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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 20213/2024

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posto da: AGENZIA delle ENTRATE – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] s oc ietà coop erativa in concordato preventivo – c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona de l legal e rappresentant e pro tempore , elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c.,in Catania , alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 2 9 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] larappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTE e [OSCURATO:PERSONA] del concordato preventivo della [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa.

INTIMATO avverso lasentenza n. 1 394 / 20 23 della Corte d’Appello di Ca tania , udita la relazione nella camera di consiglio del 22 aprile 202 4 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso al Tribunale di Catania depositato in data 26.11.2021 la società cooperativa [OSCURATO:PERSONA] domandava l’ammissione alla procedura di concordato preventivo.

Il piano contemplava la liquidazione d i attività facenti capo a lla società – stimate in euro 1.638.055,77 -e l’apporto di finanza da parte del soggetto terzo, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; altresì e peraltro, il soddisfacimento dei crediti chirografari nella misura del 20% ed il trattamento dei crediti tributari e contributivi ai sensi dell’art. 182 terl.fall.

Segnatamente, il piano contemplava il pagamento integrale di IRAP, IRES, IRPEGe IRPEF ed il pagamento dell’IVA e delle altre imposte nella misura del 21%, con degradazione al chirografo delle porzioni residue nonché delle sanzioni e degli interessi, da soddisfarsi nella misura del 20,5%. 2.Il tribunale ammetteva l’istante alla procedura di concordato preventivo. 3.All’esito dell’adunanza, il tribunale fissava l’udienza in camera di consiglio; l’Agenzia delle Entrate, creditore dissenziente, si costituiva e si opponeva all’omologazione. 4.Con decreto del 3 . 1 .202 3 il tribunale , nel quadro della previsione del 4° co. dell’art. 180 l.fall., rigettava l’opposizione ed omologavail concordato . 5.L’Agenzia delle Entrate proponeva reclamo .Resisteva la [OSCURATO:PERSONA].

Non si costituivamo il commissario giudiziale ed il P.M.

6. La Corte d’Appello di Catania con sentenza n. 1394/2023 rigettava i l reclamoe condannava la recla mant e alle spese.

Evidenziava la Corte di Catania che la reclamante non aveva né compiutamente individuato gli atti di asserita mala gestio ascrivibili agli amministratori della [OSCURATO:PERSONA] né compiutamente vagliato la relazione integrativa depositata in data 5.4.2022, con cui il commissariogiudiziale aveva esattamente ricostruitola consistenza patrimoniale de gl i amministratori.

Evidenziava altresìche risultava generica l a censura c oncernente il carattere sospettodella cessione operata dalla reclamata della quota di partecipazione di sua spettanza nellaComer [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in favore di [OSCURATO:PERSONA].

Evidenziava, in particolare , che la reclamante non solo non aveva dato ragione dei presupposti dell’azione revocatoria asserita mente esperibile dagli organi del fallimento, domandato in alternativa alla liquidazione concordataria, ma neppure aveva tenutoconto dei rilievi di cui alla relazione in data 6.11.2022 del commissario giudiziale circa l’utilità pratica della prefigurata revocatoria a fronte della cospicua liquidità resa disponibile dalla Comer in ipotesi di omologazione del concordatononché dei rilievi espressi al riguardo dal tribunale circa l’insussistenza della addotta irrisorietà del prezzo della cessione; e tanto pur al di là delle difficoltà correlate alla vendita, nell’alternativa sede fallimentare, della quota di partecipazione oggetto della revocanda cessione.

Evidenziava inoltre, in relazioneal contratto d’affitto di ramo d’azienda che la C.F.C. - società partecipata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella misura del 51% del capitale -aveva stipulato in data 17.4.2018 con la propria controllata , F.G.C., che l’Agenzia delle Entrate aveva,sì, a ssun to l’irrisorietà del canone di affitto e , tuttavia,non aveva né chiarito quale fosse il reale valore del ramo d’azienda né esplicitato i termini in cui l’amministrazione dell’auspicato fallimento della reclamata avrebbe potuto conseguire a proprio vantaggio la caducazione del contratto d’affitto, viepiù che la C.F.C. era stata dichiarata fallita, sicch é qualsivoglia determinazione atal propositosarebbe spettata all’amministrazione delrelativo fallimento.

