CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 settembre 2022
Cassazione n. 47392/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le requisitorie del Pubblico Ministero in persona dei sostituti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 16 novembre 2020 che, in parziale riforma della sentenza resa all'esito di giudizio abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Messina il 20 novembre 2019, lo ha condannato alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione, in ordine al reato di tentato omicidio aggravato di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 56, 575 e 61, primo comma, n. 5, cod. pen., commesso il 22 giugno 2019 in [OSCURATO:PERSONA] (ME). 2.1. Il ricorrente articola quattro motivi di ricorso, lamentando inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 575, 61, primo comma, n. 5, e 133 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata. 2.2. Con conclusioni scritte del 3 marzo 2022, il ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso. 3. Con memoria del 6 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA], parte civile costituita, deposita note spese. 4. Paffumi con apposita dichiarazione presso la Direzione dell'Istituto penitenziario in cui è ristretto. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte, preso atto che Paffumi ha rinunciato al ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 589 cod. proc. pen., deve dichiarare inammissibile il ricorso. 2. La parte civile ha inviato via p.e.c. nota spese con due fogli visibili sull'applicativo Teams, ma non ha dato un apporto concreto alla decisione, avendo solo descritto la sentenza impugnata e trasmesso la nota spese, sicché la Corte deve prendere atto della mancata sussistenza dei presupposti per liquidare le spese richieste dalla parte civile. Va ribadito, infatti, che nel giudizio di legittimità, in caso di ricorso dell'imputato rigettato o dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali senza che sia necessaria la sua partecipazione all'udienza, purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a tutela dei propri interessi di natura civile, fornendo un utile contributo alla decisione, atteso che la previsione di cui all'art. 541 cod. proc. pen. è svincolata da qualsiasi riferimento alla discussione in pubblica udienza (Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, Rv. 281923). 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 500,00, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per intervenuta rinuncia e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] alisi [OSCURATO:PERSONA] r 2 i f'C'a 5--EP +C) l T Ai • [OSCURATO:PERSONA] 1 5 DIC -ELFIJN,1 ZIC»1 1\412 [OSCURATO:PERSONA].R.P. CENTRALE co,\, QOC u\ALQk '‘‘,/Q 1A V\ W"-0 9 nAe_ kkAa0 (Y( e i \r‘e . 2, 5) 2 I 9-0 2/ t illf\ 14\ e l‘ D \ kAlz.) bil kY \n AnAG) (0,4 "\-n LC)•-_ L-n eAk Oe. i; y-( uLrl^ P4L--4 Cf•-v\' Lu,(4'• a-Q \r..A ev( t v„cet, 11K (kb-91,- ect\.\-k. i\,4pL ke, ert-„Ikk 1- ‘9.A 01r\-, ykk