CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41351/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG.23540/25 Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto- che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all'accertamento del reato ed alla esclusa veridicità della versione difensiva della presenza nell'abitazione dell'imputato che potrebbe non aver sentito il citofono a causa di un suo malfunzionamento, avendo fatto riferimento alle accurate modalità del controllo eseguito con l'osservanza di tutte le cautele necessarie non compatibili con la presenza in casa dell'imputato, sicchè si tratta di profili incidenti su apprezzamenti in fatto non suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Cos