Evidenziava poi, in relazione alla dedotta om essa valutazione pur da parte del commissario giudiziale della voce “rimanenze lavori in corso su ordinazione”, voce concernente per ampia parte le riserve iscritte nelcorso di lavori eseguiti nel Comune di Giarre, che la reclamata aveva previstoche gli eventuali proventi sarebbero statidevoluti ai creditori e che il riscontro in tal senso espresso dal tribunale era stato dalla reclamante del tutto ignorato.

Evidenziava ulteriormente che a fronte del le conclusioni formulate dal commissario giudiziale, recepite dal tribunale ed univocamente propense a dar ragione della convenienza della soluzione concordataria, “nulla di specifico [era] stato dedotto dalla reclamante”.

Evidenziava infine che non aveva valenza in sede di omologa la questione concernente l’erroneo computo dell’importo delle sanzioni dovute all’Agenzia delle Entrate, siccome in sede di pagamento ben si sarebbe potuto tener conto dell’effettivo quantumda corrispondere alla reclamante. 7.Avverso tale s entenza ha proposto ricorso l ’Agenzia delle Entrate ; ne ha chiesto,in base a tre motivi, la cassazione con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] società coop erativa ha deposit ato controricorso; ha chiesto di rigettareil ricorso con il favore delle spese.Il commissario giudiziale del concordatopreventivo della [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. 8.La controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 9.Con il primo motivo la ricorrente denuncia , ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod.proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 13 2 , 2° co., n. 4,cod. proc. civ. per motivazione a pparente .

Deduce che la Corte di Catania si è limitata a ribadire le argomentazioni espresse dal tribunale e non si è pronunciata in merito alle censure addotte con il reclamo.

Deduce che, in ordine all’erroneo computo dell’importo delle sanzioni, la corte d’appello non ha tenuto conto che la riduzione delle sanzioni è prevista solo qualora si provveda al versamento nei termini. 10.Con i l secondo motivo la ricorrente denuncia , ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod.proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 180, 4° co., l.fall.

Deduce che nel concordato con transazione fiscale è onere dell’imprenditore che domanda l’ammissione alla procedura fornire tutte le informazioni necessarie onde dimostrare che la soluzione pattizia è più conveniente e consentire al tribunale ilricorso consapevole a ll’istituto del “ cram down ” . 11.Con il terzo motivo la ricorrente denuncia , ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod.proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omesso esame di un motivo di reclamo.

Deduce che la Corte di Catania non ha tenuto conto della circostanza evidenziata in sede di reclamo relativa al fittizio conferimento al fondo patrimoniale d ell’immobile di pregio – una villa in Acireale - di proprietà dei coniugi Ferlito/Coniglio, conferimento finalizzato a sottrarlo ai creditori ed agevolmente aggredibile in sede fallimentare.

Deduce ulteriormente che le indagini patrimoniali sono stat e eseguit e unicamente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nongià nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], benché costei sia stata amministratrice della [OSCURATO:PERSONA] nel 2019.

12. I motiv i di ricorso , che sono fra loro connessi e possono essere congiuntamente esaminati, sono destituiti di fondamento e da respingere. 13.La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (cfr. Cass. sez. un. 3.11.2016, n. 22232 (Rv. 641526-01); Cass.(ord.) 1.3.2022, n. 6758; Cass. sez. lav. (ord.) 14.2.2020, n. 3819, secondo cui, in temadi contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ. e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito; Cass. 21.7.2006, n. 16762). 14.Nei termini suindicati ed alla luce dell’analitica illustrazione – dapprima operata - dei pas saggi motivazionali che sorreggono l’impugnato dictum , è da escludere recisamente che la statuizione della Corte di Catania sia inficiata dal vizio denunciato con il primo mezzo di impugnazione.

