Corte di giustizia UEdecreto
Corte di giustizia UE/2015
ECLI:EU:C:2015:191
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 19 marzo 2015 (
1
)
Cause riunite C‑25/14 e C‑26/14
[OSCURATO:PERSONA] des syndicats de l’immobilier (UNIS)
contro
[OSCURATO:PERSONA] du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social,
Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) e altri
e
[OSCURATO:PERSONA] et Fils SARL
contro
[OSCURATO:PERSONA] du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social,
[OSCURATO:PERSONA] nationale de la boulangerie et boulangerie‑pâtisserie française,
Fédération générale agroalimentaire FGA – CFDT e altri
[domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Conseil d’État ([OSCURATO:PERSONA])]
«Articolo 56 TFUE – Libera prestazione dei servizi – Principi di parità di trattamento e di non discriminazione – Obbligo di trasparenza – Ambito di applicazione di tale obbligo – Contratti collettivi nazionali – Regime di previdenza complementare – Designazione ad opera delle parti sociali di un unico organismo assicuratore incaricato della gestione di tale regime – Estensione mediante decreto ministeriale di tale regime a tutti i lavoratori dipendenti e datori di lavoro della categoria
di attività interessata»
I –
Introduzione
1.
Nelle presenti cause riunite, alcune parti sociali hanno, in un primo tempo, negoziato accordi collettivi con l’intento di
istituire un regime di previdenza complementare ai fini, segnatamente, della presa in carico delle spese sanitarie e hanno
designato, nell’ambito di tali accordi, un unico organismo assicuratore senza ricorrere a una procedura di gara d’appalto.
In un secondo tempo, l’iscrizione a tali regimi è stata resa obbligatoria, da parte dei poteri pubblici nell’ambito di una
procedura di estensione, per tutti i lavoratori dipendenti e datori di lavoro della categoria interessata.
2.
La principale questione giuridica sollevata da tali cause è quella di stabilire se la giurisprudenza relativa all’interpretazione
dell’articolo 56 TFUE nonché al principio di parità di trattamento e all’obbligo di trasparenza che ne deriva, sviluppata
dalla Corte in particolare nel settore delle concessioni di servizi, sia applicabile mutatis mutandis alla procedura di estensione
prima descritta.
3.
Le presenti domande di pronuncia pregiudiziale, presentate dal Conseil d’État ([OSCURATO:PERSONA]), trovano origine in ricorsi con cui,
da un lato, l’[OSCURATO:PERSONA] des syndicats de l’immobilier (UNIS) (in prosieguo: l’«UNIS») nella causa C‑25/14 e, dall’altro, la [OSCURATO:PERSONA] et Fils SARL (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), nella causa C‑26/14, chiedono l’annullamento di due decreti del [OSCURATO:PERSONA]
del Lavoro, dell’Occupazione e della Sanità miranti a una siffatta estensione degli accordi collettivi. Esse vertono sulla
questione se un eventuale obbligo di trasparenza derivante dall’articolo 56 TFUE sia applicabile a una decisione di estensione,
da parte dei poteri pubblici, che attribuisce un diritto esclusivo (
2
) a un operatore economico. Le presenti cause si inseriscono pertanto nella falsariga della causa che è sfociata nella sentenza
AG2R Prévoyance (
3
), in quanto comportano una valutazione del medesimo regime, vale a dire quello oggetto della causa C‑26/14, alla luce delle
libertà fondamentali, e segnatamente della libera prestazione dei servizi, anziché delle norme dell’Unione in materia di concorrenza.
II –
Ambito normativo francese
4.
[OSCURATO:PERSONA], le spese per cure mediche sostenute dai lavoratori dipendenti in caso di malattia o di incidente sono rimborsate,
in parte, dal regime previdenziale di base. La parte di spese che resta a carico dell’assicurato può essere oggetto di rimborso
parziale attraverso un’assicurazione sanitaria complementare.
5.
Le disposizioni pertinenti del diritto francese sono contenute nel code de la sécurité sociale (codice della previdenza sociale)
e nel code du travail (codice del lavoro).
6.
Ai sensi dell’articolo L. 911‑1 del code de la sécurité sociale, le garanzie collettive di cui beneficiano i lavoratori dipendenti
possono essere determinate, in particolare, mediante contratti o accordi collettivi, la cui stipula viene in linea di principio
imposta soltanto ai membri degli organismi rappresentativi di datori di lavoro e di lavoratori dipendenti che li hanno negoziati
e conclusi. L’articolo L. 911‑3 del medesimo codice prevede tuttavia che tali accordi possano essere estesi mediante un decreto
del ministro competente.
7.
Ai sensi dell’articolo L. 912‑1 del code de la sécurité sociale, nella versione in vigore dal 24 giugno 2006 al 25 dicembre
2013, «qualora i contratti di categoria o gli accordi interprofessionali di cui all’articolo L. 911‑1 prevedano la mutualizzazione
dei rischi di cui essi organizzano la copertura presso uno o più degli enti menzionati all’articolo 1 della legge n. 89‑1009
(...) o presso uno o più degli istituti menzionati all’articolo L. 370‑1 del codice delle assicurazioni, ai quali aderiscano
obbligatoriamente le imprese rientranti nel loro ambito di applicazione, detti contratti o accordi devono contenere una clausola
che stabilisca le condizioni e la periodicità con cui possono essere riesaminate le modalità di organizzazione della mutualizzazione
dei rischi. La periodicità del riesame non può essere superiore a cinque anni» (
4
).
8.
La procedura di estensione di un contratto o di un accordo è disciplinata dal code du travail, in particolare dagli articoli
L 2261‑15, L. 2261‑19, L. 2261‑24, L. 2261‑25, L. 2261‑27 e D. 2261‑3. Ne risulta che i contratti di categoria e gli accordi
professionali o interprofessionali stipulati in commissione paritaria nonché le relativi appendici e clausole aggiuntive possono,
in determinate condizioni, essere oggetto di un’estensione mediante decreto del ministro competente finalizzato a renderli
obbligatori per tutti i lavoratori dipendenti e i datori di lavoro compresi nell’ambito di applicazione del contratto o dell’accordo
interessato. [OSCURATO:PERSONA] nazionale per la contrattazione collettiva dev’essere stata precedentemente consultata ed aver
emesso un parere motivato favorevole. In caso di opposizione motivata da parte di almeno due organizzazioni di datori di lavoro
o due organizzazioni di lavoratori dipendenti rappresentate nell’ambito di detta commissione, il ministro può consultarla
nuovamente in modo circostanziato e decidere quindi in merito all’estensione alla luce del nuovo parere.
9.
L’articolo L. 2261-25 del code du travail così dispone:
«[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro può escludere dall’estensione, previo parere motivato della commissione nazionale per la contrattazione
collettiva, le clausole che sarebbero in contrasto con disposizioni di legge.
[OSCURATO:PERSONA] può altresì escludere le clausole che possono essere espunte dal contratto o dall’accordo senza modificarne l’economia
ma non sono adeguate alla situazione della categoria o delle categorie nell’ambito di applicazione considerato.
(…)».
10.
L’articolo D. 2261-3 del code du travail prevede quanto segue:
«Quando è previsto un decreto di estensione o ampliamento, esso è preceduto dalla pubblicazione di un avviso sulla
Gazzetta ufficiale della Repubblica francese
. Tale avviso invita le organizzazioni e persone interessate a presentare le proprie osservazioni. Esso indica il luogo dove
il contratto o l’accordo sono stati depositati e il servizio presso il quale vengono presentate le osservazioni.
Le organizzazioni e le persone interessate dispongono di un termine di quindici giorni a partire dalla pubblicazione dell’avviso
per presentare le proprie osservazioni».
11.
