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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 luglio 2026

Cassazione n. 22972/2026

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vvocato [OSCURATO:PERSONA] domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via E.Morisini,-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] (oggi [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Napoli e domiciliato presso il suo studio in Napoli, [OSCURATO:PERSONA] n. 13-controricorrente-nonché contro-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 1046/2023depositata il 3/8/2023.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti;Numero registro generale 3529/2024Numero sezionale 477/2026Numero di raccolta generale 22972/2026Data pubblicazione 09/07/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, P.Q.MLa Corte dichiara il giudizio di cassazione estinto per rinunzia.

Condanna ilricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 2.410,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agliaccessori di legge, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] della CampaniaS.p.A. (oggi [OSCURATO:SOCIETA].).Roma, 3/7/2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vvocato [OSCURATO:PERSONA] domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via E.Morisini,-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] (oggi [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Napoli e domiciliato presso il suo studio in Napoli, [OSCURATO:PERSONA] n. 13-controricorrente-nonché contro-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 1046/2023depositata il 3/8/2023.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti;Numero registro generale 3529/2024Numero sezionale 477/2026Numero di raccolta generale 22972/2026Data pubblicazione 09/07/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, P.Q.MLa Corte dichiara il giudizio di cassazione estinto per rinunzia. Condanna ilricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 2.410,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agliaccessori di legge, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] della CampaniaS.p.A. (oggi [OSCURATO:SOCIETA].).Roma, 3/7/2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22972/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris