CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 09845/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9182/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], con sede legale in Forlì, via Malpighi n.10/A, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata a Roma, in via [OSCURATO:PERSONA] n. 43, presso lo studio di quest'ultimo, - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], con sede in Civitella di Romagna, via Parri n. 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata in giudizio e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Agata nonché dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Cratilo di Atene n. 31; - controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi del sig. [OSCURATO:PERSONA], già titolare dell'impresa Individuale VIV di [OSCURATO:PERSONA], nonché nella qualità di soci amministratori e legali rappresentanti pro tempore della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Massimo, rappresentati e difesi dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] -Intervenuti- avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, depositata il 17 febbraio 2017 e non notificata; udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 20 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.L'impresa individuale VIV di [OSCURATO:PERSONA] (in seguito VIV) con atto di citazione ritualmente notificato si oppose al decreto ingiuntivo n. 142/05, emesso dal Tribunale di Forlì, con il quale le venne ingiunto di pagare in favore di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e figli snc (in seguito [OSCURATO:PERSONA]) euro 48.079,39 quale saldo del prezzo di un impianto di produzione di reti metalliche. 2.L'impresa ricorrente sostenne, in particolare, di aver stipulato con [OSCURATO:PERSONA] una vendita avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di macchinari costituenti una linea di produzione di reti metalliche, dietro corrispettivo di euro 80.257,39 sul presupposto che la società controricorrente avrebbe garantito continuative commesse di lavoro da parte di un'impresa terza, [OSCURATO:PERSONA] SPA. 3.[OSCURATO:PERSONA] SPA, effettuò un primo ordinativo di 50.000 pezzi, e distanza di qualche anno un ulteriore di 22.000 reti, successivamente non venne effettuato alcun ordine. 4. L'odierna ricorrente sostenne, quindi, che essendosi verificato l'inadempimento del terzo, a fronte della garanzia assunta da [OSCURATO:PERSONA], avrebbe interrotto il pagamento del prezzo finché non fossero riprese le commesse di lavoro. 5.A1 contempo venne evidenziato il compimento di una serie di interventi di revisione e ripristino dell'impianto che [OSCURATO:PERSONA] si era impegnata a realizzare senza ottemperarvi. 6.Alla luce delle circostanze di cui innanzi la ricorrente chiese dichiararsi l'inadempimento di [OSCURATO:PERSONA], la pronuncia di risoluzione del contratto, la restituzione della parte di prezzo versata, il risarcimento del danno per spese di riparazione nonché del danno da lucro cessante e, in subordine, la condanna al pagamento di un indennizzo a carico della parte opposta. 7.Nel giudizio si costituì quest'ultima contestando la ricostruzione degli accordi effettuata da VIV ed in particolare negando di aver assunto l'obbligazione di garantire il fatto del terzo. 8.11 giudizio di primo grado si concluse in favore di VIV, con sentenza n. 487/2009, accogliendo le domande di risoluzione per inadempimento e di risarcimento del danno in forza della ritenuta sussistenza dell'obbligazione del fatto del terzo a carico di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, interpose appello avverso la citata decisione, fondato principalmente sull'assenza dell'obbligazione ex art. 1381 c.c. e nel giudizio si costituì VIV chiedendone la reiezione con conferma della sentenza di prime cure. 9.La Corte d'appello di Bologna con sentenza n. 424/2017 accolse l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], e per l'effetto, in integrale riforma della sentenza del Tribunale di Forlì n. 487/2009, confermò il decreto ingiuntivo e condannò l'appellato alla refusione delle spese di lite. 10.Per quel che rileva in questa sede, il giudice di seconde cure, muovendo dal presupposto secondo cui la promessa di cui all'art.1381 c.c. non richiede l'adozione di forme particolari, escluse che le affermazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], in quanto peraltro generiche ed indeterminate, potessero integrarla Ze. e ritenne (anche con riferimento alla affermazione di [OSCURATO:PERSONA] "di adoperarsi per assicurare la continuità delle commissioni da parte di [OSCURATO:PERSONA] i cui ricavi avrebbero consentito i pagamenti dell'impianto") che la fattispecie dovesse diversamente essere ricondotta nell'ambito di una trattativa commerciale nel corso della quale per il venditore la linea di produzione avrebbe rappresentato la possibilità di sfruttare la posizione da questi detenuta nel settore di riferimento. 