Invero,la corte d’appello ha in ordine alle doglianze addotte con i l reclamo – doglianze di cui ha fornito ampia rappresentazione - compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo, e nuncian do , anche mediante il riferimento alle conclusioni del commissario giudiziale già recepite dal tribunale,le ragioni per le quali la soluzione concordataria dove va reputarsi più conveniente rispetto all’alternativa fallimentare.

E tanto, ovviamente, rivestevalenza pur con riferimento alla previsione della terza parte del 4° co. dell’art. 180 l.fall. (“ Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all’articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all’articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria”).

Dunque, ne ssun a delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire rilievoalla stregua della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte,si scorge in relazione alle motivazioni cui è ancorata la pronuncia della Corte catanese. 15.In tal guisa per nulla si giustificano l e formulate censure.

Ovvero la censuraper cui la corte di merito non ha dato conto delle ragioni alla stregua delle quali ha ritenuto di far ricorso al “cram down”;la censura per cui la corte di merito ha omesso “di motivare circa la vantaggiosità dell’ipotesi di concordato rispetto all’alternativa liquidatoria”;la censura per cui la corte di merito non ha riscontrato la concreta convenienza del concordat o con riferimento alla possibilità di esperire in sede fallimentare le azioni revocatorie e recuperatorie avverso le iniziative decettive poste in essere dalla reclamata.

Beninteso, il ricorso al “ cram down ” si è imposto onde neutralizzare la mancata determinante adesione dell’Agenzia delle Entrate. 16.In pari tempo la corte distrettuale ha recepito e ribadito in maniera critica le ragioni per cui ha inteso condividere le motivazioni del primo dictum.

E ciò tanto più che la corte territoriale ha premesso che l’Agenzia delle Entrate aveva “sostanzialmente riproposto le censure mosse in corso di procedura, senza esaminare e criticare compiutamente quanto affermato dal Tribunale nel decreto di omologa impugnato” (così sentenza impugnata, pag.

13. Cfr. al riguardo Cass. (ord.) 5.8.2019, n. 20883).

Invano, pertanto,la ricorrente prospetta con il primo mezzo che pur in ordine alla voce “rimanenze lavori in corso su ordinazione” la Corte etneasi è limitata a motivare per relationem.

17. Si tenga conto , inoltre, che gli esperiti motivi di ricorso per nulla censurano in termini puntuali e specifici i rilievi –dapprima riferiti – cui la C orte siciliana ha atteso in ordine all ’anzidett a voce “rimanenze lavori in corso su ordinazione”, in ordine all’erroneo computo dell’importo delle sanzioni, in ordine all’omessa contestazione delle conclusioni espresse dal commissario giudiziale (Cfr. Cass. 17.7.2007, n. 15952, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono connotarsi, a pena di inammissibilità, in conformità ai requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata).18.Per altro verso, nel quadro dell’ampia, analitica valutazione cui la Corte di Cataniaha f att o luogo , agganciata pur a i ri scontri operati dal commissario giudiziale, ingiustificatamentela ricorrente adduce – con il secondo mezzo di impugnazione – che la corte d’appello ha addossato non già al debitore bensì “al creditore, nonostante il dissenso espresso, la prova della sussistenza delle condizioni per procedere al c.d. cramdown fiscale”. 19.In ordine alledoglianze veicolat e dal terzo mezzo di impugnazione riveste valenza concludente la circostanza per cui la r icorrente non ha specificamente censurato il rilievo in premessa formulato dalla Corte siciliana, secondo cui la reclamante non aveva compiutamente individuato gli atti di asserita malagestio ascrivibili agli amministratori della [OSCURATO:PERSONA].

