CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 08365/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c. come modificato dal d.l. 68 del 2016, convertito con modificazioni nella 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA] delaide Amendola [OSCURATO:PERSONA] oggi, 15 MAR 7r177 [OSCURATO:PERSONA]