10.1. Le affermazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], in quest'ottica, attenevano a prospettive di guadagno che sarebbero potute derivare dai successivi ordini che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe continuato ad effettuare. 11. VIV ricorre con sei motivi per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso mentre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] intervengono riportandosi integralmente a quanto esposto, domandato dedotto ed eccepito nonché prodotto nel ricorso introduttivo del giudizio di cassazione. In prossimità dell'udienza le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il motivo n. 1, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. si deduce la violazione degli artt. 1381 e/o 1346 e/o 1325, n. c.c. Il ricorrente, nel dettaglio, censura la sentenza della Corte d'appello nella parte in cui è stata ritenuta insussistente la promessa del fatto del terzo ex art. 1381 c.c. affermando che, posto che per la detta promessa vale il principio della libertà delle forme con la conseguenza che essa può essere conclusa anche oralmente, la dichiarazione resa dal venditore di "adoperarsi per assicurare la continuità delle commissioni da parte di [OSCURATO:PERSONA], i cui ricavi avrebbero consentito i pagamenti dell'impianto" diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure debba "ricondursi nell'ambito di una trattativa commerciale nel corso della quale" per "il venditore la linea di produzione rappresentava la possibilità di sfruttare la posizione d questi detenuta nel settore di riferimento" nonché statuendo che "il contenuto della promessa appare estremamente generico ed indeterminato..". Nella sostanza la doglianza, al di là del generico richiamo a numerose norme sostanziali che sarebbero state violate dalla Corte d'appello, si risolve nella pretesa di contrastare il risultato dell'attività svolta in ordine all'interpretazione del contratto intercorso tra le parti nonché in una critica dell'apprezzamento operato dal giudice di merito della documentazione prodotta dalla ricorrente nonché del compendio probatorio senza chiarire in quali termini il giudice di secondo avrebbe errato nell'escludere la disciplina dell'obbligazione del fatto del terzo. 2.11 vizio della sentenza previsto dall'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. deve essere invero dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni di diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse forniteL dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass., n.16700/2020). 2.1. Deve in questa sede ribadirsi, invero, che la promessa del fatto del terzo non deve essere necessariamente assunta mediante un'espressa dichiarazione di volontà ma è tuttavia indispensabile che l'impegno del promittente di ottenere dal terzo l'assunzione di una determinata obbligazione sia esplicito e concreto in modo che detto obbligo risulti, senza alcuna possibilità di equivoco, dal contesto dell'atto (Cass. n. 1556 del 1980; Cass. 1531/64). Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, "con la promessa del fatto del terzo di cui all'art. 1381 c.c., il promittente assume una prima obbligazione di tacere, consistente nell'adoperarsi affinché il terzo tenga il comportamento promesso, onde soddisfare l'interesse del promissario, ed una seconda obbligazione di dare, cioè di corrispondere l'indennizzo nel caso in cui, nonostante si sia adoperato, il terzo si rifiuti di impegnarsi. Con la conseguenza che, qualora l'obbligazione di facere non venga adempiuta e l'inesecuzione sia imputabile al promittente, ovvero venga eseguita in violazione dei doveri di correttezza e buona fede, il promissario avrà a disposizione gli ordinari rimedi contro l'inadempimento, quali la risoluzione del contratto, l'eccezione di inadempimento, l'azione di adempimento e, qualora sussista il nesso di causalità tra inadempimento ed evento dannoso, il risarcimento del danno; qualora, invece, il promittente abbia adempiuto a tale obbligazione di facere e, ciononostante, il promissario non ottenga il risultato sperato a causa del rifiuto del terzo, diverrà attuale l'altra obbligazione di dare, in virtù della quale il promittente sarà tenuto a corrispondere l'indennizzo" (Cass. n. 24853/2014). La prima obbligazione a carico del promittente ha quindi ad oggetto un facere, specifico e determinato (Cass. n. 6984/1991) da effettuarsi in un certo arco temporale non potendosi altrimenti ritenere integrata la fattispecie di cui all'art. 1381 c.c. Nella specie, come innanzi evidenziato, dietro il richiamo alla violazione di alcune disposizioni di legge, il ricorrente si limita di fatto a contestare la ricostruzione dell'accordo intercorso tra le parti, alla luce del compendio probatorio, in termini di non sussumibilità sotto l'egida dell'art. 1381 c.c., per genericità delle dichiarazioni effettuate , it da [OSCURATO:PERSONA], mirando alla diversa interpretazione dello stesso in termini di determinatezza dell'obbligazione ossia ad un riesame del merito insindacabile in sede di legittimità (Cass. 27197/2011; Cass.n. 6694/2009; Cass. n. 331/2020). 