Evidentemente qualsivoglia valutazione in ordine alla possibilità di sottoporre utilmente ad azione esecutiva i cespiti patrimoniali di spettanza o già di spettanza dei soggetti che hanno avuto veste di amministratori della [OSCURATO:PERSONA], è successiva all’enucleazione di condotte sintomatiche di responsabilità gestoria. 20.In ogni caso il terzo mezzo combina indebitamente profili riconducibili al vizio di omessa pronuncia (il richiamo all’art. 112 cod. proc. civ.) e profili riconducibilial vizio di omesso esame circa fatto decisivo e controverso. 21.In relazione ai profili attinenti all’omessa pronuncia la denuncia risulta formulatain maniera irrituale alla luce dell’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte n. 17931 del 24.7.2013 (n el caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all’art. 112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione;cfr. altresì Cass. 29.11.2016, n. 24247).

E, comunque,il vizio di omessa pronuncia non si configura, allorché – come nella specie - la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (cfr. Cass.(ord.) 13.10.2017, n. 24155). 22.In relazione ai profili attinenti all’ “omesso esame” la denuncia del pari risulta formulata in manierairrituale.

Invero, la ricorrente non ha indicato il “come” e il “quando” i profil i concernenti le doglianze veicolate dal terzo mezzo sia no stato oggetto di discussione processuale tra le parti (cfr. Cass. sez. un. 7.4.2014, n. 8053, (Rv. 629831)).Né la ricorrente ha dato conto in termini puntuali della “decisività” dei medesimi profili (in ordine alla nozione di decisività cfr. Cass. sez. lav. 2.4.1999, n. 3183).

23. I n dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

Il commissario giudiziale del concordato del preventivo della [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese; pertanto, nonostante il rigetto del ricorso, nessuna statuizione in ordine alle spese va assunta nei suoi confronti. 24.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.

P .

R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co . bis , d.

P .

R . cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e c o ndanna la ricorrente, Agenzia delle Entrate , a rimborsare allacontroricorrente, [OSCURATO:PERSONA] coop erativa , le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co . quater , d.

P .

R . n. 115 /2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento , da parte della ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co . bis , d.

