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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 1985

Cassazione n. 45030/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 07/12/1985 avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuta responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui agli artt. 186, comma 2, lett. b) e comma 2-sexies cod. strada.

Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso:

1. Violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte d'appello escluso la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen.;

2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche;

3. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Considerato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza: i due precedenti penali specifici annoverati dalla ricorrente, puntualmente richiamati in motivazione, rendono manifesta la ricorrenza del carattere abituale della condotta, ostativa al riconoscimento del beneficio (cfr. ex multis Sez. 5, n. 26813 del 10/02/2016, Grosoli, Rv. 267262 - 01:«La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen. non può essere applicata, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, qualora l'imputato abbia commesso più reati della stessa indole (ovvero plurime violazioni della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima "ratio punendi"), poiché è la stessa previsione normativa a considerare il "fatto" nella sua dimensione "plurima", secondo una valutazione complessiva in cui perde rilevanza l'eventuale particolare tenuità dei singoli segmenti in cui esso si articola»; Sez. 4, n. 14073 del 5/3/2024, Rv. 286175-02).

Ritenuto, quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte di merito ha offerto congrua motivazione a sostegno del decisum, ponendo in evidenza la negativa personalità dell'imputata, gravata da due precedenti penali specifici e l'assenza di positivi elementi da valutarsi ai fini del riconoscimento del beneficio; considerato che la giustificazione prodotta è conforme ai criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 - 01:«In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità»).

Considerato, quanto all'ultimo motivo di ricorso, che la risposta fornita dalla Corte d'appello, in cui sono evidenziati i precedenti penali specifici annoverati dalla imputata, implicitamente rimanda ad un giudizio prognostico negativo in ordine alla futura astensione dalla commissione di ulteriori reati; considerato che è inammissibile il motivo di ricorso nel quale la difesa si duole della mancata pronuncia su una determinata doglianza ove il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (cfr. Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, Rv. 284096).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 07/12/1985 avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuta responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui agli artt. 186, comma 2, lett. b) e comma 2-sexies cod. strada. Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso: 1. Violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte d'appello escluso la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen.; 2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; 3. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Considerato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza: i due precedenti penali specifici annoverati dalla ricorrente, puntualmente richiamati in motivazione, rendono manifesta la ricorrenza del carattere abituale della condotta, ostativa al riconoscimento del beneficio (cfr. ex multis Sez. 5, n. 26813 del 10/02/2016, Grosoli, Rv. 267262 - 01:«La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen. non può essere applicata, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, qualora l'imputato abbia commesso più reati della stessa indole (ovvero plurime violazioni della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima "ratio punendi"), poiché è la stessa previsione normativa a considerare il "fatto" nella sua dimensione "plurima", secondo una valutazione complessiva in cui perde rilevanza l'eventuale particolare tenuità dei singoli segmenti in cui esso si articola»; Sez. 4, n. 14073 del 5/3/2024, Rv. 286175-02). Ritenuto, quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte di merito ha offerto congrua motivazione a sostegno del decisum, ponendo in evidenza la negativa personalità dell'imputata, gravata da due precedenti penali specifici e l'assenza di positivi elementi da valutarsi ai fini del riconoscimento del beneficio; considerato che la giustificazione prodotta è conforme ai criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 - 01:«In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità»). Considerato, quanto all'ultimo motivo di ricorso, che la risposta fornita dalla Corte d'appello, in cui sono evidenziati i precedenti penali specifici annoverati dalla imputata, implicitamente rimanda ad un giudizio prognostico negativo in ordine alla futura astensione dalla commissione di ulteriori reati; considerato che è inammissibile il motivo di ricorso nel quale la difesa si duole della mancata pronuncia su una determinata doglianza ove il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (cfr. Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, Rv. 284096). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]