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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 marzo 2022

Cassazione n. 15687/2023

Testo disponibile della fonte

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 3679/2020proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappres entante p.t., elett ivamente domiciliata in Roma,alla via [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e dif esa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],per pro cura speciale in calce al ricorso ; -ricorrente- -contro- [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliato in Roma , alla via Carso n. 57, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente- avverso il decreton. 11750/2019 del Tribunale di Milano, pubblicato il 18.12.2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:SOCIETA]., con atto trascritto il 12.8.2013, vendette a [OSCURATO:SOCIETA]., all’epoca in bonis,un immobile commerciale sito in Milano condotto in locazione da [OSCURATO:SOCIETA]..

L’acquirente promosse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dinanzi al tribunale della città, azione di sfratto per morosità e di risoluzione del contratto di locazione, alla quale la conduttrice si oppose, deducendo di aver legittimamente sospeso la corresponsione dei canoni perché contestualmente richiestile anche dalla venditrice.La convenuta chiese poi, in via riconvenzionale, che venisse accertata la violazione del proprio diritto di prelazione all’acquisto dell’immobile e al conseguente esercizio del diritto di riscatto, ex artt. 38 e 39 l. n. 392/78, e che, stante l’efficacia retroattiva della pronuncia di riscatto, [OSCURATO:PERSONA] venisse condannata a restituirle i canoni da essa medio tempore v ersati ; fu inoltre autorizzata a chiamare in causa [OSCURATO:SOCIETA]., per ottenerne la condanna,in solido con l’attrice, al risarcimento dei danni subiti per la violazione di tali diritti.

2. A seguito del fallimento di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] trasfer ì in sede concor suale la domanda di ripetizione dei canoni di locazione versati, chiedendo l’ammissione allo stato passivo del relativo credito.

La domanda fu respinta dal G.D.

Il Tribunale di Milano, con decreto del 18 dicembre 2019, ha a sua volta respinto l’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto di esecutività dello stato passivo.

Il giudice del merito ha in primo luogo rilevato che la domanda di riscatto, pregiudiziale rispetto a quella restitutoria, avanzata dall’opponente in via riconvenzionale nella causa promossa nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA] in bonis,era già stata rigettata nel doppio grado di merito per il mancato esercizio di tale diritto nel termine di sei mesi dalla trascrizione della compravendita e che non risultava che la sentenza d’appello fosse stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione; ha quindi osservato che solo con le note conclusive l’opponente aveva mutato la causa petendi, facendo valere una pretesa risarcitoria di natura aquiliana, in conseguenza del reato di truffa asseritamente commesso da [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:SOCIETA], ai suoi danni ed ha affermato che tale domanda era del tutto nuova, e dunque inammissibile, e che comunque la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] era stata solo genericamente invocata da [OSCURATO:PERSONA], senza allegare con precisione la condotta lesiva, il nesso causale, il danno evento, e le eventuali conseguenze dannose.

3. [OSCURATO:SOCIETA]ha propo sto ricor so per la cassazione del decreto, affidato a due motivi, cui il [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Con ordinanza interlocutoria del 23.3.2022, questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo al fine di consentirne la trattazione congiunta col ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano che l’ha dichiarata decaduta dall’esercizio del diritto di riscatto. [OSCURATO:PERSONA]

4. Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti: premessa l’analitica e sposizione delle vicende sostanziali e processuali che hanno preceduto il presente giudizio e illustrata la natura fraudolenta della compravendita intervenuta fra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA],assume che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, il giudice della separata causa di merito in cui essa aveva proposto la domanda di riscatto ha accertato la piena validità del contratto di locazione e la violazione del suo diritto di prelazione, respingendo ingiustificatamente la sua pretesa risarcitoria nonostante essa avesse provato di non essere riuscita a recuperare le somme dovutele in conseguenza di detta violazione.