3.11 ricorrente impugna la sentenza, con il secondo motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 1381 c.c., 1362 c.c., 1366 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in quanto il Giudice di seconde cure avrebbe violato i canoni legali di ermeneutica così incorrendo in vizi di ragionamento e violazione di norme di diritto. Con il terzo motivo viene dedotta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1381 e/o 1325 n. 2 c.c. in relazione all'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. 3.1.1 due motivi, strettamente connessi possono essere trattati congiuntamente e non meritano accoglimento. Il giudice, secondo la prospettazione del ricorrente, non avrebbe interpretato il contratto tenendo conto, innanzi tutto, del senso letterale delle dichiarazioni contrattuali e della comune intenzione delle parti, tuttavia, quest'ultima così come ricostruita dal giudice di prime cure attraverso le prove testimoniali assunte all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché senza valutare il comportamento posteriore alla conclusione del contratto (atteso che Medri, come peraltro affermato dalla Corte d'appello, mise in contatto VIV con [OSCURATO:PERSONA] e che quest'ultima commissionò alla VIV la realizzazione di 72000 reti metalliche). Il ricorrente evidenzia quindi che, differentemente da quanto affermato dalla Corte d'appello, l'interpretazione del contratto porta a ritenere che [OSCURATO:PERSONA] avesse assunto l'obbligo di garantire continuative commesse da parte di [OSCURATO:PERSONA]. In quest'ottica il giudice di seconde cure non avrebbe compreso l'effettiva portata dell'accordo delle parti, atteso che la promessa del fatto del terzo sarebbe stata funzionale a realizzare l'interesse individuale e concreto di VIV di ottenere ordinativi da [OSCURATO:PERSONA] per un importo idoneo a coprire il costo di acquisto dell'impianto e di permettere il pagamento rateizzato. In quest'ottica detto interesse sarebbe entrato nella causa del contratto. Anche in relazione al secondo ed al terzo motivo appare evidente che non di violazione di legge si tratta ma di una censura all'interpretazione che la Corte ha effettuato delle risultanze istruttorie, come tale inibita nel presente giudizio. Nessuna violazione di legge risulta peraltro essere stata compiuta dal Giudice di seconde cure il quale, muovendo esattamente dai presupposti dell'obbligazione del fatto del terzo, ha ricostruito la condotta antecedente, coeva e successiva al contratto di compravendita intercorso tra le parti escludendo, nella specie, che la condotta tenuta da Medri potesse configurare un'obbligazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c. Al riguardo deve inoltre ribadirsi come l'insussistenza dell'obbligazione viene fatto derivare dalla, in questa sede insindacabile, valutazione del compendio probatorio e dalla conseguente qualificazione della condotta in termini di mera trattativa commerciale con conseguente insussistenza dei requisiti tipici dell'oggetto dell'obbligazione del fatto del terzo (che nella specie sarebbe stato generico ed indeterminato). Al riguardo è inoltre opportuno evidenziare che, come sostenuto da autorevole dottrina (la quale si esprime in termini di «frammento di fattispecie» della promessa del fatto altrui nei casi nei quali essa è destinata ad aumentare il valore dell'affare proposto dal promittente) è certamente vero che la promessa del fatto del terzo accede solitamente ad un più ampio programma contrattuale, figurando da corrispettivo della prestazione dovuta dal promissario, costituendo, cioè, elemento proprio del sinallagma contrattuale.Una promessa "determinata" può invero entrare a far parte del sinallagma contrattuale e quindi insinuarsi nella causa concreta ma ove ciò non si verifichi, come nella specie, non può in alcun modo invocarsi la violazione dell'art. 1325 c.c. essendo ciò a monte inibito dalla insussistenza di una valida obbligazione ex art. 1381 c.c. 4.Con il quarto motivo si deduce la "violazione degli artt. 116, e/o 228, 229 c.p.c, 2733 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, e/o all'art. 360, comma 1, n. 4 e/o all'art. 132 n. 4 e/o all'art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c." Con quest'ultimo il ricorrente censura l'affermazione con la quale la Corte d'appello ha statuito l'erroneità della sentenza del giudice di primo grado nella parte in cui, una volta affermata la sussistenza della promessa del fatto del terzo, aveva ritenuto che l'oggetto della promessa sarebbe stato costituito dal conseguimento di un volume di affari pari a quello che la [OSCURATO:PERSONA] aveva realizzato con la [OSCURATO:PERSONA] nel corso degli anni. La Corte avrebbe affermato, in via apodittica, che non risulterebbe dimostrato quali e quante fatture