CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05603/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2025 del TRIBUNALE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza del 10/9/2025, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Como ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata in relazione al reato di cui all'art 73, comma 4, d.P.R.n. 309/1990. Rilevato che il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione alla valutazione del fatto ed all'accertamento negativo di cui all'art. 129 cod.proc.pen. Considerato che il motivo ha ad oggetto doglianze non consentite in quanto l'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen. consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza che applica la pena su concorde richiesta delle parti «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,