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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 luglio 2021

Cassazione n. 36143/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 3248-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 400/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 03248 sez.

ML - ud. 13-07-2021 -2- RILEVATO che con sentenza dell'Il luglio 2019, la Corte d'Appello di Salerno confermava la decisione resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'INPS, volta all'accertamento negativo dell'indebito e dell'illegittimità del preteso credito azionato dall'Istituto con riferimento al recupero, tramite trattenuta sulla pensione, nella misura del 20% dell'importo inizialmente erogato a titolo di beneficio contributivo per esposizione all'amianto e poi revocato a seguito della sentenza della stessa Corte d'Appello che, in riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato la decadenza della domanda del Fabbricatore; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto illegittima l'azione di recupero operata dall'INPS, per non risultare questa fondata sull'art. 69,

I. n. 153/1969, secondo cui "le pensioni, gli assegni, le indennità...possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l'INPS derivanti da indebite prestazioni percepite", non ricorrendo alcuna delle ipotesi contemplate dalla predetta norma; che per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale il Fabbricatore, pur intimato, non ha svolto alcuna difesa; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; CONSIDERATO che, con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 69,

I. n. 153/1969, lamenta la non conformità a diritto del convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine alla non riconducibilità alla predetta norma della compensazione quale modalità di recupero adottata dall'INPS, dovendo ritenersi la medesima a quella stregua legittima nei limiti del quinto dell'intero ammontare della pensione, fatto salvo il trattamento minimo, secondo quanto sancito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 506/2002 che il motivo merita accoglimento, alla stregua dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 30220/2019), ed in conformità al pronunciamento di cui alla sentenza n. 506/2002 della Corte costituzionale, secondo cui, in applicazione dell'art. 69

I. n. 153/1969, l'INPS può recuperare gli indebiti e le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, con il duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto comunque salvo il trattamento minimo della pensione; che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l'attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità; - P.Q.M. - La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Salerno in diversa composizione. - Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 13 luglio 2021 Il PresInte /P ,\J [OSCURATO:PERSONA] 23 N O

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3248-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 400/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 03248 sez. ML - ud. 13-07-2021 -2- RILEVATO che con sentenza dell'Il luglio 2019, la Corte d'Appello di Salerno confermava la decisione resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'INPS, volta all'accertamento negativo dell'indebito e dell'illegittimità del preteso credito azionato dall'Istituto con riferimento al recupero, tramite trattenuta sulla pensione, nella misura del 20% dell'importo inizialmente erogato a titolo di beneficio contributivo per esposizione all'amianto e poi revocato a seguito della sentenza della stessa Corte d'Appello che, in riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato la decadenza della domanda del Fabbricatore; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto illegittima l'azione di recupero operata dall'INPS, per non risultare questa fondata sull'art. 69, I. n. 153/1969, secondo cui "le pensioni, gli assegni, le indennità...possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l'INPS derivanti da indebite prestazioni percepite", non ricorrendo alcuna delle ipotesi contemplate dalla predetta norma; che per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale il Fabbricatore, pur intimato, non ha svolto alcuna difesa; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; CONSIDERATO che, con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 69, I. n. 153/1969, lamenta la non conformità a diritto del convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine alla non riconducibilità alla predetta norma della compensazione quale modalità di recupero adottata dall'INPS, dovendo ritenersi la medesima a quella stregua legittima nei limiti del quinto dell'intero ammontare della pensione, fatto salvo il trattamento minimo, secondo quanto sancito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 506/2002 che il motivo merita accoglimento, alla stregua dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 30220/2019), ed in conformità al pronunciamento di cui alla sentenza n. 506/2002 della Corte costituzionale, secondo cui, in applicazione dell'art. 69 I. n. 153/1969, l'INPS può recuperare gli indebiti e le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, con il duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto comunque salvo il trattamento minimo della pensione; che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l'attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità; - P.Q.M. - La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Salerno in diversa composizione. - Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 13 luglio 2021 Il PresInte /P ,\J [OSCURATO:PERSONA] 23 N O
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