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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 18882/2024

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o la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 ottobre 1986; avverso la ordinanza n. 2707/2023 RIM CautPers del Tribunale di Napoli del 16 ottobre 2023; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza pronunziata in data 16 ottobre 2023, il Tribunale di Napoli, operando in qualità di giudice del gravame cautelare, ha rigettato il ricorso con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva interposto appello avverso la ordinanza del 18 luglio 2023 con la quale il Gip del Tribunale di Napoli aveva rigettato la sua richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere disposta da detto Gip con provvedimento del 14 dicembre 2022, essendo il Vasapollo oggetto di indagini preliminari in relazione alla sua ritenuta partecipazione, in qualità di preposto alla gestione di una "piazza di spaccio" ubicata all'interno dell'androne ove egli abitava nel comprensorio di Caivano denominato "[OSCURATO:PERSONA]", ad un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di droga.

Contro una tale ordinanza ha ora interposto ulteriore impugnazione, tramite il proprio difensore fiduciario, l'indagato, articolando, di fronte a questa Corte di cassazione, quattro motivi di ricorso.

Con il primo motivo il ricorrente ha lamentato la ritenuta violazione degli artt. 274 e 275 del codice di rito penale, non avendo il Gip del Tribunale di Napoli, considerato, in occasione del rigetto della istanza di revoca o modifica della misura cautelare applicata al Vasapollo, gli elementi a favore di questo ricavabili dalle citate disposizioni legislative.

Con il secondo motivo di ricorso è lamentata la mancata considerazione degli elementi di giudizio, ai fini della revoca o sostituzione della misura, ricavabili dal contenuto dell'interrogatorio di garanzia reso dal Vasapollo, nel corso del quale questi ha fornito informazioni utili ai fini dello sviluppo delle indagini sia in relazione al delitto per cui ora si procede sia in relazione ad altri reati, tanto di essere ritenuto a pieno titolo un "collaboratore di giustizia".

In relazione alla predetta qualifica è stato anche redatto il successivo motivo di impugnazione, con il quale si censura la mancata valutazione sia degli elementi emergenti dai verbali di collaborazione depositati in data 23 dicembre 2022 dalla Procura della Repubblica di Napoli oltre che del parere reso dal Pm in relazione all'art. 16 -octies della legge n. 45 del 2001 nonché del parere positivo reso dal PM presso la DDA.

Il quarto motivo attiene al fatto che il Tribunale del riesame avrebbe rigettato l'appello cautelare presentato dal Vasapollo avendo valutato i pareri resi dalla Procura Nazionale antimafia e dal Procuratore generale, i quali, tuttavia, sono stati redatti sulla base di elementi di fatto erronei. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

Si rileva, infatti, quanto al primo, al terzo ed al quarto motivo di impugnazione, la assoluta genericità della impugnazione presentata dal ricorrente, essendo questa redatta senza che sia stato chiarito in che termini i motivi di impugnazione si riferiscano, confrontandosi con esso, con il contenuto materiale della ordinanza impugnata.

Si rileva, infatti, che - anche per una sua tecnica redazionale che non comporta il preciso richiamo dei punti della ordinanza che si intendono censurare - che il ricorso introduttivo del giudizio affronta in termini del tutto generali ed astratti la tematica relativa alla sussistenza degli elementi necessari ai fini del mantenimento della custodia cautelare disposta, senza chiarire con la dovuta precisione né le ragioni per le quali, quanto al caso di specie, tenuto conto anche della ritenuta qualifica del Vasapollo come "collaboratore di giustizia", siffatte condizioni non sarebbero sussistenti nè le ragioni per le quali invece, errando secondo il ricorrente, il Tribunale del riesame le ha ritenute presenti.

Con riferimento al secondo motivo di impugnazione, relativo in particolare alla mancata valutazione degli elementi di giudizio risultanti dall'interrogatorio di garanzia reso dall'indagato in data 16 dicembre 2022, osserva il Collegio che la ordinanza ora impugnata è stata adottata sulla base della ritenuta sussistenza - considerata la principale imputazione provvisoriamente mossa al indagato - sia delle esigenze cautelari sia della adeguatezza della misura custodiale a presidiare le esigenze stesse.

Ha aggiunto il Tribunale che il breve lasso di tempo intercorso fra la decisione assunta dal ricorrente di collaborare con la giustizia e la applicazione a suo carico della misura cautelare, essendo stato preso in esame anche il pesantissimo corredo penale gravante sul predetto, riguardante gravissimi reati contro il patrimonio, contro la libertà personale ed in tema di sostanze stupefacenti, caratterizzati questi ultimo anche dalla maggiore efficienza criminale derivante l'aver perpetrato i reati in forma associativa, non consente di superare la ricordata doppia presunzione.Tali rilievi non sono stati oggetto di effettivo confronto da parte del ricorrente che, come detto, si è limitato a valorizzare il dato - già, d'altra parte, plausibilmente considerato non decisivamente determinante dal Tribunale del riesame data la brevità del lasso temporale intercorso rispetto alla citata decisione - che lo stesso ha intrapreso un percorso di collaborazione con la giustizia.

