CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2023
Cassazione n. 09554/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2022 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAdato avydo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] (imputato del reato di cui agli artt. 81 cpv, cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990) e [OSCURATO:PERSONA] (imputato del reato di cui agli artt. 81 cpv cod. pen. 73 commi 1 e 4 e 80 comma 1 lettera a, del medesimo d.P.R., nonché dell'ulteriore delitto di detenzione e porto abusivi di pistola), hanno presentato ricorso per cassazione deducendo, con ricorsi separati, le medesime censure - omessa e illogica motivazione in punto di responsabilità; "inosservanza di legge" rispetto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche - avverso la sentenza di applicazione della pena emessa, nei loro confronti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Ritenuto che tali motivi di ricorso appaiono privi di qualsiasi consistenza, essendo la deduzione di vizi motivazionali sull'affermazione di responsabilità esclusi dal novero di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per Cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; ritenuto altresì che le doglianze concernenti il diniego delle attenuanti generiche appaiono non facilmente intellegibili, posto che queste ultime sono state concesse ad entrambi i ricorrenti come emerge con chiarezza dalla lettura dei provvedimenti impugnati; ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 febbraio 2023 Il consigli stensore Il