P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: AGENZIA delle ENTRATE – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] s oc ietà coop erativa in concordato preventivo – c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona de l legal e rappresentant e pro tempore , elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c.,in Catania , alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 2 9 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] larappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE e [OSCURATO:PERSONA] del concordato preventivo della [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa. INTIMATO avverso lasentenza n. 1 394 / 20 23 della Corte d’Appello di Ca tania , udita la relazione nella camera di consiglio del 22 aprile 202 4 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso al Tribunale di Catania depositato in data 26.11.2021 la società cooperativa [OSCURATO:PERSONA] domandava l’ammissione alla procedura di concordato preventivo. Il piano contemplava la liquidazione d i attività facenti capo a lla società – stimate in euro 1.638.055,77 -e l’apporto di finanza da parte del soggetto terzo, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; altresì e peraltro, il soddisfacimento dei crediti chirografari nella misura del 20% ed il trattamento dei crediti tributari e contributivi ai sensi dell’art. 182 terl.fall. Segnatamente, il piano contemplava il pagamento integrale di IRAP, IRES, IRPEGe IRPEF ed il pagamento dell’IVA e delle altre imposte nella misura del 21%, con degradazione al chirografo delle porzioni residue nonché delle sanzioni e degli interessi, da soddisfarsi nella misura del 20,5%. 2.Il tribunale ammetteva l’istante alla procedura di concordato preventivo. 3.All’esito dell’adunanza, il tribunale fissava l’udienza in camera di consiglio; l’Agenzia delle Entrate, creditore dissenziente, si costituiva e si opponeva all’omologazione. 4.Con decreto del 3 . 1 .202 3 il tribunale , nel quadro della previsione del 4° co. dell’art. 180 l.fall., rigettava l’opposizione ed omologavail concordato . 5.L’Agenzia delle Entrate proponeva reclamo .Resisteva la [OSCURATO:PERSONA]. Non si costituivamo il commissario giudiziale ed il P.M. 6. La Corte d’Appello di Catania con sentenza n. 1394/2023 rigettava i l reclamoe condannava la recla mant e alle spese. Evidenziava la Corte di Catania che la reclamante non aveva né compiutamente individuato gli atti di asserita mala gestio ascrivibili agli amministratori della [OSCURATO:PERSONA] né compiutamente vagliato la relazione integrativa depositata in data 5.4.2022, con cui il commissariogiudiziale aveva esattamente ricostruitola consistenza patrimoniale de gl i amministratori. Evidenziava altresìche risultava generica l a censura c oncernente il carattere sospettodella cessione operata dalla reclamata della quota di partecipazione di sua spettanza nellaComer [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Evidenziava, in particolare , che la reclamante non solo non aveva dato ragione dei presupposti dell’azione revocatoria asserita mente esperibile dagli organi del fallimento, domandato in alternativa alla liquidazione concordataria, ma neppure aveva tenutoconto dei rilievi di cui alla relazione in data 6.11.2022 del commissario giudiziale circa l’utilità pratica della prefigurata revocatoria a fronte della cospicua liquidità resa disponibile dalla Comer in ipotesi di omologazione del concordatononché dei rilievi espressi al riguardo dal tribunale circa l’insussistenza della addotta irrisorietà del prezzo della cessione; e tanto pur al di là delle difficoltà correlate alla vendita, nell’alternativa sede fallimentare, della quota di partecipazione oggetto della revocanda cessione. Evidenziava inoltre, in relazioneal contratto d’affitto di ramo d’azienda che la C.F.C. - società partecipata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella misura del 51% del capitale -aveva stipulato in data 17.4.2018 con la propria controllata , F.G.C., che l’Agenzia delle Entrate aveva,sì, a ssun to l’irrisorietà del canone di affitto e , tuttavia,non aveva né chiarito quale fosse il reale valore del ramo d’azienda né esplicitato i termini in cui l’amministrazione dell’auspicato fallimento della reclamata avrebbe potuto conseguire a proprio vantaggio la caducazione del contratto d’affitto, viepiù che la C.F.C. era stata dichiarata fallita, sicch é qualsivoglia determinazione atal propositosarebbe spettata all’amministrazione delrelativo fallimento. Evidenziava poi, in relazione alla dedotta om essa valutazione pur da parte del commissario giudiziale della voce “rimanenze lavori in corso su ordinazione”, voce concernente per ampia parte le riserve iscritte nelcorso di lavori eseguiti nel Comune di Giarre, che la reclamata aveva previstoche gli eventuali proventi sarebbero statidevoluti ai creditori e che il riscontro in tal senso espresso dal tribunale era stato dalla reclamante del tutto ignorato. Evidenziava ulteriormente che a fronte del le conclusioni formulate dal commissario giudiziale, recepite dal tribunale ed univocamente propense a dar ragione della convenienza della soluzione concordataria, “nulla di specifico [era] stato dedotto dalla reclamante”. Evidenziava infine che non aveva valenza in sede di omologa la questione concernente l’erroneo computo dell’importo delle sanzioni dovute all’Agenzia delle Entrate, siccome in sede di pagamento ben si sarebbe potuto tener conto dell’effettivo quantumda corrispondere alla reclamante. 7.Avverso tale s entenza ha proposto ricorso l ’Agenzia delle Entrate ; ne ha chiesto,in base a tre motivi, la cassazione con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] società coop erativa ha deposit ato controricorso; ha chiesto di rigettareil ricorso con il favore delle spese.Il commissario giudiziale del concordatopreventivo della [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. 8.La controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 9.Con il primo motivo la ricorrente denuncia , ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod.proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 13 2 , 2° co., n. 4,cod. proc. civ. per motivazione a pparente . Deduce che la Corte di Catania si è limitata a ribadire le argomentazioni espresse dal tribunale e non si è pronunciata in merito alle censure addotte con il reclamo. Deduce che, in ordine all’erroneo computo dell’importo delle sanzioni, la corte d’appello non ha tenuto conto che la riduzione delle sanzioni è prevista solo qualora si provveda al versamento nei termini. 10.Con i l secondo motivo la ricorrente denuncia , ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod.proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 180, 4° co., l.fall. Deduce che nel concordato con transazione fiscale è onere dell’imprenditore che domanda l’ammissione alla procedura fornire tutte le informazioni necessarie onde dimostrare che la soluzione pattizia è più conveniente e consentire al tribunale ilricorso consapevole a ll’istituto del “ cram down ” . 11.Con il terzo motivo la ricorrente denuncia , ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod.proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omesso esame di un motivo di reclamo. Deduce che la Corte di Catania non ha tenuto conto della circostanza evidenziata in sede di reclamo relativa al fittizio conferimento al fondo patrimoniale d ell’immobile di pregio – una villa in Acireale - di proprietà dei coniugi Ferlito/Coniglio, conferimento finalizzato a sottrarlo ai creditori ed agevolmente aggredibile in sede fallimentare. Deduce ulteriormente che le indagini patrimoniali sono stat e eseguit e unicamente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nongià nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], benché costei sia stata amministratrice della [OSCURATO:PERSONA] nel 2019. 12. I motiv i di ricorso , che sono fra loro connessi e possono essere congiuntamente esaminati, sono destituiti di fondamento e da respingere. 13.La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (cfr. Cass. sez. un. 3.11.2016, n. 22232 (Rv. 641526-01); Cass.(ord.) 1.3.2022, n. 6758; Cass. sez. lav. (ord.) 14.2.2020, n. 3819, secondo cui, in temadi contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ. e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito; Cass. 21.7.2006, n. 16762). 14.Nei termini suindicati ed alla luce dell’analitica illustrazione – dapprima operata - dei pas saggi motivazionali che sorreggono l’impugnato dictum , è da escludere recisamente che la statuizione della Corte di Catania sia inficiata dal vizio denunciato con il primo mezzo di impugnazione. Invero,la corte d’appello ha in ordine alle doglianze addotte con i l reclamo – doglianze di cui ha fornito ampia rappresentazione - compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo, e nuncian do , anche mediante il riferimento alle conclusioni del commissario giudiziale già recepite dal tribunale,le ragioni per le quali la soluzione concordataria dove va reputarsi più conveniente rispetto all’alternativa fallimentare. E tanto, ovviamente, rivestevalenza pur con riferimento alla previsione della terza parte del 4° co. dell’art. 180 l.fall. (“ Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all’articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all’articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria”). Dunque, ne ssun a delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire rilievoalla stregua della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte,si scorge in relazione alle motivazioni cui è ancorata la pronuncia della Corte catanese. 15.In tal guisa per nulla si giustificano l e formulate censure. Ovvero la censuraper cui la corte di merito non ha dato conto delle ragioni alla stregua delle quali ha ritenuto di far ricorso al “cram down”;la censura per cui la corte di merito ha omesso “di motivare circa la vantaggiosità dell’ipotesi di concordato rispetto all’alternativa liquidatoria”;la censura per cui la corte di merito non ha riscontrato la concreta convenienza del concordat o con riferimento alla possibilità di esperire in sede fallimentare le azioni revocatorie e recuperatorie avverso le iniziative decettive poste in essere dalla reclamata. Beninteso, il ricorso al “ cram down ” si è imposto onde neutralizzare la mancata determinante adesione dell’Agenzia delle Entrate. 