sarebbero state tenute in considerazione dalle parti durante le trattative travisando le dichiarazioni rese dal Medri in sede di interrogatorio formale nonché delle ulteriori prove del giudizio. Anche questa censura si rivolge alla ricostruzione che del compendio probatorio è stata data dal Giudice di secondo grado e pertanto non può trovare accoglimento nel presente giudizio con riferimento alla pretesa violazione in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. mentre in relazione al motivo in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. lo stesso è inammissibile non risultando dal motivo stesso quale fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, posto che se si facesse riferimento agli stessi fatti per i quali si denuncia la violazione di legge il motivo non potrebbe che essere ugualmente inammissibile atteso che, per stessa ammissione del ricorrente, i fatti dei quali si denuncia l'omessa valutazione sarebbero stati considerati nella censura (in quanto oggetto di valutazione da parte del giudice) tanto dall'essere oggetto di motivo di impugnazione. 5.Con il quinto motivo si denuncia la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. ovvero motivazione apparente e/o contrasto irriducibile tra le affermazioni contenute in motivazione sull'asserito adempimento della promessa del fatto del terzo da parte di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 e/o all'art. 132 n. 4 c.p.c. Con il citato motivo il ricorrente si duole del fatto che la Corte abbia affermato che anche a voler in ipotesi ritenere sussistente la promessa del fatto del terzo, comunque esclusa dalla Corte, nei termini in cui è stata riconosciuta dal giudice di prime cure, essa sarebbe stata adempiuta poiché Medri mise in contatto la VIV con la [OSCURATO:PERSONA] e questa commissionò la realizzazione di 72.000 reti metalliche ed il valore di detto ordinativo era pressoché pari a quello convenuto per l'acquisto della linea produttiva. 5.1. Il motivo deve essere respinto. La motivazione della sentenza non è apparente atteso che la Corte d'appello ha esplicitato le ragioni in fatto e diritto a fondamento del proprio convincimento e appare evidente come il ricorrente non colga la ratio fondante della decisione che, come già emerso in precedenza, è l'insussistenza della obbligazione del fatto del terzo. In relazione al ritenuto contrasto insanabile, egualmente il ricorrente non coglie la ratio della decisione atteso che, come già evidenziato, la Corte ha escluso la sussistenza della promessa e nel far questo ha motivato ulteriormente il proprio percorso argomentativo, teso ad escludere la possibilità che fosse stato assunto l'impegno di garantire sine die le commesse da parte di Edil 10 I Beton per un quantitativo pari a quello riportato dalle fatture esibite da [OSCURATO:PERSONA] a Viv. Si tratta di un passaggio argomentativo, contenente un mero .t. At.i.. ragionamento ipotetico, che ai fini della ricostruzione fattuale ORO diritto appare ultroneo, non tocca l'impianto motivazionale e non determina pertanto alcun contrasto insanabile nella sentenza impugnata. 6.Con il sesto motivo il ricorrente denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., ovvero motivazione apparente e/o contrasto irriducibile tra le affermazioni contenute in motivazione in merito ai vizi e/o difetti dell'impianto di produzione di reti metalliche in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 e/o all'art. 132 n. 4. C.p.c. Il ricorrente si duole con il predetto motivo dell'avvenuta riforma della sentenza del giudice di primo grado nella parte in cui aveva accolto la domanda di risarcimento del danno ex art. 1494 c.c. per i vizi da cui sarebbe stato attinto l'impianto. In particolare VIV ripercorre la motivazione della sentenza (pag. 7 e 8), contrapponendo alla stessa la motivazione del giudice di prime cure, nella quale la Corte d'appello muovendo dal ragionamento di quest'ultimo, esamina il compendio probatorio, le prove orali e giunge a conclusioni opposte, evidenziandone in un caso la genericità, l'assenza di specifiche cognizioni tecniche in capo ai testi escussi, ed in un altro la irrilevanza delle testimonianze effettuate. 6.1. Nel motivo così delineato tuttavia non risulta chiarito cosa sarebbe stato omesso, in quale punto, perché la motivazione sarebbe apparente, e quale sarebbe il contrasto irriducibile contenuto nella sentenza. In realtà il ricorrente si duole, anche con questo motivo, della valutazione che il giudice ha effettuato del compendio probatorio, ed in particolare del contenuto delle testimonianze rese nel corso del giudizio mirando ad una diversa ricostruzione del merito, insindacabile in questa sede. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e le spese liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 4200,00, di cui 4000,00 per compensi oltre accessori di legge ed a spese generali nella misura del 15%. Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore