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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 ottobre 2022

Cassazione n. 45103/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 2/12/2021 della Corte d'appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito per la parte civile l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso o in subordine per il rigetto del medesimo; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Ancona ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni volontarie gravissime in riferimento all'art. 583 comma 2 n. 4) c.p., mentre, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha escluso la concorrente aggravante contestata di cui all'art. 583 comma 1 n. 1) c.p., provvedendo altresì a rimodulare il trattamento sanzionatorio.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando due motivi.

Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 583 comma 2 n. 4) c.p.

In proposito lamenta che la Corte illogicamente abbia considerato uno sfregio la cicatrice visibile sul volto della vittima, attesa la morfologia di quest'ultima, finendo illegittimamente per identificare il primo con la seconda, senza però tenere conto della consolidata interpretazione giurisprudenziale per cui la nozione di sfregio accolta dalla norma sopra richiamata non lo identifica nella mera alterazione della fisionomia e dell'armonia del viso, ma richiede altresì che lo stesso determini nell'osservatore un effetto sgradevole o susciti ilarità.

E sulla ricorrenza nel caso di specie di tale ultimo requisito entrambe le sentenze di merito avrebbero omesso di motivare.

Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo in merito alla mancata revisione del giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto a seguito dell'esclusione di una delle aggravanti originariamente contestate all'imputato.

In tal senso viene evidenziato come, in assenza dell'appello della parte pubblica, la Corte abbia apoditticamente svalutato il giudizio su alcune circostanze fattuali pure considerate in primo grado nella comparazione ex art. 69 c.p., trascurando invece ulteriori elementi favorevoli all'imputato ed arrivando a formulare una valutazione sulla futilità dei motivi che avrebbero determinato il Torre al reato, pur in assenza della formale contestazione di tale aggravante.

Non di meno, secondo il ricorrente, una volta esclusa una delle aggravanti comparate nel precedente grado di giudizio, necessariamente la valutazione sul bilanciamento con le attenuanti avrebbe dovuto essere modificata.

3. Con memoria del 7 ottobre 2022 il difensore della parte civile ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è inammissibile.

La Corte territoriale ha ampiamente giustificato le proprie conclusioni in merito alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 583 comma 2 n. 4) c.p. vigente all'epoca dei fatti.

In tal senso i giudici del merito hanno dato conto L di aver visionato la documentazione fotografica attestante le conseguenze della lesione inferta dall'imputato„ riscontrando, contrariamente a quanto eccepito, il carattere effettivamente deturpante della cicatrice lasciata dalla ferita, desunto dai suoi caratteri morfologici, nonché dalla sua localizzazione non periferica e dalle conseguenze psicologiche e relazionali subite dalla vittima a causa della sua presenza.

Trattasi di motivazione adeguata e coerente alle risultanze processuali esposte, nonché conforme al costante insegnamento di questa Corte per cui la valutazione circa la sussistenza dell'aggravante dello sfregio permanente, inteso come turbamento irreversibile dell'armonia e dell'euritmia delle linee del viso, compete al giudice di merito, chiamato ad esprimere un giudizio che non richiede speciali competenze tecniche, perché ancorato al punto di vista di un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 22685 del 02/03/2017, Calcagno, Rv. 270137).

In quanto logicamente motivato tale giudizio risulta insindacabile in sede di legittimità e del resto quelle proposte dal ricorrente sul punto si rivelano mere censure di fatto tese a sollecitare il giudice di legittimità alla per l'appunto inammissibile rivalutazione del merito della decisione impugnata.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato e versato in fatto.

Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, infatti, il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di reformatio in peius, confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purchè questo sia accompagnato da adeguata motivazione (Sez.

U, Sentenza n. 33752 del 18/04/2013, Papola, Rv. 255660).

Facendo buon governo di tale principio, la Corte territoriale ha ampiamente giustificato la conferma del giudizio di bilanciamento svolto in primo grado pur avendo escluso una delle aggravanti originariamente contestate e ritenute.

Né le argomentazioni articolate hanno in qualche modo smentito quelle poste dal giudice di primo grado a sostegno del riconoscimento delle attenuanti generiche, la cui concessione è stata confermata.