16.In pari tempo la corte distrettuale ha recepito e ribadito in maniera critica le ragioni per cui ha inteso condividere le motivazioni del primo dictum. E ciò tanto più che la corte territoriale ha premesso che l’Agenzia delle Entrate aveva “sostanzialmente riproposto le censure mosse in corso di procedura, senza esaminare e criticare compiutamente quanto affermato dal Tribunale nel decreto di omologa impugnato” (così sentenza impugnata, pag. 13. Cfr. al riguardo Cass. (ord.) 5.8.2019, n. 20883). Invano, pertanto,la ricorrente prospetta con il primo mezzo che pur in ordine alla voce “rimanenze lavori in corso su ordinazione” la Corte etneasi è limitata a motivare per relationem. 17. Si tenga conto , inoltre, che gli esperiti motivi di ricorso per nulla censurano in termini puntuali e specifici i rilievi –dapprima riferiti – cui la C orte siciliana ha atteso in ordine all ’anzidett a voce “rimanenze lavori in corso su ordinazione”, in ordine all’erroneo computo dell’importo delle sanzioni, in ordine all’omessa contestazione delle conclusioni espresse dal commissario giudiziale (Cfr. Cass. 17.7.2007, n. 15952, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono connotarsi, a pena di inammissibilità, in conformità ai requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata).18.Per altro verso, nel quadro dell’ampia, analitica valutazione cui la Corte di Cataniaha f att o luogo , agganciata pur a i ri scontri operati dal commissario giudiziale, ingiustificatamentela ricorrente adduce – con il secondo mezzo di impugnazione – che la corte d’appello ha addossato non già al debitore bensì “al creditore, nonostante il dissenso espresso, la prova della sussistenza delle condizioni per procedere al c.d. cramdown fiscale”. 19.In ordine alledoglianze veicolat e dal terzo mezzo di impugnazione riveste valenza concludente la circostanza per cui la r icorrente non ha specificamente censurato il rilievo in premessa formulato dalla Corte siciliana, secondo cui la reclamante non aveva compiutamente individuato gli atti di asserita malagestio ascrivibili agli amministratori della [OSCURATO:PERSONA]. Evidentemente qualsivoglia valutazione in ordine alla possibilità di sottoporre utilmente ad azione esecutiva i cespiti patrimoniali di spettanza o già di spettanza dei soggetti che hanno avuto veste di amministratori della [OSCURATO:PERSONA], è successiva all’enucleazione di condotte sintomatiche di responsabilità gestoria. 20.In ogni caso il terzo mezzo combina indebitamente profili riconducibili al vizio di omessa pronuncia (il richiamo all’art. 112 cod. proc. civ.) e profili riconducibilial vizio di omesso esame circa fatto decisivo e controverso. 21.In relazione ai profili attinenti all’omessa pronuncia la denuncia risulta formulatain maniera irrituale alla luce dell’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte n. 17931 del 24.7.2013 (n el caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all’art. 112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione;cfr. altresì Cass. 29.11.2016, n. 24247). E, comunque,il vizio di omessa pronuncia non si configura, allorché – come nella specie - la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (cfr. Cass.(ord.) 13.10.2017, n. 24155). 22.In relazione ai profili attinenti all’ “omesso esame” la denuncia del pari risulta formulata in manierairrituale. Invero, la ricorrente non ha indicato il “come” e il “quando” i profil i concernenti le doglianze veicolate dal terzo mezzo sia no stato oggetto di discussione processuale tra le parti (cfr. Cass. sez. un. 7.4.2014, n. 8053, (Rv. 629831)).Né la ricorrente ha dato conto in termini puntuali della “decisività” dei medesimi profili (in ordine alla nozione di decisività cfr. Cass. sez. lav. 2.4.1999, n. 3183). 23. I n dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. Il commissario giudiziale del concordato del preventivo della [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese; pertanto, nonostante il rigetto del ricorso, nessuna statuizione in ordine alle spese va assunta nei suoi confronti. 24.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d. P . R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co . bis , d. P . R . cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e c o ndanna la ricorrente, Agenzia delle Entrate , a rimborsare allacontroricorrente, [OSCURATO:PERSONA] coop erativa , le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co . quater , d. P . R . n. 115 /2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento , da parte della ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co . bis , d. P
Sentenza Cassazione n. 20213/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris