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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 giugno 2021

Cassazione n. 30013/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 10716-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 9, presso lo studio dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante p.t, rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'AVV.[OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 180, presso lo studio dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3128/02/14 della [OSCURATO:PERSONA] della REGIONE SICILIANA, sez. st . di MESSINA, depositata il 17/10/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Osservato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla [OSCURATO:SOCIETA]. una cartella di pagamento conseguente ad iscrizione a ruolo di riprese consolidatesi a seguito di mancata impugnazione del relativo avviso di accertamento e relative al recupero di credito di imposta ex art. 8 della

I. n. 388 del 2000; che la società contribuente impugnò la cartella di pagamento innanzi alla C.T.P. di Messina la quale, con sentenza 448/1/06, accolse il ricorso; che tale decisione fu appellata dall'AGENZIA DELLE ENTRATE innanzi alla C.T.R. della Regione Siciliana, sez. st. di Messina la quale, con sentenza n. 3128/02/14, depositata 11 17.10.2014, accolse il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora interessa - come l'avviso di recupero del credito di imposta ex lege n. 388 del 2000 abbia "una funzione non solo informativa del debito ma anche impositiva al pari di un atto di accertamento o di liquidazione" (cfr. motivazione della decisione impugnata, p. 1, penultimo cpv.), donde derivano (a) la sua autonoma impugnabilità - anche se emesso anteriormente all'entrata in vigore della

I. n. 311 del 2004 - (b) il consolidamento della ripresa, quale effetto della mancata r/L Ric. 2015 n. 10716 sez.

ST - ud. 25-6-2021 -2- impugnazione di quello nonché (c) la legittimità della conseguente iscrizione a ruolo; che avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Si sono costituite, con controricorso, l'AGENZIA DELLE ENTRATE e la [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., Considerato che con l'unico motivo la difesa del contribuente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la "violazione ed erronea applicazione ed interpretazione dell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992 [...].

Erronea interpretazione della giurisprudenza richiamata.

Insussistenza dell'obbligo di impugnare l'avviso di recupero in questione.

Irretroattività della

I. 311/2004" (cfr. ricorso, p. 10, penultimo cpv.), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto consolidata la pretesa impositiva, nonostante la mancata inclusione dell'avviso in questione tra gli atti ricompresi nell'elencazione di cui all'art. 19 cit. e, dunque, l'inesistenza di qualsivoglia obbligo di sua impugnazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]; che il motivo è infondato; che è sufficiente osservare - come correttamente rilevato, d'altronde, dalla C.T.R. (cfr. motivazione della decisione impugnata, p. 1, terzultimo e penultimo cpv. della motivazione) - che gli avvisi di recupero di crediti di imposta illegittimamente compensati, oltre ad avere una funzione informativa dell'insorgenza del debito tributario, costituiscono manifestazioni della volontà impositiva da parte dello Stato, al pari degli avvisi di accertamento o di liquidazione e, come tali, sono impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie, ai sensi del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, anche se emessi anteriormente all'entrata in vigore della

I. n. 311 del 2004 Ric. 2015 n. 10716 sez.

ST - ud. 25-6-2021 -3- (cfr., quale leading case su tale questione specifica, Cass., Sez. 5, 3.2.2009, n. 4968, Rv. 607069-01), che ha espressamente annoverato l'avviso di recupero quale titolo per la riscossione di crediti indebitamente utilizzati in compensazione (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 5, 17.9.2014, n. 19561, Rv. 632449-01 e Cass., Sez. 5, 29.7.2015, n. 16006, Rv. 636119-01); Ritenuto, in conclusione, che il ricorso vada rigettato, con condanna della [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento, in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., nonché della [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Per l'effetto, condanna la [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi (a) C 5.600,00 (ciquemilaseicento/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito, in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., nonché (b) C 200,00 (duecento/00) per esborsi ed C 5.600,00 (ciquemilaseicento/00) per compenso professionale, oltre al 1 5 % su tale importo per rimborso forfettario spese generali ed agli accessori di legge, in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante p.t..

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., dell'ulteriore importo a titolo di contributo ìt Ric. 2015 n. 10716 sez.

ST - ud. 25-6-2021 -4- unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto Così deciso in Roma, nella camera di consigli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 10716-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 9, presso lo studio dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante p.t, rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'AVV.[OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 180, presso lo studio dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3128/02/14 della [OSCURATO:PERSONA] della REGIONE SICILIANA, sez. st . di MESSINA, depositata il 17/10/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Osservato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla [OSCURATO:SOCIETA]. una cartella di pagamento conseguente ad iscrizione a ruolo di riprese consolidatesi a seguito di mancata impugnazione del relativo avviso di accertamento e relative al recupero di credito di imposta ex art. 8 della I. n. 388 del 2000; che la società contribuente impugnò la cartella di pagamento innanzi alla C.T.P. di Messina la quale, con sentenza 448/1/06, accolse il ricorso; che tale decisione fu appellata dall'AGENZIA DELLE ENTRATE innanzi alla C.T.R. della Regione Siciliana, sez. st. di Messina la quale, con sentenza n. 3128/02/14, depositata 11 17.10.2014, accolse il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora interessa - come l'avviso di recupero del credito di imposta ex lege n. 388 del 2000 abbia "una funzione non solo informativa del debito ma anche impositiva al pari di un atto di accertamento o di liquidazione" (cfr. motivazione della decisione impugnata, p. 1, penultimo cpv.), donde derivano (a) la sua autonoma impugnabilità - anche se emesso anteriormente all'entrata in vigore della I. n. 311 del 2004 - (b) il consolidamento della ripresa, quale effetto della mancata r/L Ric. 2015 n. 10716 sez. ST - ud. 25-6-2021 -2- impugnazione di quello nonché (c) la legittimità della conseguente iscrizione a ruolo; che avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Si sono costituite, con controricorso, l'AGENZIA DELLE ENTRATE e la [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., Considerato che con l'unico motivo la difesa del contribuente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la "violazione ed erronea applicazione ed interpretazione dell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992 [...]. Erronea interpretazione della giurisprudenza richiamata. Insussistenza dell'obbligo di impugnare l'avviso di recupero in questione. Irretroattività della I. 311/2004" (cfr. ricorso, p. 10, penultimo cpv.), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto consolidata la pretesa impositiva, nonostante la mancata inclusione dell'avviso in questione tra gli atti ricompresi nell'elencazione di cui all'art. 19 cit. e, dunque, l'inesistenza di qualsivoglia obbligo di sua impugnazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]; che il motivo è infondato; che è sufficiente osservare - come correttamente rilevato, d'altronde, dalla C.T.R. (cfr. motivazione della decisione impugnata, p. 1, terzultimo e penultimo cpv. della motivazione) - che gli avvisi di recupero di crediti di imposta illegittimamente compensati, oltre ad avere una funzione informativa dell'insorgenza del debito tributario, costituiscono manifestazioni della volontà impositiva da parte dello Stato, al pari degli avvisi di accertamento o di liquidazione e, come tali, sono impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie, ai sensi del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, anche se emessi anteriormente all'entrata in vigore della I. n. 311 del 2004 Ric. 2015 n. 10716 sez. ST - ud. 25-6-2021 -3- (cfr., quale leading case su tale questione specifica, Cass., Sez. 5, 3.2.2009, n. 4968, Rv. 607069-01), che ha espressamente annoverato l'avviso di recupero quale titolo per la riscossione di crediti indebitamente utilizzati in compensazione (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 5, 17.9.2014, n. 19561, Rv. 632449-01 e Cass., Sez. 5, 29.7.2015, n. 16006, Rv. 636119-01); Ritenuto, in conclusione, che il ricorso vada rigettato, con condanna della [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento, in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., nonché della [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. Rigetta il ricorso. Per l'effetto, condanna la [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi (a) C 5.600,00 (ciquemilaseicento/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito, in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., nonché (b) C 200,00 (duecento/00) per esborsi ed C 5.600,00 (ciquemilaseicento/00) per compenso professionale, oltre al 1 5 % su tale importo per rimborso forfettario spese generali ed agli accessori di legge, in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante p.t.. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., dell'ulteriore importo a titolo di contributo ìt Ric. 2015 n. 10716 sez. ST - ud. 25-6-2021 -4- unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto Così deciso in Roma, nella camera di consigli
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