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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 00831/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/3/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. .. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia, su accordo delle parti, ha applicato - per quanto in questa sede di interesse - a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti [Bianchi: capi 24(artt. 81,319 cod. pen.), 26 (artt. 110,353 cod. pen.), 27(artt. 110, 353 cod.pen.),30(artt. 110,353 cod. pen.), 31 ( artt. 110, 353 cod. pen.), 32(artt. 110, 353-bis cod. pen.), 34(artt. 110,353-bis cod. pen.), 35 (artt. 110,353-bis cod. pen.), 36(artt. 110,353 cod. pen.),37(artt. 110,353-bis cod. pen.); [OSCURATO:PERSONA]: capi 7 (artt. 81,110,321 cod. pen.), 8(artt. 110,353 cod. pen.), 9(artt. 110,353 cod. pen.), 10(artt. 110,353 cod. pen.), 12(artt.81,110,321 cod. pen.), 13 (artt. 81,110,353 cod. pen.), 13bis (artt. 81,110,353 cod. pen.), 23(artt. 81,110,321 cod. pen.); Lenzi: capi 1 (artt. 81,319 cod. pen.), 3(artt. 81, 110, 353 cod. pen.), 4(artt. 81, 110, 353 cod. pen.), 6(artt. 81, 319 cod. pen.), 8(artt. 110, 353 cod. pen.), 9(artt. 110, 353 cod. pen.), 10(artt. 110, 353 cod. pen.), 11 (artt. 81, 319 cod. pen.), 13(artt. 81, 110, 353 cod. pen.), 13bis(artt.81,110, 353 cod. pen.),16(artt. 81,110, 353-bis cod. pen.), 16bis(artt. 110, 353 cod. pen.), 19(artt. 81,110, 353 cod. pen.), 22bis (artt. 81, 319 cod. pen.),23 (artt. 81,110, 321 cod. pen.), 23ter ( artt. 81, 317 cod. pen.), 23quater (art.314 cod. pen.); Marchi:capi 2 (artt. 81,110,321 cod. pen.), 3(artt. 81,110, 353 cod. pen.), 4(artt. 81,110, 353 cod. pen.), 7(artt. 81,110,321 cod. pen.), 8(artt.110, 353 cod. pen.), 9(artt. 110, 353 cod. pen.), 10(artt. 110, 353 cod. pen.), 23(artt. 81,110,321 cod. pen.), 25(artt.81,321 cod. pen.), 26(artt. 110,353 cod. pen.), 27(artt. 110, 353 cod. pen.), 30(artt. 110, 353 cod. pen.), 31(artt. 110, 353-bis cod. pen.), 32(artt. 110, 353-bis cod. pen.), 34(artt. 110, 353-bis cod. pen.), 35(artt. 110, 353-bis cod. pen.), 36(artt. 110, 353 cod. pen.), 37(artt.110, 353 cod. pen.), 39(art. 322 cod. pen.)].

Era disposta, inoltre, la confisca della somma di euro 62.768,72 nei confronti del Lenzi, di euro 19.959,56 nei confronti del Bianchi, di euro 41.995,35 nei confronti del Marchi e di euro 12.265,19 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i predetti imputati con atti dei rispttivi difensori.

3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce insussistenza del reato di corruzione in quanto dalle dichiarazioni rese dal Marchi, si è appreso che l'impresa [OSCURATO:SOCIETA] si era aggiudicata alcune gare non tanto per l'intervento del pubblico ufficiale ma in quanto impresa affidabile e, comunque, la dazione in pagamento era stata limitata ad alcune gare e non cotituiva un impegno ad un futuro comportamento contrario ai doveri di ufficio.

Quanto, poi, in relazione al capo 24 dalle dichiarazioni dell'imputato risulta l'assenza di un patto corruttivo e la considerazione che le somme date dal Marchi al Bianchi fossero solo regalie, escludendo il dolo del reato.

4. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce:

4.1. Con il primo motivo violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla illegittimità delle autorizzazione alle intercettazioni mediante captatore informatico poste a base della sentenza - indicate in ricorso - in quanto anteriori alla riforma Orlando che le ha consentite solo a partire dal 2020.

