CassazionedecretoSezione 1Decisione del 19 luglio 2026
Cassazione n. 23519/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. tramite la propriamandataria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già do [OSCURATO:SOCIETA].)-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 573/2022depositata il 16/03/2022.Numero registro generale 14121/2022Numero sezionale 2689/2026Numero di raccolta generale 23519/2026Data pubblicazione 19/07/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. — Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per tre mezzi, illustrati damemoria, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e per essa [OSCURATO:SOCIETA], nonché diBanca [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA], contro la sentenza del 16 marzo2022 con cui la Corte d’appello di Venezia ha respinto il suo appelloavverso sentenza del locale Tribunale resa in rigetto della sua opposizioneall’esecuzione intrapresa da [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA] coninterventi di [OSCURATO:PERSONA].Il primo giudice ha respinto l'opposizione ritenendo inammissibili imotivi di quella proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena,in quanto il titolo esecutivo era costituito dal decreto ingiuntivo divenutodefinitivo per mancata opposizione; quanto al secondo intervento diUnicredit, basato su un credito derivante dal rapporto di conto correnteordinario, riteneva inammissibile l'opposizione avendo quest'ultima adoggetto la contestazione del diritto ad agire in via esecutiva, mentre nellaspecie si trattava di una mera domanda di distribuzione stante la naturanon titolata di detto intervento; quanto, invece, alle ragioni di opposizionerelative all'intervento titolato di [OSCURATO:SOCIETA] – fondato su un mutuo fondiario-il Tribunale riteneva infondata l'eccezione relativa al superamento dellimite di finanziabilità previsto per l'erogazione del credito fondiario, stantel'erroneità del calcolo compiuto dall’opponente che aveva sommato, inmodo erroneo, il valore dell'ipoteca a garanzia del mutuo fondiario colvalore dell'ipoteca di secondo grado a garanzia dello scoperto di contocorrente oggetto dell'intervento non titolato, ed anche perché l'opponenteaveva preso come riferimento il valore attribuito all'immobile dell'espertostimatore nominato nell'esecuzione immobiliare nel 2018 e non il valoredell’immobile all’epoca della concessione del finanziamento.Numero registro generale 14121/2022Numero sezionale 2689/2026Numero di raccolta generale 23519/2026Data pubblicazione 19/07/20262. la Corte d’appello, per quanto qui ancora interessa, ha respinto ilgravame dell’odierno ricorrente osservando che:a) era da respingere l’argomento per cui il secondo intervento diUnicredit sarebbe stato «titolato» in quanto la banca aveva allegato l’attopubblico di costituzione dell’ipoteca volontaria, poiché, posto che l’ipotecacostituisce una garanzia accessoria ad un credito che ha diversa fonte,nell’atto di ipoteca non v’è la prova di un credito certo, liquido ed esigibilecome richiesto dall’art. 474 c.p.c., quindi non può fungere da titoloesecutivo; tant’è vero che [OSCURATO:SOCIETA] non era intervenuta dichiarando didisporre di un titolo esecutivo bensì solo di avere un credito documentatodall’estratto delle proprie scritture contabili; con la conseguenza che lasussistenza e consistenza del credito vantato erano oggetto del subprocedimento di verifica dei crediti degli interventori regolato nell'art. 499c.p.c., sede nella quale il debitore è chiamato a dichiarare ad un'udienzafissata ad hoc se riconosca o meno la pretesa.b) l'opposizione avverso l’intervento in questione era inammissibileanche sotto altro profilo, ovvero per tardività della sua proposizionerispetto a quanto dedotto nell’atto introduttivo del relativo giudizio ex art.615 c.p.c., laddove, l’opponente ha veste sostanziale di attore e l’azione èdiretta a ottenere l'accertamento del dell'inesistenza del diritto diprocedere all'esecuzione per i motivi dedotti sulla base di tutti gli elementie i fatti allegati ed esistenti al momento della sua proposizione; sicchécostituiva domanda nuova la proposizione nel corso del successivo giudiziodi cognizione (come era avvenuto nella specie) la richiesta diaccertamento della carenza originaria del titolo esecutivo, ovvero della suaillegittimità per un motivo diverso da quello dedotto con il predetto atto diopposizione con il quale l'opponente aveva soltanto contestato, l’azioneesecutiva della creditrice procedente, [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena el'intervento titolato di [OSCURATO:SOCIETA], basato sul contenuto di mutuo fondiariogarantito da ipoteca;Numero registro generale 14121/2022Numero sezionale 2689/2026Numero di raccolta generale 23519/2026Data pubblicazione 19/07/2026c) la censura relativa alla mancata ammissione della CTU era superatadall'accoglimento delle istanze istruttorie nel presente grado di giudiziolimitatamente alla natura usuraria degli interessi relativi al mutuofondiario stipulato con [OSCURATO:SOCIETA], essendo, nel resto, infondate;d) quanto alla violazione dei limiti di finanziabilità, l'appellante si eralimitato a reiterare le difese svolte in primo