Nei temini indicati l'impugnazione, non essendo coerentemente parametrata con il contenuto della motivazione della ordinanza impugnata, sì palese sostanzialmente generica e, pertanto, la stessa deve essere dichiarata inammissibile.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Considerato che il presente provvedimento non determina la liberazione del ricorrente, di esso deve essere data notizia nei termini di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp att. cod. proc. pen.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 ottobre 1986; avverso la ordinanza n. 2707/2023 RIM CautPers del Tribunale di Napoli del 16 ottobre 2023; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza pronunziata in data 16 ottobre 2023, il Tribunale di Napoli, operando in qualità di giudice del gravame cautelare, ha rigettato il ricorso con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva interposto appello avverso la ordinanza del 18 luglio 2023 con la quale il Gip del Tribunale di Napoli aveva rigettato la sua richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere disposta da detto Gip con provvedimento del 14 dicembre 2022, essendo il Vasapollo oggetto di indagini preliminari in relazione alla sua ritenuta partecipazione, in qualità di preposto alla gestione di una "piazza di spaccio" ubicata all'interno dell'androne ove egli abitava nel comprensorio di Caivano denominato "[OSCURATO:PERSONA]", ad un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di droga. Contro una tale ordinanza ha ora interposto ulteriore impugnazione, tramite il proprio difensore fiduciario, l'indagato, articolando, di fronte a questa Corte di cassazione, quattro motivi di ricorso. Con il primo motivo il ricorrente ha lamentato la ritenuta violazione degli artt. 274 e 275 del codice di rito penale, non avendo il Gip del Tribunale di Napoli, considerato, in occasione del rigetto della istanza di revoca o modifica della misura cautelare applicata al Vasapollo, gli elementi a favore di questo ricavabili dalle citate disposizioni legislative. Con il secondo motivo di ricorso è lamentata la mancata considerazione degli elementi di giudizio, ai fini della revoca o sostituzione della misura, ricavabili dal contenuto dell'interrogatorio di garanzia reso dal Vasapollo, nel corso del quale questi ha fornito informazioni utili ai fini dello sviluppo delle indagini sia in relazione al delitto per cui ora si procede sia in relazione ad altri reati, tanto di essere ritenuto a pieno titolo un "collaboratore di giustizia". In relazione alla predetta qualifica è stato anche redatto il successivo motivo di impugnazione, con il quale si censura la mancata valutazione sia degli elementi emergenti dai verbali di collaborazione depositati in data 23 dicembre 2022 dalla Procura della Repubblica di Napoli oltre che del parere reso dal Pm in relazione all'art. 16 -octies della legge n. 45 del 2001 nonché del parere positivo reso dal PM presso la DDA. Il quarto motivo attiene al fatto che il Tribunale del riesame avrebbe rigettato l'appello cautelare presentato dal Vasapollo avendo valutato i pareri resi dalla Procura Nazionale antimafia e dal Procuratore generale, i quali, tuttavia, sono stati redatti sulla base di elementi di fatto erronei. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Si rileva, infatti, quanto al primo, al terzo ed al quarto motivo di impugnazione, la assoluta genericità della impugnazione presentata dal ricorrente, essendo questa redatta senza che sia stato chiarito in che termini i motivi di impugnazione si riferiscano, confrontandosi con esso, con il contenuto materiale della ordinanza impugnata. Si rileva, infatti, che - anche per una sua tecnica redazionale che non comporta il preciso richiamo dei punti della ordinanza che si intendono censurare - che il ricorso introduttivo del giudizio affronta in termini del tutto generali ed astratti la tematica relativa alla sussistenza degli elementi necessari ai fini del mantenimento della custodia cautelare disposta, senza chiarire con la dovuta precisione né le ragioni per le quali, quanto al caso di specie, tenuto conto anche della ritenuta qualifica del Vasapollo come "collaboratore di giustizia", siffatte condizioni non sarebbero sussistenti nè le ragioni per le quali invece, errando secondo il ricorrente, il Tribunale del riesame le ha ritenute presenti. Con riferimento al secondo motivo di impugnazione, relativo in particolare alla mancata valutazione degli elementi di giudizio risultanti dall'interrogatorio di garanzia reso dall'indagato in data 16 dicembre 2022, osserva il Collegio che la ordinanza ora impugnata è stata adottata sulla base della ritenuta sussistenza - considerata la principale imputazione provvisoriamente mossa al indagato - sia delle esigenze cautelari sia della adeguatezza della misura custodiale a presidiare le esigenze stesse. Ha aggiunto il Tribunale che il breve lasso di tempo intercorso fra la decisione assunta dal ricorrente di collaborare con la giustizia e la applicazione a suo carico della misura cautelare, essendo stato preso in esame anche il pesantissimo corredo penale gravante sul predetto, riguardante gravissimi reati contro il patrimonio, contro la libertà personale ed in tema di sostanze stupefacenti, caratterizzati questi ultimo anche dalla maggiore efficienza criminale derivante l'aver perpetrato i reati in forma associativa, non consente di superare la ricordata doppia presunzione.Tali rilievi non sono stati oggetto di effettivo confronto da parte del ricorrente che, come detto, si è limitato a valorizzare il dato - già, d'altra parte, plausibilmente considerato non decisivamente determinante dal Tribunale del riesame data la brevità del lasso temporale intercorso rispetto alla citata decisione - che lo stesso ha intrapreso un percorso di collaborazione con la giustizia. Nei temini indicati l'impugnazione, non essendo coerentemente parametrata con il contenuto della motivazione della ordinanza impugnata, sì palese sostanzialmente generica e, pertanto, la stessa deve essere dichiarata inammissibile. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Considerato che il presente provvedimento non determina la liberazione del ricorrente, di esso deve essere data notizia nei termini di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp att. cod. proc. pen. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att.
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