4.2. Con il secondo motivo si denunzia la errata qualificazione giuridica dei reati contestati al ricorrente quali corruzioni anziché quale traffico di influenze illecite, avendo il ricorrente - secondo le sue dichiarazioni e quelle dei vari imputati - realizzato solo una opera di mediazione idonea a produrre vantaggi al committente.

5. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce:

5.1. Con il primo motivo l'erronea valutazione della insussistenza dei presupposti ex art. 129 cod. proc. pen. in relazione a tutti i capi di imputazione essendo stata considerate le risultanze delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti - indicate nel ricorso -, tutte relative alla posizione del Lenzi, in realtà illegittime in quanto effettuate con dispositivo di captazione "trojan", non ancora utilizzabile in quanto tale dispositivo era applicabile relativamente ai procedimenti penali in cui il provvedimento di autorizzazione all'intercettazione da parte del GIP fosse successivo al 31 luglio 2019, la dove la autorizzazione in questione era stata disposta in data 29 luglio 2019.

5.2. Con il secondo motivo, errata valutazione della somma da confiscare invece della minor somma di euro 43.309,20 essendo stata applicata erroneamente la percentuale pattuita dall'imputato sul valore dei lavori di aggiudicazione delle gare - del 5% invece che il 3% - secondo le analitiche indicazioni riportate in ricorso.

6. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce:

6.1. Con il primo motivo vizio della motivazione in ordine alla insussistenza delle condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen. in ordine ai reati contestati al ricorrente con riferimento alla inutilizzabilità delle indicate captazioni autorizzate con il dispositivo "trojan" non utilizzabile alla data del 29.7.2019 in cui è stato emesso il provvedimento autorizzativo.

6.2. Con il secondo motivo vizio della motivazione in relazione alla quantificazione della somma confiscata, dovendosi escludere tutte le "somme urgenze", dovendosi seguire le indicazioni riportate in ricorso con riferimento al Comune di Uzzano ed al Comune di Pescia così da pervenire alla corretta somma di 32.331,65 ( invece di quella di 41.995,35).

7. E' pervenuta memoria nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con la quale si insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso con particolare riferimento alla inutilizzabilità delle intercettazioni tra presenti. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] propone questioni che esulano dai limiti Qio.mcit'` dell'art.448, comma 2-bis c.p.p. deducendo l'insussistenza del reato di corruzione secondo una diversa valutazione di merito correlata al compendio probatorio.

3. Anche il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è proposto per ragioni non consentite.

Il primo motivo, invero, involge la legittimità del compendio captativo che non è ricompreso tra i tassativi motivi per i quali è ammesso ricorso secondo l'orientamento di legittimità per il quale è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra i quali non rientrano le questioni relative alla inutilizzabilità di atti processuali (Sez.

F n. 28742 del 25/08/2020 Rv. 279761); il secondo, sulla qualificazione giuridica del fatto, deduce una rivalutazione probatoria che non può trovare accesso in questa sede secondo il consolidato orientamento per il quale in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023)

4. Incorrono nella inammissibilità le doglianze di cui al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] relative - il primo motivo sul compendio captativo - alla esorbitanza dei limiti di violazione di legge indicati nell'art. 448, comma 2-bis c.p.p. e - il secondo motivo - alla quantificazione della somma confiscata che, ancorchè ammissibile avverso la detta statuizione (Sez.

Un. 21368 /20 del 26/09/2019 Cc. (dep. 2020) Rv. 279348), si propone per ragioni non consentite in quanto si introduce un'analisi del merito della decisione relativa alla quantificazione, basata su elementi di fatto che non trova accesso nel giudizio di legittimità, in assenza di vizi logici e giuridici, che ha proceduto alla quantificazione della confisca, sulla base delle somme e delle percentuali emergenti dai capi di imputazione sui quali si è formato l'accordo.

5. Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], sono proposte al di fuori dei casi consentiti le censure relative all'omessa pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. in correlazione al compendo captativo (Sez.

F n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761) e quelle sulla entità della somma confiscata per ragioni in fatto che non possono trovare accesso in sede di legittimità, al pari del precedente ricorso.

6. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/3/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. .. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia, su accordo delle parti, ha applicato - per quanto in questa sede di interesse - a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti [Bianchi: capi 24(artt. 81,319 cod. pen.), 26 (artt. 110,353 cod. pen.), 27(artt. 110, 353 cod.pen.),30(artt. 110,353 cod. pen.), 31 ( artt. 110, 353 cod. pen.), 32(artt. 110, 353-bis cod. pen.), 34(artt. 110,353-bis cod. pen.), 35 (artt. 110,353-bis cod. pen.), 36(artt. 110,353 cod. pen.),37(artt. 110,353-bis cod. pen.); [OSCURATO:PERSONA]: capi 7 (artt. 81,110,321 cod. pen.), 8(artt. 110,353 cod. pen.), 9(artt. 110,353 cod. pen.), 10(artt. 110,353 cod. pen.), 12(artt.81,110,321 cod. pen.), 13 (artt. 81,110,353 cod. pen.), 13bis (artt. 81,110,353 cod. pen.), 23(artt. 81,110,321 cod. pen.); Lenzi: capi 1 (artt. 81,319 cod. pen.), 3(artt. 81, 110, 353 cod. pen.), 4(artt. 81, 110, 353 cod. pen.), 6(artt. 81, 319 cod. pen.), 8(artt. 110, 353 cod. pen.), 9(artt. 110, 353 cod. pen.), 10(artt. 110, 353 cod. pen.), 11 (artt. 81, 319 cod. pen.), 13(artt. 81, 110, 353 cod. pen.), 13bis(artt.81,110, 353 cod. pen.),16(artt. 81,110, 353-bis cod. pen.), 16bis(artt. 110, 353 cod. pen.), 19(artt. 81,110, 353 cod. pen.), 22bis (artt. 81, 319 cod. pen.),23 (artt. 81,110, 321 cod. pen.), 23ter ( artt. 81, 317 cod. pen.), 23quater (art.314 cod. pen.); Marchi:capi 2 (artt. 81,110,321 cod. pen.), 3(artt. 81,110, 353 cod. pen.), 4(artt. 81,110, 353 cod. pen.), 7(artt. 81,110,321 cod. pen.), 8(artt.110, 353 cod. pen.), 9(artt. 110, 353 cod. pen.), 10(artt. 110, 353 cod. pen.), 23(artt. 81,110,321 cod. pen.), 25(artt.81,321 cod. pen.), 26(artt. 110,353 cod. pen.), 27(artt. 110, 353 cod. pen.), 30(artt. 110, 353 cod. pen.), 31(artt. 110, 353-bis cod. pen.), 32(artt. 110, 353-bis cod. pen.), 34(artt. 110, 353-bis cod. pen.), 35(artt. 110, 353-bis cod. pen.), 36(artt. 110, 353 cod. pen.), 37(artt.110, 353 cod. pen.), 39(art. 322 cod. pen.)]. Era disposta, inoltre, la confisca della somma di euro 62.768,72 nei confronti del Lenzi, di euro 19.959,56 nei confronti del Bianchi, di euro 41.995,35 nei confronti del Marchi e di euro 12.265,19 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i predetti imputati con atti dei rispttivi difensori. 3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce insussistenza del reato di corruzione in quanto dalle dichiarazioni rese dal Marchi, si è appreso che l'impresa [OSCURATO:SOCIETA] si era aggiudicata alcune gare non tanto per l'intervento del pubblico ufficiale ma in quanto impresa affidabile e, comunque, la dazione in pagamento era stata limitata ad alcune gare e non cotituiva un impegno ad un futuro comportamento contrario ai doveri di ufficio. Quanto, poi, in relazione al capo 24 dalle dichiarazioni dell'imputato risulta l'assenza di un patto corruttivo e la considerazione che le somme date dal Marchi al Bianchi fossero solo regalie, escludendo il dolo del reato. 4. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce: 4.1. Con il primo motivo violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla illegittimità delle autorizzazione alle intercettazioni mediante captatore informatico poste a base della sentenza - indicate in ricorso - in quanto anteriori alla riforma Orlando che le ha consentite solo a partire dal 2020. 4.2. Con il secondo motivo si denunzia la errata qualificazione giuridica dei reati contestati al ricorrente quali corruzioni anziché quale traffico di influenze illecite, avendo il ricorrente - secondo le sue dichiarazioni e quelle dei vari imputati - realizzato solo una opera di mediazione idonea a produrre vantaggi al committente. 5. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce: 5.1. Con il primo motivo l'erronea valutazione della insussistenza dei presupposti ex art. 129 cod. proc. pen. in relazione a tutti i capi di imputazione essendo stata considerate le risultanze delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti - indicate nel ricorso -, tutte relative alla posizione del Lenzi, in realtà illegittime in quanto effettuate con dispositivo di captazione "trojan", non ancora utilizzabile in quanto tale dispositivo era applicabile relativamente ai procedimenti penali in cui il provvedimento di autorizzazione all'intercettazione da parte del GIP fosse successivo al 31 luglio 2019, la dove la autorizzazione in questione era stata disposta in data 29 luglio 2019. 