5. Col secondomotivo la ricorrente denunzia violazione di non indicate norme di diritto: nel ripercorrere nuovamente l’intera vicenda, sostiene di aver esercitato nei termini di cui agli artt. 38 e 39, l. n. 392/78 il proprio diritto di prelazione e riscatto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in bonis e lamenta che il tribunale non abbia considerato che i fatti da essa allegati a sostegno di tale assunto dovevano ritenersi pacifici, ex art.115 c.p.c., perché non contestati dal curatore; osserva, infine, che, poiché ha impugnato per cassazione la sentenza della corte d’appello che l’ha dichiarata decaduta dall’esercizio del diritto di riscatto, il tribunale avrebbe dovuto sospendere il giudizio di opposizione ex art.295 c.p.c. 6.Il primo motivo è inammissibileperché non censura la statuizione di inammissibilità,per novità, della domanda risarcitoria, che il tribunale ha inutilmente esaminato anche nel merito, peraltro ritenendola infondata per difetto di prova. 7.Il secondo motivo è parimenti inammissibil e . 7.1 [OSCURATO:PERSONA], nel lamentare il rigetto della domanda di ammissione del credito restitutorio , non muove alcuna effettiva censura al provvedimento impugnato, ma si limita a dolersi di un’insussistente violazione dell’art. 115 c.p.c. senza considerare che la questione inerente il tempestivo esercizio deldiritto di riscatto costituiva oggetto della separata causa di merito promossa nei suoi confronti dalla società poi fallita,in cui essa aveva proposto domanda riconvenzionale volta a ottenere tale accertamento. 7.2 Come riconosciuto dalla stessa ricorrente, laddove assume che la causa di opposizione avrebbe dovuto essere sospesa sino al passaggio in giudicato della sentenza della corte d’appello da essa impugnata in cassazione, si trattava di accertamento pregiudicante il diritto di credito dedotto nel presente giudizio: il rapporto d i pregiudizialità avrebbe quindi dovuto dar luogo all’applicazione dell’art. 96 l. fall. ( e non già dell’art. 295 c.p.c.), sicché nella presente sede [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto lamentare unicamente di non essere stata ammessa con riserva allo stato passivo, non essendo necessaria (posto che nel più sta il meno) una sua specifica domanda a riguardo. 7.3.Sul punto è tuttavia dirimente il rilievo dell’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza d’appello emessa nel giudizio pregiudicante, in quanto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per ottenerne la cassazione, anch’esso trattato all’odierna udienza, è stato respinto da questo collegio con separata ordinanza. 8.Tenuto conto della particolarità e della complessità della vicenda dalla quale è scaturita la controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e compensa interamente tra le parti lespese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, anorma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 3679/2020proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappres entante p.t., elett ivamente domiciliata in Roma,alla via [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e dif esa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],per pro cura speciale in calce al ricorso ; -ricorrente- -contro- [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliato in Roma , alla via Carso n. 57, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente- avverso il decreton. 11750/2019 del Tribunale di Milano, pubblicato il 18.12.2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA]., con atto trascritto il 12.8.2013, vendette a [OSCURATO:SOCIETA]., all’epoca in bonis,un immobile commerciale sito in Milano condotto in locazione da [OSCURATO:SOCIETA].. L’acquirente promosse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dinanzi al tribunale della città, azione di sfratto per morosità e di risoluzione del contratto di locazione, alla quale la conduttrice si oppose, deducendo di aver legittimamente sospeso la corresponsione dei canoni perché contestualmente richiestile anche dalla venditrice.La convenuta chiese poi, in via riconvenzionale, che venisse accertata la violazione del proprio diritto di prelazione all’acquisto dell’immobile e al conseguente esercizio del diritto di riscatto, ex artt. 38 e 39 l. n. 392/78, e che, stante l’efficacia retroattiva della pronuncia di riscatto, [OSCURATO:PERSONA] venisse condannata a restituirle i canoni da essa medio tempore v ersati ; fu inoltre autorizzata a chiamare in causa [OSCURATO:SOCIETA]., per ottenerne la condanna,in solido con l’attrice, al risarcimento dei danni subiti per la violazione di tali diritti. 2. A seguito del fallimento di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] trasfer ì in sede concor suale la domanda di ripetizione dei canoni di locazione versati, chiedendo l’ammissione allo stato passivo del relativo credito. La domanda fu respinta dal G.D. Il Tribunale di Milano, con decreto del 18 dicembre 2019, ha a sua volta respinto l’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto di esecutività dello stato passivo. Il giudice del merito ha in primo luogo rilevato che la domanda di riscatto, pregiudiziale rispetto a quella restitutoria, avanzata dall’opponente in via riconvenzionale nella causa promossa nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA] in bonis,era già stata rigettata nel doppio grado di merito per il mancato esercizio di tale diritto nel termine di sei mesi dalla trascrizione della compravendita e che non risultava che la sentenza d’appello fosse stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione; ha quindi osservato che solo con le note conclusive l’opponente aveva mutato la causa petendi, facendo valere una pretesa risarcitoria di natura aquiliana, in conseguenza del reato di truffa asseritamente commesso da [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:SOCIETA], ai suoi danni ed ha affermato che tale domanda era del tutto nuova, e dunque inammissibile, e che comunque la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] era stata solo genericamente invocata da [OSCURATO:PERSONA], senza allegare con precisione la condotta lesiva, il nesso causale, il danno evento, e le eventuali conseguenze dannose. 3. [OSCURATO:SOCIETA]ha propo sto ricor so per la cassazione del decreto, affidato a due motivi, cui il [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Con ordinanza interlocutoria del 23.3.2022, questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo al fine di consentirne la trattazione congiunta col ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano che l’ha dichiarata decaduta dall’esercizio del diritto di riscatto. [OSCURATO:PERSONA] 4. Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti: premessa l’analitica e sposizione delle vicende sostanziali e processuali che hanno preceduto il presente giudizio e illustrata la natura fraudolenta della compravendita intervenuta fra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA],assume che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, il giudice della separata causa di merito in cui essa aveva proposto la domanda di riscatto ha accertato la piena validità del contratto di locazione e la violazione del suo diritto di prelazione, respingendo ingiustificatamente la sua pretesa risarcitoria nonostante essa avesse provato di non essere riuscita a recuperare le somme dovutele in conseguenza di detta violazione. 5. Col secondomotivo la ricorrente denunzia violazione di non indicate norme di diritto: nel ripercorrere nuovamente l’intera vicenda, sostiene di aver esercitato nei termini di cui agli artt. 38 e 39, l. n. 392/78 il proprio diritto di prelazione e riscatto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in bonis e lamenta che il tribunale non abbia considerato che i fatti da essa allegati a sostegno di tale assunto dovevano ritenersi pacifici, ex art.115 c.p.c., perché non contestati dal curatore; osserva, infine, che, poiché ha impugnato per cassazione la sentenza della corte d’appello che l’ha dichiarata decaduta dall’esercizio del diritto di riscatto, il tribunale avrebbe dovuto sospendere il giudizio di opposizione ex art.295 c.p.c. 6.Il primo motivo è inammissibileperché non censura la statuizione di inammissibilità,per novità, della domanda risarcitoria, che il tribunale ha inutilmente esaminato anche nel merito, peraltro ritenendola infondata per difetto di prova. 7.Il secondo motivo è parimenti inammissibil e . 7.1 [OSCURATO:PERSONA], nel lamentare il rigetto della domanda di ammissione del credito restitutorio , non muove alcuna effettiva censura al provvedimento impugnato, ma si limita a dolersi di un’insussistente violazione dell’art. 115 c.p.c. senza considerare che la questione inerente il tempestivo esercizio deldiritto di riscatto costituiva oggetto della separata causa di merito promossa nei suoi confronti dalla società poi fallita,in cui essa aveva proposto domanda riconvenzionale volta a ottenere tale accertamento. 7.2 Come riconosciuto dalla stessa ricorrente, laddove assume che la causa di opposizione avrebbe dovuto essere sospesa sino al passaggio in giudicato della sentenza della corte d’appello da essa impugnata in cassazione, si trattava di accertamento pregiudicante il diritto di credito dedotto nel presente giudizio: il rapporto d i pregiudizialità avrebbe quindi dovuto dar luogo all’applicazione dell’art. 96 l. fall. ( e non già dell’art. 295 c.p.c.), sicché nella presente sede [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto lamentare unicamente di non essere stata ammessa con riserva allo stato passivo, non essendo necessaria (posto che nel più sta il meno) una sua specifica domanda a riguardo. 7.3.Sul punto è tuttavia dirimente il rilievo dell’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza d’appello emessa nel giudizio pregiudicante, in quanto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per ottenerne la cassazione, anch’esso trattato all’odierna udienza, è stato respinto da questo collegio con separata ordinanza. 8.Tenuto conto della particolarità e della complessità della vicenda dalla quale è scaturita la controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e compensa interamente tra le parti lespese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, anorma
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