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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 maggio 2020

Cassazione n. 37888/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata emessa il 14 maggio 2020 dalla Corte di appello di Trieste, che ha riformato quoad poenam la decisione del Tribunale di Udine che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per furto aggravato dalla violenza su beni e valori presenti in un bar, in particolare dei soldi custoditi nel registratore di cassa, di generi alimentari e di un cambiamonete contenente circa 1000 euro.

L'imputato, secondo le sentenze di merito, si era introdotto nel locale di notte, dopo aver divelto la vetrata che chiudeva la porta finestra sita sul retro.

Alla sua individuazione come responsabile del misfatto si giungeva grazie a due impronte digitali repertate sul lato esterno del vetro rimosso per accedere al locale ed effettuare il furto.

2. Contro l'anzidetta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, ricorso che conta quattro motivi.

2.1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando l'immutazione del fatto, giacché, solo nella sentenza di appello, era stata paventata la tesi che il reato fosse addebitabile a Salvin in concorso con ignoti, mentre entrambi i gradi di merito si erano svolti sul presupposto che l'imputato fosse l'unico autore del fatto.

2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 111, comma 6, Cost., 192, comma 1 e 533 cod. proc. pen.

La sentenza impugnata — si legge nel ricorso — ha ricollegato il fatto all'imputato grazie alle due impronte ritrovate sul lato esterno del vetro della porta laterale da cui era avvenuto l'accesso al locale, ma ha ragionato in termini di mera compatibilità, forzando, così, la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

La sentenza impugnata sarebbe altresì illogica laddove la Corte territoriale ha, da un lato, affermato che la scarsità delle impronte andava attribuita all'accortezza degli autori del furto e, dall'altra, che le due impronte di Salvin erano particolarmente nitide.

Inoltre la rimozione del vetro di 40 Kg avrebbe dovuto comportare la presenza di impronte anche dal lato interno.

Ricorda il ricorrente che nessun altro elemento di prova a carico era stato ritrovato e che la sua aggressione alla persona offesa per essere stato ingiustamente denunziato confermerebbe la sua estraneità al fatto.

2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta gli stessi vizi nonché travisamento della prova per avere la Corte di merito svalutato il dato, emerso nell'istruttoria, che Salvin abitualmente parcheggiava e chiudeva la propria bicicletta in prossimità della porta dove erano state rilevate le sue impronte e che ivi si tratteneva a chiacchierare ed a fumare con un amico. 2.4.

Il quarto motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione quanto alla recidiva, perché la Corte di merito l'aveva reputata applicabile sulla sola scorta: - delle risultanze del casellario, senza fornire adeguata motivazione; - della comparazione tra la data dell'ultima condanna— piuttosto che di quella dell'ultimo reato — e quella di commissione del reato per cui si procede; - della considerazione di una condanna per contravvenzione, il cui procedimento si era concluso con declaratoria di prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.1.

Il primo motivo di ricorso — che deduce violazione di legge e vizio di motivazione lamentando l'immutazione del fatto, giacché, solo nella sentenza di appello, era stata paventata la tesi che il reato fosse addebitabile a Salvin in concorso con ignoti — è manifestamente infondato.

Ciò in ragione del fatto che il Collegio intende prestare adesione alla giurisprudenza di legittimità consolidatasi nel corso degli anni, secondo cui non vi è alcuna immutazione del fatto quando il reato sia contestato uti singulus e venga addebitato all'imputato in concorso con altri (Sez. 2, n. 22173 del 24/04/2019.

Michetti, Rv. 276535; Sez. 6, n. 21358 del 05/05/2011, Cella, Rv. 250072; Sez. 6, n. 24438 del 06/05/2005, Musiu ed altri, Rv. 231855).

2. Il secondo ed il terzo secondo motivo di ricorso — che avversano il ragionamento probatorio — sono inammissibili siccome versati in fatto ed aspecifici rispetto al costrutto argomentativo della Corte di appello.

2.1. Tradiscono la non correttezza dell'impostazione censoria, in primo luogo, le stesse norme, costituzionali e processuali, evocate come violate.

Quanto all'art. 111, comma 6, Cost., infatti, il Collegio osserva che le Sezioni Unite, nella sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 (n.m. sul punto), hanno ribadito che non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione di norme della Costituzione (come già affermato da Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, Leone, Rv. 279059; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261551).

A sostegno di questa conclusione, il massimo Consesso ha osservato che l'inosservanza di disposizioni della Costituzione, non prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen., può soltanto costituire fondamento di questione di legittimità costituzionale.

