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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 gennaio 2021

Cassazione n. 46214/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso ' , t [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 21 gennaio 2021 la Corte di appello di Trieste ha confermato quella del Tribunale di Udine emessa, all'esito di giudizio abbreviato, il 7 dicembre 2018 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato colpevole del reato di porto ingiustificato di un coltello a serramanico multiuso con impugnatura parziale in legno della lunghezza di 16 cm. e lama di 5 cm.

2. Il fatto è stato accertato in occasione della convocazione da parte dei Carabinieri per la notificazione di un'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti donniciliari.

L'imputato si è presentato ai militari con un borsello all'interno del quale è stato rinvenuto il coltello che, una volta scoperto, il Pinto ha tentato di riprendere minacciando anche gli operanti.

2.1. La Corte di appello ha escluso la ricorrenza, nella fattispecie, della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. tenuto conto dei precedenti penali dell'imputato, della natura degli stessi, della natura del reato per il quale si procede (che presenta tratti di continuità con i precedenti penali dai quali il Pinto è gravato), della reazione del ricorrente all'atto della perquisizione e del rinvenimento dell'oggetto.

A fronte di tali elementi, il tentativo di giustificare il porto del coltello è stato ritenuto una difesa tardivamente prospettata e, addirittura, «inventata».

2.2. La Corte ha inoltre escluso l'attenuante del fatto di lieve entità a norma dell'art. 4, comma terzo, legge 18 aprile 1975, n. 110 in ragione delle modalità del fatto e della personalità del reo.

2.3. L'assenza di elementi positivi valorizzabili è stata ritenuta tale da escludere anche la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi.

3.1. Con il primo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

A tale proposito ha riepilogato le circostanze in cui è avvenuto il rinvenimento del coltello e come egli lo avesse acquistato poco prima.

La decisione della Corte è stata censurata per avere fatto richiamo alla «non occasionalità» della condotta da intendersi come concetto distinto da quello di «non abitualità» di cui all'art. 131-bis cod. pen. (ove il riferimento è alla nozione di delinquente «abituale»).

Nel caso di specie, le condotte pregresse del Pinto sono lontane nel tempo e non ricadono nella nozione di cui all'art. 101 cod. pen. 3.2.

Con il secondo motivo la sentenza è stata censurata per la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 4, comma terzo, legge n. 110 del 1975.

La Corte avrebbe utilizzato, per negare la ricorrenza dell'ipotesi attenuata, i medesimi criteri usati per escludere la causa di non punibilità, omettendo di considerare il comportamento al momento della perquisizione, le caratteristiche del coltello e le ragioni per le quali era stato acquistato.

3.3. Con il terzo motivo il ragionamento dei giudici di merito è stato censurato per il diniego delle attenuanti generiche e, segnatamente, per avere omesso di considerare le circostanze positive illustrate nell'atto di appello.

A fronte di elementi fattuali specificamente indicati (comportamento processuale, atteggiamento al momento del fatto) la Corte ha fornito una risposta definita «lapidaria», avendo utilizzato una espressione di mero stile relativa alla mancanza di elementi positivi valorizzabili ai fini della concessione delle attenuanti generiche.

4. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Il primo ed il secondo motivo possono essere esaminati congiuntamente in quanto la questione della non punibilità per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., in materia di detenzione di armi improprie, è strettamente connessa al riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto di cui all'art. 4, comma terzo, legge 18 aprile 1975, n. 110.

Va, quindi, prioritariamente esaminato il secondo motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento della citata attenuante.

Sul punto i giudici di merito hanno valorizzato la personalità dell'imputato, i suoi precedenti penali, oltre al comportamento tenuto in sede di perquisizione esprimendo, complessivamente, una valutazione negativa sulla personalità del reo, per ciò, non meritevole del riconoscimento dell'attenuante in questione.

Sul punto si ricorda come la recente giurisprudenza di legittimità si sia assestata su posizioni che impongono, ai fini di interesse, una valutazione globale del fatto che comprenda sia gli elementi obiettivi della vicenda, che quelli relativi alla personalità dell'imputato.

In particolare, si sostiene che «in materia di reati concernenti le armi, ai fini della configurabilità del caso di lieve entità previsto dal comma 3 dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110, deve tenersi conto non solo delle dimensioni dello strumento atto ad offendere, ma anche di tutte le modalità del fatto e della personalità del reo, che possono dare un particolare significato al fatto obiettivo del porto ingiustificato» (Sez. 1, n. 26636 del 19/3/2019, Fiandaca, Rv. 276195, conforme Sez. 5, n. 40396 del 3/7/2012, Zanatta, Rv. 254554).

Inoltre, è costante l'ulteriore principio per cui non è necessario che il giudice motivi su tutti gli elementi suscettibili di essere considerati ai fini della concessione dell'attenuante, potendo, laddove ravvisi elementi obiettivi o soggettivi ostativi, soffermarsi solo su questi ultimi.

Sul punto si afferma, e viene qui ribadito, che «in materia di porto abusivo di armi, costituiscono elementi sufficienti a giustificare la reiezione dell'istanza di concessione della diminuente della lieve entità del fatto la presenza di gravi precedenti penali a carico dell'imputato ed il conseguente giudizio negativo sulla sua personalità» (Sez. 1, n. 13630 del 12/2/2019, Papia, Rv. 275242-01, conforme Sez. 1, Sentenza n. 15945 del 21/3/2013, Cancellieri, Rv. 255640).

A tali principi si è attenuta la Corte di appello che ha escluso la ricorrenza dell'attenuante valorizzando gli elementi negativi derivanti dall'esame della personalità dell'imputato (gravato da numerosi precedenti penali per reati contro la persona) del quale ha segnalato anche l'atteggiamento al momento del controllo eseguito dai Carabinieri ed il comportamento violento e minaccioso dallo stesso posto in essere.

Pertanto, non è dato desumere né la lamentata violazione di legge, né il vizio motivazionale avendo la Corte di appello considerato elementi certamente valorizzabili ai fini della valutazione circa la configurabilità dell'attenuante di cui al terzo comma dell'art. 4 cit.

2.2. La correttezza del percorso motivazionale in punto di mancato riconoscimento dell'attenuante, comporta la manifesta infondatezza del primo motivo relativo alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. essendo pacifico l'ulteriore principio giurisprudenziale per cui «il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativamente al porto abusivo di un'arma impropria (nella specie, una mazza da "baseball" in metallo con impugnatura in gomma della lunghezza di circa 75 cm.), impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.» (Sez. 1, n. 13630 del 12/2/2019, Papia, Rv. 275242 - 02, conforme Sez. 1, n. 27246 del 21/5/2015, Singh, Rv. 263925).

Si sostiene, condivisibilmente, a giustificazione del predetto principio, che «se il fatto é stato ritenuto "non lieve" dal giudice di merito non può essere al contempo considerato "particolarmente tenue" ai fini del riconoscimento del beneficio».

3. Il terzo motivo di ricorso relativo ai vizi di violazione di legge e difetto di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è, anch'esso, manifestamente infondato.

Invero, la Corte di appello, nel negare la riduzione di pena per le circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. ha attribuito significato preponderante alla «pericolosità soggettiva» dell'imputato ritenuto non meritevole della mitigazione sanzionatoria in ragione, quindi, della personalità negativa ampiamente illustrata in sentenza, unitamente alla mancanza di elementi positivi valorizzabili.

Tale motivazione è esente da vizi atteso che, per rigettare la richiesta delle attenuanti generiche è «sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità» (Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826, richiamata in Sez. 1, n. 13630 del 2019 cit.).

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso ' , t [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 gennaio 2021 la Corte di appello di Trieste ha confermato quella del Tribunale di Udine emessa, all'esito di giudizio abbreviato, il 7 dicembre 2018 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato colpevole del reato di porto ingiustificato di un coltello a serramanico multiuso con impugnatura parziale in legno della lunghezza di 16 cm. e lama di 5 cm. 2. Il fatto è stato accertato in occasione della convocazione da parte dei Carabinieri per la notificazione di un'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti donniciliari. L'imputato si è presentato ai militari con un borsello all'interno del quale è stato rinvenuto il coltello che, una volta scoperto, il Pinto ha tentato di riprendere minacciando anche gli operanti. 2.1. La Corte di appello ha escluso la ricorrenza, nella fattispecie, della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. tenuto conto dei precedenti penali dell'imputato, della natura degli stessi, della natura del reato per il quale si procede (che presenta tratti di continuità con i precedenti penali dai quali il Pinto è gravato), della reazione del ricorrente all'atto della perquisizione e del rinvenimento dell'oggetto. A fronte di tali elementi, il tentativo di giustificare il porto del coltello è stato ritenuto una difesa tardivamente prospettata e, addirittura, «inventata». 2.2. La Corte ha inoltre escluso l'attenuante del fatto di lieve entità a norma dell'art. 4, comma terzo, legge 18 aprile 1975, n. 110 in ragione delle modalità del fatto e della personalità del reo. 2.3. L'assenza di elementi positivi valorizzabili è stata ritenuta tale da escludere anche la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche. 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi. 3.1. Con il primo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. A tale proposito ha riepilogato le circostanze in cui è avvenuto il rinvenimento del coltello e come egli lo avesse acquistato poco prima. La decisione della Corte è stata censurata per avere fatto richiamo alla «non occasionalità» della condotta da intendersi come concetto distinto da quello di «non abitualità» di cui all'art. 131-bis cod. pen. (ove il riferimento è alla nozione di delinquente «abituale»). Nel caso di specie, le condotte pregresse del Pinto sono lontane nel tempo e non ricadono nella nozione di cui all'art. 101 cod. pen. 3.2. Con il secondo motivo la sentenza è stata censurata per la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 4, comma terzo, legge n. 110 del 1975. La Corte avrebbe utilizzato, per negare la ricorrenza dell'ipotesi attenuata, i medesimi criteri usati per escludere la causa di non punibilità, omettendo di considerare il comportamento al momento della perquisizione, le caratteristiche del coltello e le ragioni per le quali era stato acquistato. 3.3. Con il terzo motivo il ragionamento dei giudici di merito è stato censurato per il diniego delle attenuanti generiche e, segnatamente, per avere omesso di considerare le circostanze positive illustrate nell'atto di appello. A fronte di elementi fattuali specificamente indicati (comportamento processuale, atteggiamento al momento del fatto) la Corte ha fornito una risposta definita «lapidaria», avendo utilizzato una espressione di mero stile relativa alla mancanza di elementi positivi valorizzabili ai fini della concessione delle attenuanti generiche. 4. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo ed il secondo motivo possono essere esaminati congiuntamente in quanto la questione della non punibilità per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., in materia di detenzione di armi improprie, è strettamente connessa al riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto di cui all'art. 4, comma terzo, legge 18 aprile 1975, n. 110. Va, quindi, prioritariamente esaminato il secondo motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento della citata attenuante. Sul punto i giudici di merito hanno valorizzato la personalità dell'imputato, i suoi precedenti penali, oltre al comportamento tenuto in sede di perquisizione esprimendo, complessivamente, una valutazione negativa sulla personalità del reo, per ciò, non meritevole del riconoscimento dell'attenuante in questione. Sul punto si ricorda come la recente giurisprudenza di legittimità si sia assestata su posizioni che impongono, ai fini di interesse, una valutazione globale del fatto che comprenda sia gli elementi obiettivi della vicenda, che quelli relativi alla personalità dell'imputato. In particolare, si sostiene che «in materia di reati concernenti le armi, ai fini della configurabilità del caso di lieve entità previsto dal comma 3 dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110, deve tenersi conto non solo delle dimensioni dello strumento atto ad offendere, ma anche di tutte le modalità del fatto e della personalità del reo, che possono dare un particolare significato al fatto obiettivo del porto ingiustificato» (Sez. 1, n. 26636 del 19/3/2019, Fiandaca, Rv. 276195, conforme Sez. 5, n. 40396 del 3/7/2012, Zanatta, Rv. 254554). Inoltre, è costante l'ulteriore principio per cui non è necessario che il giudice motivi su tutti gli elementi suscettibili di essere considerati ai fini della concessione dell'attenuante, potendo, laddove ravvisi elementi obiettivi o soggettivi ostativi, soffermarsi solo su questi ultimi. Sul punto si afferma, e viene qui ribadito, che «in materia di porto abusivo di armi, costituiscono elementi sufficienti a giustificare la reiezione dell'istanza di concessione della diminuente della lieve entità del fatto la presenza di gravi precedenti penali a carico dell'imputato ed il conseguente giudizio negativo sulla sua personalità» (Sez. 1, n. 13630 del 12/2/2019, Papia, Rv. 275242-01, conforme Sez. 1, Sentenza n. 15945 del 21/3/2013, Cancellieri, Rv. 255640). A tali principi si è attenuta la Corte di appello che ha escluso la ricorrenza dell'attenuante valorizzando gli elementi negativi derivanti dall'esame della personalità dell'imputato (gravato da numerosi precedenti penali per reati contro la persona) del quale ha segnalato anche l'atteggiamento al momento del controllo eseguito dai Carabinieri ed il comportamento violento e minaccioso dallo stesso posto in essere. Pertanto, non è dato desumere né la lamentata violazione di legge, né il vizio motivazionale avendo la Corte di appello considerato elementi certamente valorizzabili ai fini della valutazione circa la configurabilità dell'attenuante di cui al terzo comma dell'art. 4 cit. 2.2. La correttezza del percorso motivazionale in punto di mancato riconoscimento dell'attenuante, comporta la manifesta infondatezza del primo motivo relativo alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. essendo pacifico l'ulteriore principio giurisprudenziale per cui «il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativamente al porto abusivo di un'arma impropria (nella specie, una mazza da "baseball" in metallo con impugnatura in gomma della lunghezza di circa 75 cm.), impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.» (Sez. 1, n. 13630 del 12/2/2019, Papia, Rv. 275242 - 02, conforme Sez. 1, n. 27246 del 21/5/2015, Singh, Rv. 263925). Si sostiene, condivisibilmente, a giustificazione del predetto principio, che «se il fatto é stato ritenuto "non lieve" dal giudice di merito non può essere al contempo considerato "particolarmente tenue" ai fini del riconoscimento del beneficio». 3. Il terzo motivo di ricorso relativo ai vizi di violazione di legge e difetto di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è, anch'esso, manifestamente infondato. Invero, la Corte di appello, nel negare la riduzione di pena per le circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. ha attribuito significato preponderante alla «pericolosità soggettiva» dell'imputato ritenuto non meritevole della mitigazione sanzionatoria in ragione, quindi, della personalità negativa ampiamente illustrata in sentenza, unitamente alla mancanza di elementi positivi valorizzabili. Tale motivazione è esente da vizi atteso che, per rigettare la richiesta delle attenuanti generiche è «sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità» (Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826, richiamata in Sez. 1, n. 13630 del 2019 cit.). 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa
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