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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 48290/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 agosto 1970 avverso l'ordinanza emessa il 10 dicembre 2020 dalla Corte d'appello di L'[OSCURATO:PERSONA] gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita nell'udienza camerale dell'Il novembre 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 10 dicembre 2020 la Corte d'appello di L'Aquila ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 15 maggio 2020 dal Tribunale di Avezzano, in quanto fondato su motivi generici.

2. Contro l'anzidetta ordinanza il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell'art. 591 cod. proc. pen. e vizi della motivazione, per avere la Corte territoriale immotivatamente ritenuto generico l'appello, con cui, di contro, si erano censurate la credibilità dei querelanti, che erano stati sentiti come testi ma che avevano ritirato la querela, e la mancata deposizione dei Carabinieri del luogo, dinanzi alla cui caserma si erano svolti i fatti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Questa Corte (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822 - 01) ha affermato che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto, poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato.

3. Nel caso in esame, a fronte di una motivazione del Giudice di primo grado, che ha compiuto una disamina analitica delle prove testimoniali ed ha spiegato diffusamente le ragioni poste a base dell'affermazione della responsabilità dell'imputato, quest'ultimo nell'appello proposto si è limitato ad affermare che i testi avevano reso dichiarazioni contraddittorie e non sufficienti al fine della condanna, senza né specificare quali fossero e che contenuto avessero tali dichiarazioni né confrontarsi specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata.

Posto, quindi, che l'impugnazione deve «esplicarsi attraverso una critica specifica, mirata e necessariamente puntuale della decisione impugnata e da essa deve trarre gli spazi argomentativi della domanda di una decisione corretta in diritto e in fatto» (in questo senso anche Sez. 6, n. 13621 del 6/2/2003, Rv. 227194), deve rilevarsi che l'atto d'appello in questione, siccome generico e privo della necessaria correlazione tra i motivi proposti e le ragioni di fatto e di diritto, su cui si è basata la decisione di primo grado impugnata, ben giustifica l'epilogo decisorio del Collegio territoriale, di contro censurato dal ricorrente.

4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, rilevato che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale), della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.M. ( dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza camerale dell'Il novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 agosto 1970 avverso l'ordinanza emessa il 10 dicembre 2020 dalla Corte d'appello di L'[OSCURATO:PERSONA] gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita nell'udienza camerale dell'Il novembre 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 10 dicembre 2020 la Corte d'appello di L'Aquila ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 15 maggio 2020 dal Tribunale di Avezzano, in quanto fondato su motivi generici. 2. Contro l'anzidetta ordinanza il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell'art. 591 cod. proc. pen. e vizi della motivazione, per avere la Corte territoriale immotivatamente ritenuto generico l'appello, con cui, di contro, si erano censurate la credibilità dei querelanti, che erano stati sentiti come testi ma che avevano ritirato la querela, e la mancata deposizione dei Carabinieri del luogo, dinanzi alla cui caserma si erano svolti i fatti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Questa Corte (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822 - 01) ha affermato che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto, poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. 3. Nel caso in esame, a fronte di una motivazione del Giudice di primo grado, che ha compiuto una disamina analitica delle prove testimoniali ed ha spiegato diffusamente le ragioni poste a base dell'affermazione della responsabilità dell'imputato, quest'ultimo nell'appello proposto si è limitato ad affermare che i testi avevano reso dichiarazioni contraddittorie e non sufficienti al fine della condanna, senza né specificare quali fossero e che contenuto avessero tali dichiarazioni né confrontarsi specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata. Posto, quindi, che l'impugnazione deve «esplicarsi attraverso una critica specifica, mirata e necessariamente puntuale della decisione impugnata e da essa deve trarre gli spazi argomentativi della domanda di una decisione corretta in diritto e in fatto» (in questo senso anche Sez. 6, n. 13621 del 6/2/2003, Rv. 227194), deve rilevarsi che l'atto d'appello in questione, siccome generico e privo della necessaria correlazione tra i motivi proposti e le ragioni di fatto e di diritto, su cui si è basata la decisione di primo grado impugnata, ben giustifica l'epilogo decisorio del Collegio territoriale, di contro censurato dal ricorrente. 4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, rilevato che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale), della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.M. ( dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale dell'Il novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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