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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 giugno 2023

Cassazione n. 31725/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2022 del TRIBUNALE di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Lecce, decidendo in funzione di giudice di appello, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di quella stessa città, ha riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputata del delitto di cui all'art. 581 cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA], quanto al solo trattamento sanzionatorio, con conferma nel resto.

Ha, inoltre, condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del grado di giudizio e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla costituita parte civile.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, denunciando, con un solo motivo, la violazione dell'art. 592, comma 1„ cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, deducendo che l'error iuris commesso dal Tribunale consisterebbe nell'avere condannato la Chiriatti al pagamento delle spese processuali di giudizio ancorché ella non fosse rimasta del tutto soccombente all'esito dello stesso.

La retta interpretazione della norma evocata, implica, infatti, che, quando l'impugnazione comporti una modifica di qualunque genere della sentenza di primo grado in favore dell'imputato, quest'ultimo non può essere condannato al pagamento delle spese processuali di giudizio.

3. Con requisitoria in data 25 maggio 2023, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio, nella parte in cui dispone la condanna alle spese processuali del grado di appello.

4. Con memoria in data 1 giugno 2023, il difensore della ricorrente ha concluso insistendo per l'accoglimento del motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. La sentenza impugnata ha effettivamente riformato la sentenza di primo grado, pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riconosciuta responsabile del delitto di percosse in danno di [OSCURATO:PERSONA], sia pure con riguardo al solo punto della determinazione della pena inflittale: donde, l'imputata, uscita parzialmente vittoriosa dal giudizio di appello, non avrebbe potuto essere condannata al pagamento delle spese processuali per il giudizio del grado, giusta la pacifica interpretazione dell'art. 592, comma 1, cod. proc. pen..

2. Questa Corte si è, infatti, da sempre espressa affermando che, in tema di condanna alle spese nei giudizi di impugnazione, il giudice di appello che modifichi la decisione di primo grado in senso più favorevole all'imputato non può contestualmente condannarlo alle spese processuali, in quanto tale condanna consegue esclusivamente, e senza possibilità di deroghe, al rigetto dell'impugnazione o alla declaratoria della sua inammissibilità (Sez. 5, n. 40825 del 04/07/2017, Rv, 271426; Sez. 5, n. 46453 del 21/10/2008, Rv. 242611; Sez. 4, n. 31447 del 11/06/2002, Rv. 222137).

3. A tanto consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali del grado di appello, condanna che deve essere eliminata.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna dell'imputata alle spese processuali.

Così deciso il 14 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2022 del TRIBUNALE di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Lecce, decidendo in funzione di giudice di appello, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di quella stessa città, ha riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputata del delitto di cui all'art. 581 cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA], quanto al solo trattamento sanzionatorio, con conferma nel resto. Ha, inoltre, condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del grado di giudizio e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla costituita parte civile. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, denunciando, con un solo motivo, la violazione dell'art. 592, comma 1„ cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, deducendo che l'error iuris commesso dal Tribunale consisterebbe nell'avere condannato la Chiriatti al pagamento delle spese processuali di giudizio ancorché ella non fosse rimasta del tutto soccombente all'esito dello stesso. La retta interpretazione della norma evocata, implica, infatti, che, quando l'impugnazione comporti una modifica di qualunque genere della sentenza di primo grado in favore dell'imputato, quest'ultimo non può essere condannato al pagamento delle spese processuali di giudizio. 3. Con requisitoria in data 25 maggio 2023, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio, nella parte in cui dispone la condanna alle spese processuali del grado di appello. 4. Con memoria in data 1 giugno 2023, il difensore della ricorrente ha concluso insistendo per l'accoglimento del motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. La sentenza impugnata ha effettivamente riformato la sentenza di primo grado, pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riconosciuta responsabile del delitto di percosse in danno di [OSCURATO:PERSONA], sia pure con riguardo al solo punto della determinazione della pena inflittale: donde, l'imputata, uscita parzialmente vittoriosa dal giudizio di appello, non avrebbe potuto essere condannata al pagamento delle spese processuali per il giudizio del grado, giusta la pacifica interpretazione dell'art. 592, comma 1, cod. proc. pen.. 2. Questa Corte si è, infatti, da sempre espressa affermando che, in tema di condanna alle spese nei giudizi di impugnazione, il giudice di appello che modifichi la decisione di primo grado in senso più favorevole all'imputato non può contestualmente condannarlo alle spese processuali, in quanto tale condanna consegue esclusivamente, e senza possibilità di deroghe, al rigetto dell'impugnazione o alla declaratoria della sua inammissibilità (Sez. 5, n. 40825 del 04/07/2017, Rv, 271426; Sez. 5, n. 46453 del 21/10/2008, Rv. 242611; Sez. 4, n. 31447 del 11/06/2002, Rv. 222137). 3. A tanto consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali del grado di appello, condanna che deve essere eliminata. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna dell'imputata alle spese processuali. Così deciso il 14 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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