CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17445/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a VITERBO il 06/07/1981 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza del 2 dicembre 2025, con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha revocato con effetti ex tunc l'affidamento in prova al servizio sociale concesso a [OSCURATO:PERSONA] dal medesimo Tribunale il 3 novembre 2023; rilevato che l'interessato ha proposto ricorso deducendo con un unico motivo la violazione ed erronea applicazione dell'art. 47 Ord. pen. e degli artt. 27 e 11 Costituzione, avendo il Tribunale di Sorveglianza revocato con effetto ex tunc l'affidamento in prova al servizio sociale in assenza di elementi di gravità tali da far ritenere il ricorrente non più meritevole della misura; ritenuto che il provvedimento impugnato - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha fondato la revoca dell'affidamento in prova, a suo tempo concessa all'odierno ricorrente, in ragione delle condotte dal medesimo serbate nel corso della misura alternativa e, in particolare, a causa della denuncia per coltivazione di cannabis sativa con valore superiore ai limiti per l'effetto stupefacente in concorso con la madre, [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] 2.0, dei beni in sequestro (a seguito di perquisizione della autovettura del [OSCURATO:PERSONA], appunti manoscritti rappresentanti una sorta di mappa da cui è intuibile che la piantagione contenesse una molteplicità di varietà di cannabis; a seguito della perquisizione domiciliare, una bustina contenente otto grammi di marijuana dichiarata dall'interessato per uso personale; a seguito della perquisizione nella parte retrostante la vendita al pubblico, sostanza stupefacente di tipo marijuana da cui sono ricavabili 89.197 dosi, avendo mantenuto il Tribunale del Riesame di Viterbo il sequestro per gr. 23.540 di inflorescenze di [OSCURATO:PERSONA] L ed altro) nonché in ragione della attività lavorativa svolta per la società della madre dal 2023; rilevato, altresì, che il ricorrente rispetto a tale coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, pur lamentando il vizio di motivazione, chiede in realtà una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, con particolare riferimento al dissequestro parziale di cui l'ordinanza impugnata ha invero tenuto conto; ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000); P.Q.M