In ordine alla denunzia di violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. che pure si legge nel ricorso, il Collegio ricorda che, come più volte osservato da questa Corte — e di recente ribadito dalle Sezioni Unite nella sentenza Filardo — non è consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omegsa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza.

2.2. In disparte detto limite del ricorso, si osserva che, anche sotto il profilo contenutistico, l'impugnativa non supera il vaglio di ammissibilità, dal momento che la parte tenta di ottenere una riedizione del giudizio di merito, formulando degli enunciati critici che non colgono alcuni, fondamentali snodi argomentativi, che hanno riguardato proprio gli aspetti attinti dalle censure dell'imputato.

Il ricorso, infatti, nel contestare la rilevanza probatoria delle impronte dell'imputato trovate sul vetro rimosso dagli autori del furto, trascura di considerare che la Corte territoriale ha svolto un ragionamento pienamente logico e lineare sostenendo che: la nitidezza delle impronte era sinonimo anche della loro risalenza ad epoca recente rispetto al repertamento, avvenuto la mattina seguente rispetto al furto e che ciò militava nel senso che la loro presenza non fosse attribuibile ad un più risalente contatto accidentale — propugnato dall'appellante — piuttosto che al furto avvenuto la notte prima dei rilievi; la collocazione della porta era incompatibile con la possibilità che l'imputato l'avesse toccata inavvertitamente nel parcheggiare la bicicletta, sia perché essa era rientrante, sia perché l'imputato non aveva potuto parcheggiare il veicolo tanto vicino da generare un'occasione di contatto con il vetro, dal momento che il vano in cui era collocato l'infisso doveva essere lasciato libero per l'accesso di fornitori e dipendenti; il repertamento di sole due impronte non era incompatibile con la laboriosità dell'operazione di asportazione del vetro, giacché le impronte erano molte e collocate in vari punti della vetrata asportata, ma solo due avevano consentito di risalire al soggetto cui si riferivano; l'azione non era incompatibile con le possibilità di un singolo individuo, in quanto proprio la difficoltà di distacco e spostamento del vetro e quelle di amozione e trasporto della refurtiva lasciavano ritenere che il reato fosse stato commesso in concorso con uno o più soggetti rimasti ignoti.

Quanto alla condotta minatoria successiva, è un'asserzione di parte che essa fosse una recriminazione rispetto all'ingiustizia delle accuse, dal momento che quello che si comprende dalla sentenza impugnata (e dalla sentenza di primo grado) è che l'imputato aveva solo chiesto alla persona offesa se l'avesse denunziato ed aveva poi mostrato un qualcosa che somigliava ad una pistola, senza lamentare la falsità delle accuse.

3. Il quarto motivo di ricorso — che contesta il riconoscimento della recidiva è inammissibile siccome manifestamente infondato.

In primo luogo, la lettura del certificato penale dell'imputato evidenzia come la recidiva, reiterata e specifica, sia stata correttamente riconosciuta. 4 J( In secondo luogo, quanto al profilo motivazionale che il ricorrente pare contestare, detta statuizione è sostenuta da un'ampia motivazione, fondata sulla capacità criminale del prevenuto come evincibile dai precedenti penali in rapporto al fatto per cui si procede, quest'ultimo attuato con modalità espressive proprio di quella stessa, lunga esperienza delinquenziale.

Si tratta di una motivazione ampiamente sufficiente a rispettare i dettami di questa Corte a proposito del dovere motivazionale che incombe sul Giudice che riconosca l'aggravante ex art. 99 cod. pen. (Sez.

U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, in motivazione; Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, Rv. 251690; il principio è stato affermato anche in Sez.

U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664 ed in Sez.

U, n. 31669 del 23/06/2016 Filosofi, Rv. 267044) Quanto ad alcuni singoli passaggi della motivazione della Corte distrettuale sul punto che il ricorrente contesta, il Collegio osserva che non si ravvisa alcun errore in diritto laddove i Giudici di appello hanno raffrontato la data della precedente sentenza (piuttosto che quella del precedente reato) e quella di commissione dell'odierno furto, per escludere che il tempo avesse determinato un ripensamento rispetto alla deriva delinquenziale dell'imputato.

Peraltro, si tratta comunque di un passaggio argomentativo non essenziale ai fini del riconoscimento della recidiva.

Neanche è essenziale lo snodo della sentenza impugnata che ha tratto dalla condanna per una contravvenzione — giudicata in via definitiva dopo la commissione del fatto per cui si procede oggi e poi, a seguito di impugnativa conseguente a rimessione in termini, dichiarata prescritta — un elemento di ulteriore conforto per il riconoscimento della recidiva, trattandosi, anche in questo caso, di un passaggio non risolutivo per il giudizio ex art. 99 cod. pen. 4.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex.