5.2. Con il secondo motivo, errata valutazione della somma da confiscare invece della minor somma di euro 43.309,20 essendo stata applicata erroneamente la percentuale pattuita dall'imputato sul valore dei lavori di aggiudicazione delle gare - del 5% invece che il 3% - secondo le analitiche indicazioni riportate in ricorso. 6. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce: 6.1. Con il primo motivo vizio della motivazione in ordine alla insussistenza delle condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen. in ordine ai reati contestati al ricorrente con riferimento alla inutilizzabilità delle indicate captazioni autorizzate con il dispositivo "trojan" non utilizzabile alla data del 29.7.2019 in cui è stato emesso il provvedimento autorizzativo. 6.2. Con il secondo motivo vizio della motivazione in relazione alla quantificazione della somma confiscata, dovendosi escludere tutte le "somme urgenze", dovendosi seguire le indicazioni riportate in ricorso con riferimento al Comune di Uzzano ed al Comune di Pescia così da pervenire alla corretta somma di 32.331,65 ( invece di quella di 41.995,35). 7. E' pervenuta memoria nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con la quale si insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso con particolare riferimento alla inutilizzabilità delle intercettazioni tra presenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] propone questioni che esulano dai limiti Qio.mcit'` dell'art.448, comma 2-bis c.p.p. deducendo l'insussistenza del reato di corruzione secondo una diversa valutazione di merito correlata al compendio probatorio. 3. Anche il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è proposto per ragioni non consentite. Il primo motivo, invero, involge la legittimità del compendio captativo che non è ricompreso tra i tassativi motivi per i quali è ammesso ricorso secondo l'orientamento di legittimità per il quale è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra i quali non rientrano le questioni relative alla inutilizzabilità di atti processuali (Sez. F n. 28742 del 25/08/2020 Rv. 279761); il secondo, sulla qualificazione giuridica del fatto, deduce una rivalutazione probatoria che non può trovare accesso in questa sede secondo il consolidato orientamento per il quale in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023) 4. Incorrono nella inammissibilità le doglianze di cui al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] relative - il primo motivo sul compendio captativo - alla esorbitanza dei limiti di violazione di legge indicati nell'art. 448, comma 2-bis c.p.p. e - il secondo motivo - alla quantificazione della somma confiscata che, ancorchè ammissibile avverso la detta statuizione (Sez. Un. 21368 /20 del 26/09/2019 Cc. (dep. 2020) Rv. 279348), si propone per ragioni non consentite in quanto si introduce un'analisi del merito della decisione relativa alla quantificazione, basata su elementi di fatto che non trova accesso nel giudizio di legittimità, in assenza di vizi logici e giuridici, che ha proceduto alla quantificazione della confisca, sulla base delle somme e delle percentuali emergenti dai capi di imputazione sui quali si è formato l'accordo. 5. Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], sono proposte al di fuori dei casi consentiti le censure relative all'omessa pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. in correlazione al compendo captativo (Sez. F n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761) e quelle sulla entità della somma confiscata per ragioni in fatto che non possono trovare accesso in sede di legittimità, al pari del precedente ricorso. 6. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle s
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