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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 febbraio 2024

Cassazione n. 16449/2024

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1754/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

CAMPANIA n. 3744/2020 depositata il15/07/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe ha rigettato l’appello dell’Agenzia,con la conferma della decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente (IMU 2015,per euro 62871,00); ricorre in cassazione l’Agenzia del demanio con tre motivi di ricorso;

2. il Comune di [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; Considerato che

1. La ricorrente ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere rappresentando che il Comune intimato aveva annullato la pretesa fiscale, in autotutela, con provvedimento del 27 dicembre 2022; la ricorrente ha chiesto anche la compensazione delle spese.

2. Deve conseguentemente dichiararsi estinto il giudizio, per cessata la materia del contendere con la compensazione delle spese per l’intero giudizio.

Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

Compensa integralmente le spese del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1754/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 3744/2020 depositata il15/07/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe ha rigettato l’appello dell’Agenzia,con la conferma della decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente (IMU 2015,per euro 62871,00); ricorre in cassazione l’Agenzia del demanio con tre motivi di ricorso; 2. il Comune di [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; Considerato che 1. La ricorrente ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere rappresentando che il Comune intimato aveva annullato la pretesa fiscale, in autotutela, con provvedimento del 27 dicembre 2022; la ricorrente ha chiesto anche la compensazione delle spese. 2. Deve conseguentemente dichiararsi estinto il giudizio, per cessata la materia del contendere con la compensazione delle spese per l’intero giudizio. Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071). P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Compensa integralmente le spese del
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