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata emessa il 14 maggio 2020 dalla Corte di appello di Trieste, che ha riformato quoad poenam la decisione del Tribunale di Udine che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per furto aggravato dalla violenza su beni e valori presenti in un bar, in particolare dei soldi custoditi nel registratore di cassa, di generi alimentari e di un cambiamonete contenente circa 1000 euro. L'imputato, secondo le sentenze di merito, si era introdotto nel locale di notte, dopo aver divelto la vetrata che chiudeva la porta finestra sita sul retro. Alla sua individuazione come responsabile del misfatto si giungeva grazie a due impronte digitali repertate sul lato esterno del vetro rimosso per accedere al locale ed effettuare il furto. 2. Contro l'anzidetta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, ricorso che conta quattro motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando l'immutazione del fatto, giacché, solo nella sentenza di appello, era stata paventata la tesi che il reato fosse addebitabile a Salvin in concorso con ignoti, mentre entrambi i gradi di merito si erano svolti sul presupposto che l'imputato fosse l'unico autore del fatto. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 111, comma 6, Cost., 192, comma 1 e 533 cod. proc. pen. La sentenza impugnata — si legge nel ricorso — ha ricollegato il fatto all'imputato grazie alle due impronte ritrovate sul lato esterno del vetro della porta laterale da cui era avvenuto l'accesso al locale, ma ha ragionato in termini di mera compatibilità, forzando, così, la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio. La sentenza impugnata sarebbe altresì illogica laddove la Corte territoriale ha, da un lato, affermato che la scarsità delle impronte andava attribuita all'accortezza degli autori del furto e, dall'altra, che le due impronte di Salvin erano particolarmente nitide. Inoltre la rimozione del vetro di 40 Kg avrebbe dovuto comportare la presenza di impronte anche dal lato interno. Ricorda il ricorrente che nessun altro elemento di prova a carico era stato ritrovato e che la sua aggressione alla persona offesa per essere stato ingiustamente denunziato confermerebbe la sua estraneità al fatto. 2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta gli stessi vizi nonché travisamento della prova per avere la Corte di merito svalutato il dato, emerso nell'istruttoria, che Salvin abitualmente parcheggiava e chiudeva la propria bicicletta in prossimità della porta dove erano state rilevate le sue impronte e che ivi si tratteneva a chiacchierare ed a fumare con un amico. 2.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione quanto alla recidiva, perché la Corte di merito l'aveva reputata applicabile sulla sola scorta: - delle risultanze del casellario, senza fornire adeguata motivazione; - della comparazione tra la data dell'ultima condanna— piuttosto che di quella dell'ultimo reato — e quella di commissione del reato per cui si procede; - della considerazione di una condanna per contravvenzione, il cui procedimento si era concluso con declaratoria di prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.1. Il primo motivo di ricorso — che deduce violazione di legge e vizio di motivazione lamentando l'immutazione del fatto, giacché, solo nella sentenza di appello, era stata paventata la tesi che il reato fosse addebitabile a Salvin in concorso con ignoti — è manifestamente infondato. Ciò in ragione del fatto che il Collegio intende prestare adesione alla giurisprudenza di legittimità consolidatasi nel corso degli anni, secondo cui non vi è alcuna immutazione del fatto quando il reato sia contestato uti singulus e venga addebitato all'imputato in concorso con altri (Sez. 2, n. 22173 del 24/04/2019. Michetti, Rv. 276535; Sez. 6, n. 21358 del 05/05/2011, Cella, Rv. 250072; Sez. 6, n. 24438 del 06/05/2005, Musiu ed altri, Rv. 231855). 2. Il secondo ed il terzo secondo motivo di ricorso — che avversano il ragionamento probatorio — sono inammissibili siccome versati in fatto ed aspecifici rispetto al costrutto argomentativo della Corte di appello. 2.1. Tradiscono la non correttezza dell'impostazione censoria, in primo luogo, le stesse norme, costituzionali e processuali, evocate come violate. Quanto all'art. 111, comma 6, Cost., infatti, il Collegio osserva che le Sezioni Unite, nella sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 (n.m. sul punto), hanno ribadito che non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione di norme della Costituzione (come già affermato da Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, Leone, Rv. 279059; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261551). A sostegno di questa conclusione, il massimo Consesso ha osservato che l'inosservanza di disposizioni della Costituzione, non prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen., può soltanto costituire fondamento di questione di legittimità costituzionale. In ordine alla denunzia di violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. che pure