Quanto infine alla ritenuta sostanziale futilità dei motivi che hanno determinato l'imputato ad aggredire la persona offesa, trattasi di giudizio che certo non esula dal potere del giudicante pure in assenza della contestazione della specifica aggravante di cui all'art. 61 n. 1) c.p. - che, a scanso di equivoci, va precisato non essere stata ritenuta dal giudice dell'appello -, posto che ai sensi dell'art. 133 comma 2 n. 1) c.p. i motivi a delinquere del reo costituiscono uno dei parametri che il giudice deve valutare ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio.4.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende, nonché alla refusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che si liquidano in complessivi euro 3.500, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in comp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 2/12/2021 della Corte d'appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito per la parte civile l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso o in subordine per il rigetto del medesimo; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Ancona ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni volontarie gravissime in riferimento all'art. 583 comma 2 n. 4) c.p., mentre, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha escluso la concorrente aggravante contestata di cui all'art. 583 comma 1 n. 1) c.p., provvedendo altresì a rimodulare il trattamento sanzionatorio. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando due motivi. Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 583 comma 2 n. 4) c.p. In proposito lamenta che la Corte illogicamente abbia considerato uno sfregio la cicatrice visibile sul volto della vittima, attesa la morfologia di quest'ultima, finendo illegittimamente per identificare il primo con la seconda, senza però tenere conto della consolidata interpretazione giurisprudenziale per cui la nozione di sfregio accolta dalla norma sopra richiamata non lo identifica nella mera alterazione della fisionomia e dell'armonia del viso, ma richiede altresì che lo stesso determini nell'osservatore un effetto sgradevole o susciti ilarità. E sulla ricorrenza nel caso di specie di tale ultimo requisito entrambe le sentenze di merito avrebbero omesso di motivare. Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo in merito alla mancata revisione del giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto a seguito dell'esclusione di una delle aggravanti originariamente contestate all'imputato. In tal senso viene evidenziato come, in assenza dell'appello della parte pubblica, la Corte abbia apoditticamente svalutato il giudizio su alcune circostanze fattuali pure considerate in primo grado nella comparazione ex art. 69 c.p., trascurando invece ulteriori elementi favorevoli all'imputato ed arrivando a formulare una valutazione sulla futilità dei motivi che avrebbero determinato il Torre al reato, pur in assenza della formale contestazione di tale aggravante. Non di meno, secondo il ricorrente, una volta esclusa una delle aggravanti comparate nel precedente grado di giudizio, necessariamente la valutazione sul bilanciamento con le attenuanti avrebbe dovuto essere modificata. 3. Con memoria del 7 ottobre 2022 il difensore della parte civile ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è inammissibile. La Corte territoriale ha ampiamente giustificato le proprie conclusioni in merito alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 583 comma 2 n. 4) c.p. vigente all'epoca dei fatti. In tal senso i giudici del merito hanno dato conto L di aver visionato la documentazione fotografica attestante le conseguenze della lesione inferta dall'imputato„ riscontrando, contrariamente a quanto eccepito, il carattere effettivamente deturpante della cicatrice lasciata dalla ferita, desunto dai suoi caratteri morfologici, nonché dalla sua localizzazione non periferica e dalle conseguenze psicologiche e relazionali subite dalla vittima a causa della sua presenza. Trattasi di motivazione adeguata e coerente alle risultanze processuali esposte, nonché conforme al costante insegnamento di questa Corte per cui la valutazione circa la sussistenza dell'aggravante dello sfregio permanente, inteso come turbamento irreversibile dell'armonia e dell'euritmia delle linee del viso, compete al giudice di merito, chiamato ad esprimere un giudizio che non richiede speciali competenze tecniche, perché ancorato al punto di vista di un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 22685 del 02/03/2017, Calcagno, Rv. 270137). In quanto logicamente motivato tale giudizio risulta insindacabile in sede di legittimità e del resto quelle proposte dal ricorrente sul punto si rivelano mere censure di fatto tese a sollecitare il giudice di legittimità alla per l'appunto inammissibile rivalutazione del merito della decisione impugnata. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato e versato in fatto. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, infatti, il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di reformatio in peius, confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purchè questo sia accompagnato da adeguata motivazione (Sez. U, Sentenza n. 33752 del 18/04/2013, Papola, Rv. 255660). Facendo buon governo di tale principio, la Corte territoriale ha ampiamente giustificato la conferma del giudizio di bilanciamento svolto in primo grado pur avendo escluso una delle aggravanti originariamente contestate e ritenute. Né le argomentazioni articolate hanno in qualche modo smentito quelle poste dal giudice di primo grado a sostegno del riconoscimento delle attenuanti generiche, la cui concessione è stata confermata. Quanto infine alla ritenuta sostanziale futilità dei motivi che hanno determinato l'imputato ad aggredire la persona offesa, trattasi di giudizio che certo non esula dal potere del giudicante pure in assenza della contestazione della specifica aggravante di cui all'art. 61 n. 1) c.p. - che, a scanso di equivoci, va precisato non essere stata ritenuta dal giudice dell'appello -, posto che ai sensi dell'art. 133 comma 2 n. 1) c.p. i motivi a delinquere del reo costituiscono uno dei parametri che il giudice deve valutare ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende, nonché alla refusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che si liquidano in complessivi euro 3.500, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in comp
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