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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24795/2022

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seguerite ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 26 maggio 2021 del Tribunale di sorveglianza di Torino, che ha rigettato il reclamo ex art. 18 ter, comma 6, legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il provvedimento del 23 novembre 2020, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Novara aveva disposto il trattenimento di una missiva a lui indirizzata e aveva disposto la sottoposizione a visto di controllo della corrispondenza in arrivo e in partenza con il fratello, [OSCURATO:PERSONA].

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 18 ter Ord. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe in maniera errata presunto che la famiglia di [OSCURATO:PERSONA] potesse avere fonti di guadagno illecite, quando dalla documentazione depositata si evinceva che i parenti stretti del detenuto percepivano redditi dì pensione o di lavoro tracciati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e come tale deve essere dichiarato inammissibile.

Giova evidenziare che, ai sensi dell'art. 18 ter, comma 1, lett. b), commi 3 e 5, Ord. pen., su richiesta del pubblico ministero o su proposta del Direttore dell'Istituto, il Magistrato di sorveglianza può disporre che la corrispondenza dei detenuti sia sottoposta a visto di controllo e quindi anche che sia trattenuta per esigenze attinenti alle indagini, per esigenze investigative, di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'Istituto penitenziario.

Detta norma va necessariamente coordinata con quella di cui all'art. 41 bis Ord. pen. che, nel disciplinare le limitazioni cui può essere sottoposto il detenuto, prevede espressamente al comma 2-quater, lett. e), la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza per esigenze di ordine o di sicurezza pubblica e per impedire i collegamenti del detenuto con l'organizzazione criminale, terroristica od eversiva di appartenenza.

In tale contesto, il Tribunale di sorveglianza ha respinto il reclamo proposto dal detenuto, esponente di spicco del sodalizio criminale di appartenenza, evidenziando che il fratello, a sua volta affiliato alla predetta associazione, attraverso la missiva con la quale aveva espresso le sue preoccupazioni e il suo disappunto sullo stile di vita della madre, soggetto ludopaticci, stesse in realtà avvertendo [OSCURATO:PERSONA] sul rischio che tali atteggiamenti avrebbero potuto far destare sospetto negli inquirenti sulle fonti illecite di sostentamento della famiglia, così da favorire indagini su eventuali attività illecite e sequestri preventivi ai loro danni.

Si ritiene, quindi, che la motivazione dell'impugnato provvedimento, anche alla luce della documentazione allegata dalla difesa, sia sufficiente ed adeguata, atteso che in esso si fa riferimento al linguaggio ed alla terminologia usati dalla pubblicazione trattenuta, con ciò dimostrando che è stato valutato specificamente il contenuto dello scritto.

La motivazione del provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza rigetti il reclamo del detenuto che lamenti il trattenimento di una pubblicazione indirizzatagli, infatti, ben può essere sintetica, pur dovendo da essa emergere l'effettuata, adeguata, disamina dello specifico caso concreto (Sez. 1, n. 3713 del 04/12/2008, dep. 2009, Lioce, Rv. 242525), come avvenuto nel caso di specie.

Inoltre, la decisione di non inoltro può anche essere legittimamente motivata anche solo sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo (Sez. 1, n. 9689 del 12/02/2014, Virga, Rv. 259472).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peli., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle m.p. spese processuali e giZezacEt12 della somma di tremila euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguerite ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 26 maggio 2021 del Tribunale di sorveglianza di Torino, che ha rigettato il reclamo ex art. 18 ter, comma 6, legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il provvedimento del 23 novembre 2020, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Novara aveva disposto il trattenimento di una missiva a lui indirizzata e aveva disposto la sottoposizione a visto di controllo della corrispondenza in arrivo e in partenza con il fratello, [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 18 ter Ord. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe in maniera errata presunto che la famiglia di [OSCURATO:PERSONA] potesse avere fonti di guadagno illecite, quando dalla documentazione depositata si evinceva che i parenti stretti del detenuto percepivano redditi dì pensione o di lavoro tracciati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e come tale deve essere dichiarato inammissibile. Giova evidenziare che, ai sensi dell'art. 18 ter, comma 1, lett. b), commi 3 e 5, Ord. pen., su richiesta del pubblico ministero o su proposta del Direttore dell'Istituto, il Magistrato di sorveglianza può disporre che la corrispondenza dei detenuti sia sottoposta a visto di controllo e quindi anche che sia trattenuta per esigenze attinenti alle indagini, per esigenze investigative, di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'Istituto penitenziario. Detta norma va necessariamente coordinata con quella di cui all'art. 41 bis Ord. pen. che, nel disciplinare le limitazioni cui può essere sottoposto il detenuto, prevede espressamente al comma 2-quater, lett. e), la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza per esigenze di ordine o di sicurezza pubblica e per impedire i collegamenti del detenuto con l'organizzazione criminale, terroristica od eversiva di appartenenza. In tale contesto, il Tribunale di sorveglianza ha respinto il reclamo proposto dal detenuto, esponente di spicco del sodalizio criminale di appartenenza, evidenziando che il fratello, a sua volta affiliato alla predetta associazione, attraverso la missiva con la quale aveva espresso le sue preoccupazioni e il suo disappunto sullo stile di vita della madre, soggetto ludopaticci, stesse in realtà avvertendo [OSCURATO:PERSONA] sul rischio che tali atteggiamenti avrebbero potuto far destare sospetto negli inquirenti sulle fonti illecite di sostentamento della famiglia, così da favorire indagini su eventuali attività illecite e sequestri preventivi ai loro danni. Si ritiene, quindi, che la motivazione dell'impugnato provvedimento, anche alla luce della documentazione allegata dalla difesa, sia sufficiente ed adeguata, atteso che in esso si fa riferimento al linguaggio ed alla terminologia usati dalla pubblicazione trattenuta, con ciò dimostrando che è stato valutato specificamente il contenuto dello scritto. La motivazione del provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza rigetti il reclamo del detenuto che lamenti il trattenimento di una pubblicazione indirizzatagli, infatti, ben può essere sintetica, pur dovendo da essa emergere l'effettuata, adeguata, disamina dello specifico caso concreto (Sez. 1, n. 3713 del 04/12/2008, dep. 2009, Lioce, Rv. 242525), come avvenuto nel caso di specie. Inoltre, la decisione di non inoltro può anche essere legittimamente motivata anche solo sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo (Sez. 1, n. 9689 del 12/02/2014, Virga, Rv. 259472). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peli., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle m.p. spese processuali e giZezacEt12 della somma di tremila euro
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