CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14576/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2023 della Corte d'appello di Trieste dato avviso alle parti; lette la memoria e le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] della Pietra, difensore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o sia rigettato e che l'imputato sia condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla suddetta parte civile, come da nota spese allegata; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l'assenza di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è privo di specificità perché fondato su generici argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si vedano le pagg. 3 e 4); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentai:e dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; rilevato, altresì, che dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue anche la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., che si liquidano in complessivi C 2.500,00, oltre accessori di legge. P.Q.NII. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre accessori di legge. Così deciso, in data 6