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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 47109/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TURCHIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di LOCRIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari. del Tribunale di Locri ha respinto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratore speciale del proprietario [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento con cui era stata rigettata l'istanza di restituzione dell'imbarcazione denominata "Kilic 23", sottoposta a confisca, nell'ambito di un procedimento definito con decreto di archiviazione, per l'impossibilità di identificare gli autori del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui, comunque, sussistevano gli elementi costitutivi.

A ragione osserva che, alla luce della disposizione di cui al comma 4-ter dell'art. 12 T.U. imm., non costituisce ostacolo all'applicazione della confisca l'appartenenza del mezzo di trasporto a persona estranea al reato e che, in caso, era ravvisabile a carico del proprietario un addebito di negligenza da cui era derivato l'uso illecito del bene confiscato.

2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, articolando due motivi.

2.1. Con il primo deduce erronea applicazione della legge e vizio di motivazione in relazione agli.artt. 240 cod. pen., 12, comma 4-ter, T.u. imm. e 42 Cost.L'interpretazione dell'art. 12, comma 4-ter, T.U. imm. secondo cui il terzo proprietario non è legittimato ad avanzare richiesta di restituzione del mezzo di trasporto confiscato è erronea.

La Corte di cassazione, nell'interpretare la normativa in tema di confisca, ha ripetutamente afferrato che il terzo può ottenere la restituzione del mezzo confiscato in sede esecutiva anche quando si procede per reati in materia di immigrazione clandestina, purché dimostri, oltre alla titolarità del diritto vantato, l'insussistenza di addebiti di negligenza a lui riconducibili.

2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 240 cod. pen. e 12, comma 4-ter, T.u. imm. nonché vizio di motivazione.

Secondo il ricorrente, il giudice dell'esecuzione ha escluso la estraneità al reato, presupposto che legittima la restituzione del bene confiscato in favore del terzo, valutando illogicamente gli elementi fattuali e, soprattutto, considerando negligente la condotta del proprietario anche se non collegata, né direttamente né indirettamente, alla consumazione del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Il ricorrente, pertanto, non è stato considerato estraneo sol perché ha lasciato qualche giorno l'imbarcazione in luogo di ormeggio diverso dal solito, esponendola a possibili furti.

È stato, invece, trascurato che, come documentato dalla difesa, la località scelta per l'ormeggio non è un posto isolato e che è normale durante la navigazione, l'attracco in siti diversi.

Alcuna valenza sintomatica di negligenza può essere attribuita all'intervallo di tempo decorso tra il furto della barca (25-29 settembre 2019) e la sua denuncia (5 dicembre 2019).

Il proprietario, [OSCURATO:PERSONA], ed il gestore, [OSCURATO:PERSONA], hanno effettuato ricerche infruttuose in epoca precedente alla formalizzazione della sottrazione dell'imbarcazione, proseguite nei mesi successivi in più porti del mediterraneo, in collaborazione con la polizia turca. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso che possono essere trattati congiuntamente in ragione ella connessione logica dlele questioni poste non sono fondati nei termini che si chiareranno nel prosieguor-~eg-efe.

1. A differenza di quanto sostenuto dal provvedimento impugnato, trova applicazione anche alle confische disposte nei procedimenti per reati di immigrazione clandestina il principio generale, fissato dall'art. 240, comma 3, cod. pen.," in forza del quale non possono essere assoggettati a tale misura di sicurezza i beni appartenenti a "persona estranea al reato".

L'unica eccezione è prevista per le confische che hanno ad oggetto "le cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione delle quali costituisce reato".