si legge nel ricorso, il Collegio ricorda che, come più volte osservato da questa Corte — e di recente ribadito dalle Sezioni Unite nella sentenza Filardo — non è consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omegsa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza. 2.2. In disparte detto limite del ricorso, si osserva che, anche sotto il profilo contenutistico, l'impugnativa non supera il vaglio di ammissibilità, dal momento che la parte tenta di ottenere una riedizione del giudizio di merito, formulando degli enunciati critici che non colgono alcuni, fondamentali snodi argomentativi, che hanno riguardato proprio gli aspetti attinti dalle censure dell'imputato. Il ricorso, infatti, nel contestare la rilevanza probatoria delle impronte dell'imputato trovate sul vetro rimosso dagli autori del furto, trascura di considerare che la Corte territoriale ha svolto un ragionamento pienamente logico e lineare sostenendo che: la nitidezza delle impronte era sinonimo anche della loro risalenza ad epoca recente rispetto al repertamento, avvenuto la mattina seguente rispetto al furto e che ciò militava nel senso che la loro presenza non fosse attribuibile ad un più risalente contatto accidentale — propugnato dall'appellante — piuttosto che al furto avvenuto la notte prima dei rilievi; la collocazione della porta era incompatibile con la possibilità che l'imputato l'avesse toccata inavvertitamente nel parcheggiare la bicicletta, sia perché essa era rientrante, sia perché l'imputato non aveva potuto parcheggiare il veicolo tanto vicino da generare un'occasione di contatto con il vetro, dal momento che il vano in cui era collocato l'infisso doveva essere lasciato libero per l'accesso di fornitori e dipendenti; il repertamento di sole due impronte non era incompatibile con la laboriosità dell'operazione di asportazione del vetro, giacché le impronte erano molte e collocate in vari punti della vetrata asportata, ma solo due avevano consentito di risalire al soggetto cui si riferivano; l'azione non era incompatibile con le possibilità di un singolo individuo, in quanto proprio la difficoltà di distacco e spostamento del vetro e quelle di amozione e trasporto della refurtiva lasciavano ritenere che il reato fosse stato commesso in concorso con uno o più soggetti rimasti ignoti. Quanto alla condotta minatoria successiva, è un'asserzione di parte che essa fosse una recriminazione rispetto all'ingiustizia delle accuse, dal momento che quello che si comprende dalla sentenza impugnata (e dalla sentenza di primo grado) è che l'imputato aveva solo chiesto alla persona offesa se l'avesse denunziato ed aveva poi mostrato un qualcosa che somigliava ad una pistola, senza lamentare la falsità delle accuse. 3. Il quarto motivo di ricorso — che contesta il riconoscimento della recidiva è inammissibile siccome manifestamente infondato. In primo luogo, la lettura del certificato penale dell'imputato evidenzia come la recidiva, reiterata e specifica, sia stata correttamente riconosciuta. 4 J( In secondo luogo, quanto al profilo motivazionale che il ricorrente pare contestare, detta statuizione è sostenuta da un'ampia motivazione, fondata sulla capacità criminale del prevenuto come evincibile dai precedenti penali in rapporto al fatto per cui si procede, quest'ultimo attuato con modalità espressive proprio di quella stessa, lunga esperienza delinquenziale. Si tratta di una motivazione ampiamente sufficiente a rispettare i dettami di questa Corte a proposito del dovere motivazionale che incombe sul Giudice che riconosca l'aggravante ex art. 99 cod. pen. (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, in motivazione; Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, Rv. 251690; il principio è stato affermato anche in Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664 ed in Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016 Filosofi, Rv. 267044) Quanto ad alcuni singoli passaggi della motivazione della Corte distrettuale sul punto che il ricorrente contesta, il Collegio osserva che non si ravvisa alcun errore in diritto laddove i Giudici di appello hanno raffrontato la data della precedente sentenza (piuttosto che quella del precedente reato) e quella di commissione dell'odierno furto, per escludere che il tempo avesse determinato un ripensamento rispetto alla deriva delinquenziale dell'imputato. Peraltro, si tratta comunque di un passaggio argomentativo non essenziale ai fini del riconoscimento della recidiva. Neanche è essenziale lo snodo della sentenza impugnata che ha tratto dalla condanna per una contravvenzione — giudicata in via definitiva dopo la commissione del fatto per cui si procede oggi e poi, a seguito di impugnativa conseguente a rimessione in termini, dichiarata prescritta — un elemento di ulteriore conforto per il riconoscimento della recidiva, trattandosi, anche in questo caso, di un passaggio non risolutivo per il giudizio ex art. 99 cod. pen. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d
Sentenza Cassazione n. 37888/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris