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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31550/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia di condanna della ricorrente per il delitto di furto; Considerato che l'imputata contesta, con l'unico motivo, gli elementi in forza dei quali sin dal giudizio di primo grado è stata accertata la sua responsabilità penale; Rilevato che, tuttavia, in appello, la ricorrente si era limitata a dolersi della circostanza aggravante dell'esposizione dei beni alla pubblica fede e del trattamento sanzionatorio; Ritenuto dunque inammissibile il motivo proposto, in quanto inedito; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia di condanna della ricorrente per il delitto di furto; Considerato che l'imputata contesta, con l'unico motivo, gli elementi in forza dei quali sin dal giudizio di primo grado è stata accertata la sua responsabilità penale; Rilevato che, tuttavia, in appello, la ricorrente si era limitata a dolersi della circostanza aggravante dell'esposizione dei beni alla pubblica fede e del trattamento sanzionatorio; Ritenuto dunque inammissibile il motivo proposto, in quanto inedito; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1
Sentenza Cassazione n. 31550/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris