CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 maggio 2024
Cassazione n. 35051/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2024 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Torino, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza del 27/11/2023 del Tribunale di Torino: a) esclusa la recidiva e riconosciuta la circostanza attenuante del fatto di lieve entità, rideterminava in due anni e sei mesi di reclusione ed € 500,00 di multa la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di rapina aggravata di cui al capo 1) dell'imputazione e di tentata violenza privata di Cui al capo 2) dell'imputazione; b) eliminava le pene accessorie; c) dichiarava inammissibili i motivi di appello diversi da quello sulla recidiva; d) confermava; nel resto, la sentenza impugnata. 2. Avverso l'indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'ap elio di Torino, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite delyproprio difen ore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, con il quale deduie, in relazio e all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'«erronea applicazione dell'a t. 129 c.p.p., poiché, con riferimento ai capi d'imputazione l'imputato andava dichiarato assolto poiché il fatto non sussiste e/o comunque lo stesso non costituisce reato». Il ricorrente rappresenta che, con particolare riferimento al capo 2) dell'imputazione, dalla lettura degli acquisiti messaggi Whattsapp <non può dirsi leso, o comunque messo in pericolo, il bene giuridico tutelato de l'art. 610 c.p. e/o, in ogni caso, non può ritenersi sussistente in capo all'impu+to l'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie». 3. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso Oer cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di prosciogliMento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - salvo il caso in cui sia dedotta l'estiniione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481-0 1) - nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfu i nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ov ero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01). Ciò rammentato, si deve rilevare che il motivo di ricorso, con il quale si lamenta che la Corte d'appello di Torino non abbia ritenuto che l'imputato dovesse essere prosciolto ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., non rientra tra i menzionati casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all'esito di concordato in appello. Trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronundata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103 - il cui art. 1, comma 62, ha aggiuto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis - il ricorso deve essere trattato rlelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest'ultimo comma. Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonChé, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa amento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell cassa