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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 25053/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata la Corte d'appello di Bologna ha dichiarato inammissibile perché tardivo l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Forlì il 7 febbraio 2019 l'ha condannata per il reato di cui all'art. 483 c.p. all'esito di giudizio abbreviato instaurato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna.

2. Avverso l'ordinanza ricorre l'imputata articolando due motivi.

Con il primo deduce violazione di legge.

In tal senso la ricorrente eccepisce che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale, all'udienza del 7 febbraio 2019 il G.i.p. del Tribunale di Forlì avrebbe dato lettura soltanto del dispositivo della sentenza e non anche della presunta motivazione contestuale, talchè il termine per la sua impugnazione non era quello di quindici giorni ritenuto nell'ordinanza impugnata.

Rileva inoltre come, non avendo né l'imputata né il difensore ricevuto notifica della sentenza, veniva inoltrata il 19 febbraio 2019 alla cancelleria copie penali del Tribunale di Forlì richiesta tesa ad ottenere copia della motivazione della sentenza, che veniva riscontrata dalla suddetta cancelleria il successivo 25 febbraio notiziando il difensore del fatto che l'originale del provvedimento non era stato ancora trasmesso a tale ufficio.

Il 1° marzo 2019, infine, per le vie brevi veniva acquisita notizia della disponibilità della copia della sentenza presso la cancelleria.

Anche volendo ritenere che effettivamente il termine per impugnare fosse quello di cui all'art. 585 comma 1 lett. a) c.p.p., lo stesso avrebbe, dunque, iniziato a decorrere dalla ricezione della risposta fornita dalla cancelleria o dal giorno - il 18 febbraio 2019 - in cui alla sentenza era stato attribuito il numero progressivo, con la conseguenza che l'appello presentato dall'imputata il 5 marzo 2019 doveva ritenersi tempestivo.

Con il secondo motivo deduce vizi di motivazione del provvedimento impugnato, nel quale è contraddittoriamente indicata la sentenza appellata come pronunziata il 7 febbraio 2017, ma identificata con un numero di ruolo di due anni successivo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis C.p.p.

2. L'impugnazione è stata infatti proposta oltre il termine di legge e deve dunque ritenersi tardiva.

Infatti l'ordinanza impugnata è stata pronunziata il 20 settembre 2023 e notificata al difensore dell'imputata il 29 settembre 2023, mentre il ricorso è stato presentato il 22 novembre 2023, ben oltre, dunque il termine di cui all'art. 585 comma 1 lett. a), risultando dunque intempestivo.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. re [OSCURATO:PERSONA] 'dente CORTE DI é

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte d'appello di Bologna ha dichiarato inammissibile perché tardivo l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Forlì il 7 febbraio 2019 l'ha condannata per il reato di cui all'art. 483 c.p. all'esito di giudizio abbreviato instaurato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna. 2. Avverso l'ordinanza ricorre l'imputata articolando due motivi. Con il primo deduce violazione di legge. In tal senso la ricorrente eccepisce che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale, all'udienza del 7 febbraio 2019 il G.i.p. del Tribunale di Forlì avrebbe dato lettura soltanto del dispositivo della sentenza e non anche della presunta motivazione contestuale, talchè il termine per la sua impugnazione non era quello di quindici giorni ritenuto nell'ordinanza impugnata. Rileva inoltre come, non avendo né l'imputata né il difensore ricevuto notifica della sentenza, veniva inoltrata il 19 febbraio 2019 alla cancelleria copie penali del Tribunale di Forlì richiesta tesa ad ottenere copia della motivazione della sentenza, che veniva riscontrata dalla suddetta cancelleria il successivo 25 febbraio notiziando il difensore del fatto che l'originale del provvedimento non era stato ancora trasmesso a tale ufficio. Il 1° marzo 2019, infine, per le vie brevi veniva acquisita notizia della disponibilità della copia della sentenza presso la cancelleria. Anche volendo ritenere che effettivamente il termine per impugnare fosse quello di cui all'art. 585 comma 1 lett. a) c.p.p., lo stesso avrebbe, dunque, iniziato a decorrere dalla ricezione della risposta fornita dalla cancelleria o dal giorno - il 18 febbraio 2019 - in cui alla sentenza era stato attribuito il numero progressivo, con la conseguenza che l'appello presentato dall'imputata il 5 marzo 2019 doveva ritenersi tempestivo. Con il secondo motivo deduce vizi di motivazione del provvedimento impugnato, nel quale è contraddittoriamente indicata la sentenza appellata come pronunziata il 7 febbraio 2017, ma identificata con un numero di ruolo di due anni successivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis C.p.p. 2. L'impugnazione è stata infatti proposta oltre il termine di legge e deve dunque ritenersi tardiva. Infatti l'ordinanza impugnata è stata pronunziata il 20 settembre 2023 e notificata al difensore dell'imputata il 29 settembre 2023, mentre il ricorso è stato presentato il 22 novembre 2023, ben oltre, dunque il termine di cui all'art. 585 comma 1 lett. a), risultando dunque intempestivo. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. re [OSCURATO:PERSONA] 'dente CORTE DI é
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