grado, senza sottoporre aspecifica censura le argomentazioni del primo giudice, tenendonuovamente in considerazione, ai fini del calcolo del limite violato, anche ilrapporto di conto corrente, oltre al mutuo ipotecario, sommandoerroneamente il valore dell'ipoteca a garanzia del mutuo fondiario conquella di secondo grado a garanzia dello scoperto di conto corrente,facendo, inoltre, sempre riferimento al valore attribuito all'immobile nellaperizia depositata nel 2018 anziché al valore dell'immobile all'epoca diconcessione del finanziamento (2005) in relazione al quale, come avevarilevato il primo giudice, non aveva offerto alcun elemento di valutazione.2. — [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso, mentre gli altri intimati -[OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. tramite la propriamandataria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ( già do [OSCURATO:SOCIETA].) sono rimasti intimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1. — Il primo motivo denuncia violazione e mancata applicazione degliartt. 99, 100 e 112 c.p.c. in relazione all’art. 175 c.p.c. ed all’art. 111Costituzione, il tutto in relazione all’art. 360 primo comma, n. 4 c.p.c. peromessa pronuncia nel capo 3-4 della sentenza impugnata in relazione aimancati esame e pronuncia sulla posizione debitoria Cavaldoro e all’art.360 primo comma n. 5, c.p.c. ed alla mancata ammissione della CTU sututti i fatti decisivi per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti.A dire del ricorrente, il giudice aveva l’obbligo di qualificare la domandacome accertamento dell’inesistenza della pretesa creditoria e di istruirlamediante consulenza tecnica comprensiva di tutti i temi posti dalla difesaCavaldoro in relazione all’unitarietà della sua posizione bancariaNumero registro generale 14121/2022Numero sezionale 2689/2026Numero di raccolta generale 23519/2026Data pubblicazione 19/07/2026superando la fittizia distinzione fra mutuo e conto corrente; sostiene che ilTribunale e la Corte d’appello non avrebbero voluto accedere all’evidenzache il rapporto bancario fosse unico come unico sarebbe stato l’abusobancario concretatosi nel caso di specie; sicché erroneamente si sarebbevoluto distinguere il singolo intervento determinando la qualificazione delsecondo come «non titolato», come se si trattasse di due diverse bancheintervenienti per diversi rapporti di diversi soggetti. Perciò il giudice dimerito avrebbe omesso di pronunciarsi sul fatto oggettivo della unitarietàdella posizione debitoria del Cavaldoro e la consulenza tecnica svolta nonaveva nemmeno considerato in termini fattuali la necessita di ricostruire idue rapporti in termini congiunti.2. Il secondo motivo denuncia violazione e mancata applicazionedell’art. 104 c.p.c., nonché degli artt. 1813 c.c., 1842 c.c. e 1193 e 1194c.c. in relazione all’art. 175 c.p.c. e all’art. 111 Cost. il tutto in relazioneall’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. Il motivo ha lo scopo di dimostrareche essendo il complessivo rapporto fra Cavaldoro e la banca regolato dadue diversi contratti, mutuo e apertura di credito bancario ed essendo glistessi regolati da norme diverse, rispettivamente art. 1813 c.c. e art.1842 c.c., e soprattutto da pattuizioni sugli interessi diverse, la bancaavrebbe avuto l’obbligo di destinare le somme versate all’uno o all’altrocontratto ai sensi degli artt. 1183 e 1194 c.c. nell’interesse del debitore alfine di rendere l’adempimento della sua obbligazione il meno onerosopossibile.3.- Il terzo motivo denuncia violazione e mancata applicazione degliartt. 1960 e 1963 c.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. ilmotivo ha lo scopo di dimostrare che avendo la banca messo in essere uncontratto di anticresi (art. 1960 c.c.) nel momento in cui si è riservato ildiritto di iscrivere ipoteca - a suo insindacabile giudizio - sui beni diCavaldoro a garanzia del proprio credito, essa è incorsa nella violazionedel divieto del patto commissorio di cui all’art. 1963 c.c., in quanto,Numero registro generale 14121/2022Numero sezionale 2689/2026Numero di raccolta generale 23519/2026Data pubblicazione 19/07/2026praticamente, con l’iscrizione ipotecaria ha privato il debitore dellaproprietà utile del bene oggetto di ipoteca.4. — Il ricorso è inammissibile.4.1. — È inammissibile il primo mezzo.Esso è difatti del tutto eccentrico rispetto alle rationes decidendi chesostengono la pronuncia impugnata.La Corte d’appello ha, per quanto rileva, così motivato: «Parimentiinammissibile è il quarto motivo, riferibile al secondo intervento nontitolato di [OSCURATO:SOCIETA]. avente ad oggetto il solo credito derivante dalcontratto di conto corrente; quest’ultimo rappresenta indubbiamente undiverso fatto costitutivo rispetto al contratto di mutuo, sicché sul punto latesi dell’appellante sull’unitarietà del credito non ha pregio. L’appellante,non contesta il principio di diritto affermato dal primo Giudice secondo ilquale l’opposizione all’esecuzione non è proponibile avverso un interventonell’esecuzione effettuato in assenza di titolo esecutivo, ai sensi dell’art.499 comma 2 c.p.c. La censura dell’appellante attiene all’interpretazionedell’intervento, sostenendo che si tratterebbe di un intervento “titolato”,poiché la banca ha allegato l’atto pubblico di costituzione dell’ipotecavolontaria, e conseguentemente non sarebbero pertinenti gli argomentispesi dal primo giudice per affermare l’inammissibilità dell’opposizione»;doglianze che, come detto poco sopra, respinge motivatamente, in quantoinammissibili. Pertanto:a) anzitutto la Corte d’appello, contrariamente a quanto sostenuto dalricorrente, ha espressamente preso posizione sulla questionedell’unitarietà dei due rapporti, osservando che: «quest’ultimo», ossia ilrapporto di conto corrente, «rappresenta indubbiamente un diverso fattocostitutivo rispetto al contratto di mutuo, sicché sul punto la tesidell’appellante sull’unitarietà del credito non ha pregio»;b) in secondo luogo Corte d'appello, dopo aver osservato che l'alloraappellante non aveva censurato l'affermazione del primo giudice secondoNumero registro generale 14121/2022Numero sezionale 2689/2026Numero di raccolta generale 23519/2026Data pubblicazione 19/07/2026cui «l’opposizione all’esecuzione non è proponibile avverso un interventonell’esecuzione effettuato in assenza di titolo esecutivo, ai sensi dell’art.499 comma 2 c.p.c.», ma aveva replicato affermando trattarsi, invece, diintervento titolato, ha osservato che il motivo così formulato erainfondato, dovendosi escludere che la produzione dell'atto costitutivodell'ipoteca potesse rendere titolato l'intervento, argomento, questo, delquale il motivo di ricorso in esame si disinteressa;c) in terzo luogo, la Corte d'Appello ha aggiunto che l'opposizioneconcernente l'insussistenza del diritto della Banca di procedere adesecuzione forzata sulla base del rapporto di conto corrente era, altresì,inammissibile sotto un ulteriore profilo, trattandosi in buona sostanza, perla Corte d'Appello, di domanda tardivamente spiegata, argomento, questo,come il precedente, sul quale il motivo in esame non prende posizione.Orbene, il ricorso per cassazione deve contenere, a pena diinammissibilità, l'esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazionedella sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza eriferibilità alla decisione impugnata (Cass. 25 febbraio 2004, n. 3741;Cass. 23 marzo 2005, n. 6219; Cass. 17 luglio 2007, n. 15952; Cass. 19agosto 2009, n. 18421). In particolare, è necessario che venga contestataspecificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronunciaoggetto di impugnazione (Cass. 10 agosto 2017, n. 19989), onde laproposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specificheenunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366 n. 4) c.p.c., con conseguenteinammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio (Cass. 7 settembre2017, n. 20910).4.2. — Il secondo ed il terzo mezzo sono inammissibili per la medesimaragione, vertendo essi su questioni del tutto nuove, delle quali non v’ènella sentenza impugnata il benché minimo cenno.Numero registro generale 14121/2022Numero sezionale 2689/2026Numero di raccolta generale 23519/2026Data pubblicazione 19/07/2026Orbene, per giurisprudenza di legittimità assolutamente pacifica (cfr.nelle rispettive motivazioni, tra le più recenti, Cass. n. 5131 del 2023 eCass. n. 25909 del 2021), qualora con il ricorso per cassazione sianoprospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il(motivo di) ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegarel'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicarein quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù delprincipio di autosufficienza del ricorso. Infatti, i motivi del ricorso percassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che sianogià comprese nel tema del decidere del giudizio a quo, non essendoprospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove onuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabilid'ufficio (cfr. Cass. n. 32804 del 2019; Cass. n. 2038 del 2019; Cass.Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018; Cass. n. 23675 del2013; 7981/07; Cass. 16632/2010). In quest'ottica, la parte ricorrente hal'onere - qui rimasto inadempiuto - di riportare, a pena d'inammissibilità,dettagliatamente in ricorso gli esatti termini della questione posta in primoe secondo grado (cfr. Cass. n. 9765 del 2005; Cass. n. 12025 del 2000).5. ― Il ricorso in conclusione va dichiarato inammissibile. Le speseseguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo, ai sensi delD.M. 12 luglio 2012, n. 140. Sussistono i presupposti processuali per ilraddoppio del contributo unificato se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alpagamento delle spese in favore di parte controricorrente, liquidatenell'importo di euro 4.200,00 cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come perlegge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza deipresupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulterioreNumero registro generale 14121/2022Numero sezionale 2689/2026Numero di raccolta generale 23519/2026Data pubblicazione 19/07/2026importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per ilricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civiledel 16.6.2026Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]