Va, dunque, ribadito che, in caso di confisca del mezzo utilizzato per il trasporto di migranti clandestini, anche se disposta con il decreto di archiviazione, purché pronunciato per cause che non attengono alla sussistenza del fatto e non interrompono il rapporto tra la cosa e il reato, deve essere sempre disposta la restituzione del bene sottoposto al vincolo reale al terzo proprietario o al titolare di altro diritto reale che dimostri i fatti costitutivi della pretesa e, quindi, la titolarità del diritto vantato e l'estraneità al reato, intesa come "assenza di condizioni che valgano a profilare a suo carico un qualsiasi addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell'uso illecito della cosa" (Sez. 1, n. 45473 del 25/10/2005 [OSCURATO:PERSONA]. 233358; principio ribadito, in seguito, da Sez. 3, n. 18515 del 16/01/2015 [OSCURATO:PERSONA]. 263772 in tema di confisca del mezzo di trasporto prevista per il reato di raccolta e trasporto illecito di rifiuti di cui all'art. 6, comma 1-bis, del D.L. 6 novembre 2008, n. 172, conv. in L. 30 dicembre 2008, n. 210).

2. Pur muovendo da una premessa erronea, il Giudice dell'esecuzione ha, in concreto, ritenuto ostativa alla restituzione dell'imbarcazione la mancata dimostrazione da parte dell'interessato della sua estraneità al reato.

Al riguardo il G.i.p. ha osservato, con argomentazioni non manifestamente illogiche, che il proprietario aveva reso possibile la consumazione del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina con il trasporto di più migranti a bordo dell'imbarcazione confiscata sia perché non aveva, al momento del furto, adottato le precauzioni ordinarie per prevenirlo, trovandosi il mezzo provvisoriamente ormeggiato in uno luogo diverso da quello ordinariamente utilizzato e meglio attrezzato, sia soprattutto perché aveva postergato di molti mesi la denuncia e la conseguente attività di ricerca, rendendo nelle more più agevole e meno pericoloso l'uso del natante da parte degli autori del reato.

Il ricorrente oppone una lettura alternativa delle medesime circostanze, prospettandola come più plausibile, sollecitando, in tal guisa, un apprezzamento da sovrapporre a quello del giudice del merito.

Tale operazione è estranea al giudizio di legittimità il cui sindacato, quando è dedotto il vizio di cui all'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., ha ad oggetto esclusivamente la tenuta logica della motivazione.

La Corte di cassazione non deve, quindi, stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità, essendole inibita una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove (cfr. ex plurimis Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 L 01; Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540 - 01).

3. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TURCHIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di LOCRIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari. del Tribunale di Locri ha respinto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratore speciale del proprietario [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento con cui era stata rigettata l'istanza di restituzione dell'imbarcazione denominata "Kilic 23", sottoposta a confisca, nell'ambito di un procedimento definito con decreto di archiviazione, per l'impossibilità di identificare gli autori del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui, comunque, sussistevano gli elementi costitutivi. A ragione osserva che, alla luce della disposizione di cui al comma 4-ter dell'art. 12 T.U. imm., non costituisce ostacolo all'applicazione della confisca l'appartenenza del mezzo di trasporto a persona estranea al reato e che, in caso, era ravvisabile a carico del proprietario un addebito di negligenza da cui era derivato l'uso illecito del bene confiscato. 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, articolando due motivi. 2.1. Con il primo deduce erronea applicazione della legge e vizio di motivazione in relazione agli.artt. 240 cod. pen., 12, comma 4-ter, T.u. imm. e 42 Cost.L'interpretazione dell'art. 12, comma 4-ter, T.U. imm. secondo cui il terzo proprietario non è legittimato ad avanzare richiesta di restituzione del mezzo di trasporto confiscato è erronea. La Corte di cassazione, nell'interpretare la normativa in tema di confisca, ha ripetutamente afferrato che il terzo può ottenere la restituzione del mezzo confiscato in sede esecutiva anche quando si procede per reati in materia di immigrazione clandestina, purché dimostri, oltre alla titolarità del diritto vantato, l'insussistenza di addebiti di negligenza a lui riconducibili. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 240 cod. pen. e 12, comma 4-ter, T.u. imm. nonché vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, il giudice dell'esecuzione ha escluso la estraneità al reato, presupposto che legittima la restituzione del bene confiscato in favore del terzo, valutando illogicamente gli elementi fattuali e, soprattutto, considerando negligente la condotta del proprietario anche se non collegata, né direttamente né indirettamente, alla consumazione del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il ricorrente, pertanto, non è stato considerato estraneo sol perché ha lasciato qualche giorno l'imbarcazione in luogo di ormeggio diverso dal solito, esponendola a possibili furti. È stato, invece, trascurato che, come documentato dalla difesa, la località scelta per l'ormeggio non è un posto isolato e che è normale durante la navigazione, l'attracco in siti diversi. Alcuna valenza sintomatica di negligenza può essere attribuita all'intervallo di tempo decorso tra il furto della barca (25-29 settembre 2019) e la sua denuncia (5 dicembre 2019). Il proprietario, [OSCURATO:PERSONA], ed il gestore, [OSCURATO:PERSONA], hanno effettuato ricerche infruttuose in epoca precedente alla formalizzazione della sottrazione dell'imbarcazione, proseguite nei mesi successivi in più porti del mediterraneo, in collaborazione con la polizia turca. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso che possono essere trattati congiuntamente in ragione ella connessione logica dlele questioni poste non sono fondati nei termini che si chiareranno nel prosieguor-~eg-efe. 1. A differenza di quanto sostenuto dal provvedimento impugnato, trova applicazione anche alle confische disposte nei procedimenti per reati di immigrazione clandestina il principio generale, fissato dall'art. 240, comma 3, cod. pen.," in forza del quale non possono essere assoggettati a tale misura di sicurezza i beni appartenenti a "persona estranea al reato". L'unica eccezione è prevista per le confische che hanno ad oggetto "le cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione delle quali costituisce reato". Va, dunque, ribadito che, in caso di confisca del mezzo utilizzato per il trasporto di migranti clandestini, anche se disposta con il decreto di archiviazione, purché pronunciato per cause che non attengono alla sussistenza del fatto e non interrompono il rapporto tra la cosa e il reato, deve essere sempre disposta la restituzione del bene sottoposto al vincolo reale al terzo proprietario o al titolare di altro diritto reale che dimostri i fatti costitutivi della pretesa e, quindi, la titolarità del diritto vantato e l'estraneità al reato, intesa come "assenza di condizioni che valgano a profilare a suo carico un qualsiasi addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell'uso illecito della cosa" (Sez. 1, n. 45473 del 25/10/2005 [OSCURATO:PERSONA]. 233358; principio ribadito, in seguito, da Sez. 3, n. 18515 del 16/01/2015 [OSCURATO:PERSONA]. 263772 in tema di confisca del mezzo di trasporto prevista per il reato di raccolta e trasporto illecito di rifiuti di cui all'art. 6, comma 1-bis, del D.L. 6 novembre 2008, n. 172, conv. in L. 30 dicembre 2008, n. 210). 2. Pur muovendo da una premessa erronea, il Giudice dell'esecuzione ha, in concreto, ritenuto ostativa alla restituzione dell'imbarcazione la mancata dimostrazione da parte dell'interessato della sua estraneità al reato. Al riguardo il G.i.p. ha osservato, con argomentazioni non manifestamente illogiche, che il proprietario aveva reso possibile la consumazione del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina con il trasporto di più migranti a bordo dell'imbarcazione confiscata sia perché non aveva, al momento del furto, adottato le precauzioni ordinarie per prevenirlo, trovandosi il mezzo provvisoriamente ormeggiato in uno luogo diverso da quello ordinariamente utilizzato e meglio attrezzato, sia soprattutto perché aveva postergato di molti mesi la denuncia e la conseguente attività di ricerca, rendendo nelle more più agevole e meno pericoloso l'uso del natante da parte degli autori del reato. Il ricorrente oppone una lettura alternativa delle medesime circostanze, prospettandola come più plausibile, sollecitando, in tal guisa, un apprezzamento da sovrapporre a quello del giudice del merito. Tale operazione è estranea al giudizio di legittimità il cui sindacato, quando è dedotto il vizio di cui all'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., ha ad oggetto esclusivamente la tenuta logica della motivazione. La Corte di cassazione non deve, quindi, stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità, essendole inibita una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove (cfr. ex plurimis Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 L 01; Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540 - 01). 3. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così