondato il terzo motivo formulato dal Comune ai sensidell’art.360 primo comma n.5 c.p.c., che il giudice di appello avesseomesso di valutare le risultanze del verbale dell'accertamento ispettivodatato 23.6.2011 ove il Comune aveva spontaneamente riconosciuto lariduzione del 50% dell'area scoperta, riconoscendo, pertanto, il caratteredecisivo della circostanza rispetto alla valutazione sulla sussistenza omeno del diritto all’esenzione.3. La CTR, dopo aver delimitato l’oggetto del giudizio di rinvio i)all’accertamento dell’esistenza di atti di una eventuale altra precedentedichiarazione con specifica indicazione di superfici produttive di soli rifiutispeciali autosmaltiti e ii) all’individuazione delle conseguenze giuridichedella mancata presentazione al Comune di una dichiarazione in ordine allesuperfici tassabili e all’individuazione delle aree in cui si producono solorifiuti speciali, escludeva, quanto al punto i), che vi fosse una precedentedichiarazione in tal senso e riteneva, quanto al punto ii) che incombessesul contribuente l’onere di provare l’esistenza del diritto all’esenzione perdeterminate aree e locali sulla base di specifica dichiarazione rivolta afornire all’amministrazione i dati per delimitarle e individuarli. Affermava,altresì, che fosse demandato alla Commissione di accertare la legittimitàNumero registro generale 17598/2021Numero sezionale 3667/2026Numero di raccolta generale 19658/2026Data pubblicazione 13/06/2026degli avvisi di accertamento che hanno applicato le riduzioni quantitative edi tariffa sulla base delle risultanze del verbale ispettivo del 23/6/2011 oveil Comune aveva riconosciuto la riduzione del 50% dell’area scoperta.4. La CTR, a fondamento del rigetto dell’appello, riteneva, quindi, chela contribuente non avesse addotto elementi di prova convincenti persostenere il diritto alle esenzioni richieste tali da scardinare gli esitidell’accertamento contenuti nel predetto verbale ispettivo, escludendo chele carenze probatorie potessero essere colmate con la richiesta di unaistruttoria tecnica di ufficio, sulla base delle considerazione che siffattomezzo istruttorio non potesse essere disposto per sopperire al mancatoassolvimento della parte gravata del relativo onere probatorio e chedisporlo ad oltre 9 anni di distanza non avrebbe avuto senso per leeventuali intervenute variazioni dello stato dei luoghi.5. Avverso siffatta pronuncia, la contribuente ha proposto ricorso incassazione affidandosi a due motivi.6. Il Comune di Siano ha resistito con controricorso.7. In data 16/12/2025 è stato pubblicato il decreto della PresidenteTitolare di estinzione del processo ex art.1 commi 186, 197 e 200 dellaL.n.197/2022, cui seguiva, però, a mente del 3° comma dell’art.391c.p.c., tempestiva istanza del controricorrente di fissazione dell’udienzaper la discussione del ricorso.8. In prossimità dell’udienza camerale, così fissata, le parti hannodepositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente va accolta l’opposizione del Comunecontroricorrente al decreto di estinzione tenuto conto che, a mentedell’art. 1 comma 205 del l.n.197 del 2022, la definizione agevolata di cuial comma 198 del medesimo articolo presuppone che l’ente territorialeabbia stabilito, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dallalegislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delleNumero registro generale 17598/2021Numero sezionale 3667/2026Numero di raccolta generale 19658/2026Data pubblicazione 13/06/2026disposizioni dei comi dal 186 al 204 nelle controversie attribuite allagiurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo entestrumentale. Ciò perché, tale decreto di estinzione non tiene conto che ilComune di Siano, come documentato nell’istanza di fissazione di udienzadi cui all’art. 391, terzo comma c.p.c., non ha stabilito, come è suafacoltà, di applicare le predette disposizioni di cui ai citati commi dal 186al 204; il che preclude l’accesso della contribuente alla definizioneagevolata per difetto di un elemento costitutivo della fattispecie. Neconsegue che il decreto di estinzione va revocato.2. Ciò premesso, con il primo motivo la ricorrente si duole sotto ilprofilo dell’art.360 primo comma n.4 cpc , dell’error in procedendo in cuisarebbe incorsa la CTR in relazione all’omessa e/o errata valutazione exart.62 co. 3 Dlgs n.507/1993 nella motivazione nonché dell’erratainterpretazione dei limiti di decisione posti al giudice del rinvio edell’omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo, alcontempo, che la CTR avesse subornato il disposto dell'art. 2697 c.c. alproprio aprioristico convincimento posto dall'errato presupposto di unalimitazione nel giudizio dato dal poter valutare la sola dichiarazioneprodotta nel 2013 e producendo una decisione con motivazione apparenteed incongrua avverso la quale l'odierna questione di diritto che si pone è l'obbligo di esaminare giudicare alla luce di tutti i documenti prodotti dalleparti nel contraddittorio-processuale.2.1. Il motivo è inammissibile perché la ricorrente nello stesso motivodeduce l’error in procedendo in relazione all’art.62 comma 3 deld.Lgs.507/1993, l’errata interpretazione dei limiti della decisione delgiudice del rinvio, l’omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciatononché la violazione dell’art.2697 c.c. e contemporaneamente censura lasentenza per motivazione apparente e incongrua, nonostante sia costantel’orientamento di questa Corte di considerare inammissibile il motivo chesi risolva, come nel caso di specie, nella mescolanza e la sovrapposizioneNumero registro generale 17598/2021Numero sezionale 3667/2026Numero di raccolta generale 19658/2026Data pubblicazione 13/06/2026di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverseipotesi contemplate dall'art. 360, commi 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., nonessendo consentita la prospettazione di una medesima questione sottoprofili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto,sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi del fatto inrelazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazionedella norma, del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intendeprecisamente rimettere in discussione, o di omessa motivazione, cherichiede l’assenza di motivazione (Cass. n. 23005 del 2025).2.2. In realtà, attraverso tale coacervo di censure eterogenee eincompatibili la parte ricorrente mira inammissibilmente a rimettere indiscussione il ragionamento decisorio del giudice di merito che ha ritenutoche la ricorrente non avesse offerto elementi convincenti per sostenere ildiritto all’esenzione e per disattendere le risultanze del verbale ispettivodel Comune. Ciò, nonostante sia consolidato l’orientamento consolidato diquesta Corte che con la proposizione del ricorso per cassazione, la partericorrente non può contrapporre la propria difforme lettura delle risultanzeistruttorie all'apprezzamento in fatto compiuto dal giudice di merito, trattodall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente,di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non èconferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma soloquello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezzagiuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui restariservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, divalutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, trale risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione" (Cass. 29/10/2020, n. 23872, Cass. 07/04/2017n. 9097).2.3. Del resto, quanto alla dedotta carenza motivazionale circa lamancata valorizzazione da parte della CTR degli elementi probatori offertiNumero registro generale 17598/2021Numero sezionale 3667/2026Numero di raccolta generale 19658/2026Data pubblicazione 13/06/2026dalla ricorrente -quali, perizie asseverate circa la produzione di rifiuti,planimetrie, formulari relativi alla produzione di rifiuti speciali, relazionetecnica sulla tipologia di rifiuti prodotti nelle aree occupate- va richiamatoil consolidato il principio di questa Corte secondo cui il giudice di merito èlibero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze diprove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso.Inoltre, l'osservanza degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non richiede cheegli dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite edi tutte le tesi prospettate dalle parti. È, infatti, sufficiente che esponga, inmaniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento dellasua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziandole prove ritenute idonee a confortarla. Invece, devono reputarsi perimplicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure nonespressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata econ l'iter argomentativo seguito. In altre parole, il giudice di merito non hal'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo dato indiziario oprobatorio acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce, inbase al giudizio effettuato, gli elementi essenziali ai fini del decidere,purché tale valutazione risulti logicamente coerente. Di conseguenza, ilcontrollo di legittimità è incompatibile con un controllo sul punto, perché ilsignificato delle prove lo deve stabilire il giudice di merito. La Corte,inevitabilmente, compirebbe un non consentito giudizio di merito, se,confrontando la sentenza con le risultanze istruttorie, prendesse inconsiderazione fatti probatori diversi o ulteriori rispetto a quelli assunti dalgiudice di appello a fondamento della sua decisione (cfr. tra le tante, Cass.20/02/2024, n. 4583, Cass. 15/09/2022, n. 27250, Cass. 11/12/2023, n.34374 Cass. 21/01/2015, n. 961). Il che depone ulteriormente perl’inammissibilità del motivo.3. Con il secondo motivo, la contribuente censura la sentenzaimpugnata per la violazione e falsa applicazione di norme di diritto exNumero registro generale 17598/2021Numero sezionale 3667/2026Numero di raccolta generale 19658/2026Data pubblicazione 13/06/2026art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., sostenendo che la CTR avesseomesso di valutare i criteri regolamentari di esenzione per gli impianti didistribuzione carburanti, la dimensione industriale nonché l’assimilabilitàdei rifiuti speciali.3.1. Anche tale motivo è inammissibile perché, analogamente a quantosopra esposto trattando il primo motivo, la ricorrente utilizzaimpropriamente il canone di censura di cui all’art.360 primo comma n.3c.p.c. per contrapporre al ragionamento decisorio della CTR la propriadifforme lettura delle risultante istruttorie, assumendo come presuppostodella pretesa violazione di legge che le aree di produzione dei rifiuti per iquali chiede l’esenzione fossero già delimitate e individuate in tal senso,mentre il giudice del rinvio ha ritenuto, nell’ambito del sindacato a luiriservato nell’apprezzamento delle risultanze istruttorie, che lacontribuente non avesse offerto elementi di prova convincenti per inficiarela diversa individuazione di tali aree contenuta nell’accertamento ispettivodel Comune che la CTR, nell’esercizio del potere di scelta dei mezziistruttori che lei compete, ha ritenuto di porre a fondamento del proprioconvincimento.4. In ogni caso, entrambi motivi si rivelano anche infondati consideratoche la ratio decidendi della sentenza impugnata si fonda sul mancatoassolvimento da parte della contribuente dell’onere probatorio diindividuare quella parte della superficie -per specifiche caratteristichestrutturali e di destinazione ex art.62 3° comma d.Lgs.n.507/1992- in cuisi formano rifiuti speciali nonché dell’onere di dimostrare lo smaltimentodegli stessi da parte del produttore in base alle norme vigenti; il che ponela decisione della CTR, sulla base dell’apprezzamento del materialeistruttorio ad essa riservato, nel solco del consolidato orientamento sulpunto di questa Corte, secondo cui, tali presupposti vanno provati dalcontribuente, posto che le esenzioni, anche parziali, costituisconoeccezione alla regola generale di pagamento del tributo da parte di tuttiNumero registro generale 17598/2021Numero sezionale 3667/2026Numero di raccolta generale 19658/2026Data pubblicazione 13/06/2026coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territoriocomunale (Cass., 16 aprile 2019, 10634; Cass., 5 settembre 2016, n.17622; Cass., 24 luglio 2014, n. 16858; Cass., 6 luglio 2012, n. 11351;Cass., 9 marzo 2012, n. 3756; Cass., 14 gennaio 2011, n. 775).5. In definitiva, il ricorso va rigettato.6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto. P.Q.MLa Corte, previa revoca del decreto di estinzione, rigetta il ricorso,condannando la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente,delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 5.513,00per compenso, euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spesegenerali nella misura del 15% e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 29/4/2026.[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19658/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris