CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 febbraio 2022
Cassazione n. 29207/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza, pronunciata in data 15 gennaio 2021, del magistrato di sorveglianza di Milano che aveva respinto il reclamo avverso sanzioni disciplinari applicate dal consiglio di disciplina della casa di reclusione di Milano; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione dell'accertamento dell'illecito disciplinare; ritenuto che il ricorso è generico perché non si confronta con gli specifici accertamenti, fondati sulla segnalazione della polizia penitenziaria, delle condotte di partecipazione all'evento di rivolta interna all'istituto nella giornata del 9 marzo 2020; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 febbraio 2022.