CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 maggio 2023
Cassazione n. 16182/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16626/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 37, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente all'incidentale- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZAdi CORTE D ’ APPELLO SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA] n. 91/2018depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel procedimento di stima delle indennità di esproprio e occupazione di aree per complessivi mq. 59167 di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in agro di Roccaforzata, assoggettate a procedura espropriativa da parte del Comune di Roccaforzata per l’esecuzione di opere di valorizzazione di un parco archeologico, la sentenza della Corte d’appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, in data 9.3.2009 (che aveva determinato l’indennità di esproprio in € 188161,75 e l’indennità di occupazione in € 31980,19), è stata cassata con sentenza n. 10785 del 2014. La Corte di cassazione, infatti, ha accolto sia i motivi di ricorso del Comune che aveva criticato la qualificazione come edificabile di parte delle aree (destinate dal programma di fabbricazione del 1982 a edilizia residenziale) omettendo di considerare che il vincolo archeologico ivi incidente le rendeva inedificabili, sia il motivo di ricorso incidentale con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva lamentato, in relazione alla porzione inedificabile dell’area espropriata (mq. 35100), la mancata disamina della possibilità di utilizzazioni intermedie tra l’agricola e l’edificatoria. La Corte territoriale, giudicando in sede di rinvio, ha accertato la possibilità di utilizzazioni alternative di tipo edificatorio compatibili e coerenti con il vincolo archeologico, escludendo quelle con esso incompatibili e giungendo a determinare l’indennità di esproprio in € 116640,00 e l’indennità di occupazione in € 46170,00, oltre interessi legali. Avverso questa sentenza il Comune di Roccaforzata ha proposto ricorso sulla base di due motivi, resistito con distinti controricorsi da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; quest’ultimo ha proposto ricorso incidentale “subordinato”. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente principale denuncia, con il primo motivo, violazione degli artt. 32, comma 1, e 37, comma 4, del dPR n. 327 del 2001 e dei principi relativi al tempo e all’oggetto della stima, per avere la sentenza impugnata riconosciuto ai terreni espropriati un valore edilizio tratto dalla loro destinazione alla realizzazione dell’opera pubblica, il che non sarebbe consentito, non potendosi considerare gli effetti dei vincoli preordinati all’esproprio e connessi alla realizzazione dell’opera. Con il secondo motivo, rubricato in termini di violazione degli artt.384, comma 2, 62 e 194 c.p.c., il Comune di Roccaforzata imputa ai giudici di merito di non avere chiarito se abbiano stimato erroneamente i terreni in relazione alla loro vocazione edilizia o, più correttamente secondo le indicazioni della sentenza di cassazione, al criterio alternativo delle utilizzazioni alternative all’uso agricolo, con l’effetto di avere erroneamente valutato “l’uso pubblico del bene”. I suddetti motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati nella parte in cui contestano l’assunto giuridico secondo cui, ai fini della stima e valutazione di mercato di terreni formalmente inedificabili, con riguardo alle possibilità di utilizzazioni alternative o intermedie tra l’agricola e l’edificatoria (tra le quali, parcheggi, depositi, strutture per attività ricreative, ricettive e sportive, chioschi ecc.), sarebbe preclusa la possibilità di valorizzare le attività consistenti in interventi edilizi, se compatibili con (e rispettosi dei) vincoli esistenti, come è avvenuto nella specie. E’ una conseguenza del cambio di orizzonte determinato dalla sentenza n. 181/2011 della Corte costituzionale, la quale, avendo restituito centralità al criterio del valore di mercato, ha inevitabilmente ridimensionato l’importanza della astratta qualificazione formale del bene secondo il dilemma “edificabile-non edificabile” e imposto una valutazione in concreto delle oggettive caratteristiche e potenzialità del bene che tenga conto, ai fini indennitari, anche dell’iniziativa privata non strettamente commisurata alla rendita di trasformazione dei suoli, purché nel rispetto della destinazione dei suoli configurata dagli strumenti territoriali. La stessa sentenza cassatoria n. 10785/2014 ha osservato che “le future attività di uso, anche non invasivo, del territorio, sono al momento indifferenziatamente sintetizzabili in un tertium genus, la cui casistica verrà elaborata dalla giurisprudenza dei prossimi anni, e che nell’ottica indennitaria saranno sempre più distaccati dalla penalizzante considerazione tradizionale della natura agricola quale ineluttabile alternativa alla trasformazione del suolo in senso edilizio”. Tra le suddette potenzialità d’uso rientra anche l’attività edilizia, purché legittima perché assentita o assentibile dalla pubblica amministrazione e rispettosa dei (e compatibile con i) vincoli insistenti (nella specie, archeologico) sul suolo. Nella specie, la Corte tarantina in sede di rinvio, valutando le caratteristiche concrete del suolo (costituente il 24% dell’intero parco archeologico, come affermato in sentenza), ne ha correttamente valorizzato le possibilità di utilizzazione extra- agricole secondo le indicazioni della sentenza cassatoria, escludendo l’attuabilità di un’attività edificatoria alternativa (sebbene contemplata nel piano urbanistico) non coerente con il vincolo ivi insistente di cui ha tenuto conto. In particolare, ha ritenuto possibile la realizzazione (ad iniziativa privata) di strutture tipologicamente attinenti a quelle riportate nel progetto del parco archeologico, compatibili con la conservazione e valorizzazione dei reperti archeologici, e ne ha fatto oggetto di valutazione estimativa incensurabile in sede di legittimità e, comunque, non specificamente censurata per quanto riguarda il metodo di indagine seguito dal consulente tecnico d’ufficio e l’esito finale della stima. In conclusione, il ricorso principale è rigettato e il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] è assorbito. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale e condanna il Comune di Roccaforzata alle spese liquidate in € 6200,00, di cui € 200,00 per esborsi, in favore di ciascun controricorrente. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulterior