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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 agosto 1960

Cassazione n. 22524/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA] 2) [OSCURATO:PERSONA] 3) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 28/10/2021 del TRIB.

SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha rigettato il reclamo dell'Amministrazione penitenziaria avverso l'ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza ha autorizzato [OSCURATO:PERSONA], in atto detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen., a svolgere, durante l'emergenza pandemica, i colloqui visivi con i familiari tramite videocollegamento.

2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso l'Amministrazione penitenziaria e il Ministero della giustizia, che hanno dedotto vizi di violazione di legge e difetto di motivazione per falsa applicazione della circolare DAR

3. Il ricorso è inammissibile.

Rilevato che il Tribunale di sorveglianza ha fatto applicazione del principio di diritto, che può dirsi consolidato, secondo cui "il detenuto sottoposto a regime differenziato, ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., può essere autorizzato ad avere colloqui visivi con i familiari - in situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza - mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle cautele imposte dal citato art. 41-bis - Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021, Rv. 281221; Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020, Rv. 279577; rilevato che è stato successivamente precisato che il ricorso al colloquio a distanza trova giustificazione, per i detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41- bis ord. pen., in situazioni di impossibilità o di grandissima difficoltà allo svolgimento degli stessi in presenza, come sono quelle causate dall'emergenza pandemica - Sez. 1, n. 39784 del 12 ottobre 2021, n. m. -; rilevato pertanto che i motivi di ricorso sono, alla luce dell'orientamento interpretativo appena richiamato, manifestamente infondati; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità non segue la condanna dell'Amministrazione ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende, secondo il principio diritto per il quale "il Ministero della Giustizia, ricorrente per cassazione avverso il provvedimento del tribunale di sorveglianza emesso ai sensi degli artt. 35-bis e 35-ter ord. pen., non deve essere condannato, nel caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende" - Sez.

U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 271650 -.: a P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 28 aprile 2022 Il c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA] 2) [OSCURATO:PERSONA] 3) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 28/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha rigettato il reclamo dell'Amministrazione penitenziaria avverso l'ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza ha autorizzato [OSCURATO:PERSONA], in atto detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen., a svolgere, durante l'emergenza pandemica, i colloqui visivi con i familiari tramite videocollegamento. 2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso l'Amministrazione penitenziaria e il Ministero della giustizia, che hanno dedotto vizi di violazione di legge e difetto di motivazione per falsa applicazione della circolare DAR 3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il Tribunale di sorveglianza ha fatto applicazione del principio di diritto, che può dirsi consolidato, secondo cui "il detenuto sottoposto a regime differenziato, ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., può essere autorizzato ad avere colloqui visivi con i familiari - in situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza - mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle cautele imposte dal citato art. 41-bis - Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021, Rv. 281221; Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020, Rv. 279577; rilevato che è stato successivamente precisato che il ricorso al colloquio a distanza trova giustificazione, per i detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41- bis ord. pen., in situazioni di impossibilità o di grandissima difficoltà allo svolgimento degli stessi in presenza, come sono quelle causate dall'emergenza pandemica - Sez. 1, n. 39784 del 12 ottobre 2021, n. m. -; rilevato pertanto che i motivi di ricorso sono, alla luce dell'orientamento interpretativo appena richiamato, manifestamente infondati; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità non segue la condanna dell'Amministrazione ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende, secondo il principio diritto per il quale "il Ministero della Giustizia, ricorrente per cassazione avverso il provvedimento del tribunale di sorveglianza emesso ai sensi degli artt. 35-bis e 35-ter ord. pen., non deve essere condannato, nel caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende" - Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 271650 -.: a P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 28 aprile 2022 Il c
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