L’articolo 1 della legge n. 89‑1009, del 31 dicembre 1989, che rafforza le garanzie offerte alle persone assicurate contro
determinati rischi (
5
), così dispone:
«Le disposizioni del presente titolo si applicano alle operazioni aventi ad oggetto la prevenzione e la copertura del rischio
di morte, dei rischi che pregiudicano l’integrità fisica della persona o connessi alla maternità, dei rischi di inabilità
al lavoro o di invalidità o del rischio di disoccupazione. Le operazioni di copertura di cui al primo comma possono essere
attuate solo dai seguenti organismi:
a) imprese disciplinate dal code des assurances (codice delle assicurazioni);
b) istituzioni rientranti nel titolo III del libro VII del code de la sécurité sociale;
c) istituzioni rientranti nella sezione 4, capitolo II, titolo II, del libro VII del code rural (codice di diritto agrario);
d) mutue rientranti nel code de la mutualité (codice delle attività mutualistiche)».
III –
Fatti, procedimenti principali, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte
12.
Per quanto attiene alla causa C‑25/14, il contratto collettivo nazionale del settore immobiliare è stato stipulato il 9 settembre
1988. La clausola aggiuntiva n. 48, del 23 novembre 2010, e le clausole aggiuntive nn. 49 e 50, del 17 maggio 2011, di tale
contratto collettivo hanno istituito un regime previdenziale obbligatorio a copertura dei rischi di morte, inabilità al lavoro
e invalidità e un regime obbligatorio di rimborso delle spese sanitarie. L’articolo 17 della clausola aggiuntiva n. 48 designa,
per un periodo di tre anni, l’Institution de prévoyance du groupe Mornay (Istituto di previdenza del gruppo Mornay) come unico
organismo assicuratore delle garanzie di tali due regimi.
13.
Con decreto del 13 luglio 2011, il [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro, dell’Occupazione e della Sanità ha reso obbligatorie le suddette clausole
aggiuntive nn. 48, 49 e 50 per tutti i lavoratori dipendenti e i datori di lavoro della categoria di attività interessata.
14.
Per quanto attiene alla causa C‑26/14, il contratto collettivo nazionale delle imprese di panificazione e pasticceria (imprese
artigiane) è stato stipulato il 19 marzo 1976. La clausola aggiuntiva n. 83, del 24 aprile 2006, del suddetto contratto ha
istituito un regime di rimborso complementare delle spese sanitarie a vantaggio dei lavoratori dipendenti di tale categoria,
sulla base di una mutualizzazione dei rischi coperti e dell’adesione obbligatoria dei datori di lavoro. Con la medesima clausola
aggiuntiva, l’istituto previdenziale AG2R Prévoyance (in prosieguo: l’«AG2R») è stato designato unico organismo assicuratore
gestore di tale regime. Con l’articolo 6 della clausola aggiuntiva n. 100, del 27 maggio 2011, l’AG2R è stato nuovamente designato,
per un periodo di cinque anni, organismo assicuratore di tale regime.
15.
Con decreto del 23 dicembre 2011, il [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro, dell’Occupazione e della Sanità ha reso obbligatoria la suddetta
clausola aggiuntiva n. 100 per tutti i lavoratori dipendenti e i datori di lavoro della categoria di attività interessata.
16.
Con ricorsi proposti, rispettivamente, il 23 settembre 2011 e il 24 febbraio 2012 dinanzi al Conseil d’État, l’UNIS e la [OSCURATO:PERSONA]
hanno chiesto l’annullamento, rispettivamente, dei decreti ministeriali di estensione del 13 luglio 2011 e del 23 dicembre
2011.
17.
Tra gli altri motivi, l’UNIS e la [OSCURATO:PERSONA] hanno sostenuto che la designazione degli organismi assicuratori dei regimi di
tutela sociale complementare in parola sarebbe stata effettuata in violazione dell’obbligo di trasparenza derivante dall’articolo
56 TFUE, come interpretato dalla Corte. A tale riguardo, l’UNIS e la [OSCURATO:PERSONA] si sono basati in particolare sulla sentenza
[OSCURATO:PERSONA] (
6
), in cui la Corte avrebbe qualificato il suddetto obbligo di trasparenza come previa condizione obbligatoria del diritto di
uno Stato membro di attribuire a un operatore il diritto esclusivo di esercitare un’attività economica, indipendentemente
dalla modalità di selezione di tale operatore.
18.
Secondo il giudice del rinvio, l’Institution de prévoyance du groupe Mornay e l’AG2R, benché non abbiano fini di lucro e agiscano
in base al principio di solidarietà, devono essere considerati come imprese che esercitano un’attività economica, scelte dalle
parti sociali fra altre imprese con cui esse sono in concorrenza sul mercato dei servizi previdenziali da esse proposti.
19.
Il giudice del rinvio ritiene che la risposta ai motivi attinenti alla violazione dell’obbligo di trasparenza dipenda dalla
questione se il rispetto di tale obbligo sia una previa condizione obbligatoria per un’estensione come quelle in parola nei
procedimenti principali e che tale questione sia determinante per la risoluzione delle controversie su cui egli deve pronunciarsi.
20.
Nutrendo dubbi quanto all’interpretazione dell’articolo 56 TFUE, il Conseil d’État, con due decisioni del 30 dicembre 2013,
ha statuito di sospendere il giudizio nei procedimenti principali e di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale formulata
in termini identici in tali due procedimenti:
«Se il rispetto dell’obbligo di trasparenza derivante dall’articolo 56 [TFUE] sia una previa condizione obbligatoria rispetto
all’estensione a tutte le imprese di un settore, da parte di uno Stato membro, di un accordo collettivo che attribuisce a
un unico operatore, scelto dalle parti sociali, la gestione di un regime di previdenza complementare obbligatoria istituito
a favore dei lavoratori dipendenti».
21.
Hanno presentato osservazioni scritte l’UNIS, la [OSCURATO:PERSONA], il Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) e a. (in
prosieguo: l’«SNRT»), la [OSCURATO:PERSONA] nationale de la boulangerie et boulangerie‑pâtisserie française, la Fédération générale
agroalimentaire FGA – CFDT e a., i governi francese e belga nonché la [OSCURATO:PERSONA] europea, tutti rappresentati all’udienza
tenutasi il 22 gennaio 2015.
IV –
Analisi
A –
Osservazioni preliminari
22.
Preciso anzitutto che la questione del Conseil d’État si riferisce alla procedura mediante la quale uno Stato membro estende
un accordo collettivo, che include la designazione di un unico organismo assicuratore, a tutte le imprese di un settore, e
non alla scelta di tale operatore ad opera delle parti sociali. Mi sembra nondimeno evidente che non si può trascurare, in
sede di analisi della conformità delle decisioni in parola con le disposizioni relative alla libera prestazione dei servizi,
la procedura seguita dalle parti sociali, che ne costituisce il presupposto, in quanto, nell’ambito di una decisione di estensione,
il ministro competente non può selezionare un organismo previdenziale diverso da quello prescelto dalle parti sociali.
23.
Talune parti che hanno depositato osservazioni scritte hanno sottolineato l’importanza della libertà contrattuale e del diritto
di contrattazione collettiva. È vero che il diritto di contrattazione collettiva è riconosciuto sia dalle disposizioni di
vari atti internazionali a cui gli Stati membri hanno contribuito o aderito sia da quelle degli atti redatti dai suddetti
Stati membri a livello comunitario o nell’ambito dell’Unione europea, come l’articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, a cui l’articolo 6 TUE attribuisce il medesimo valore giuridico riconosciuto ai Trattati (
7
).
24.
L’esercizio del diritto fondamentale di contrattazione collettiva deve nondimeno essere conciliato con le esigenze derivanti
dalle libertà tutelate dal Trattato FUE ed essere conforme al principio di proporzionalità (
8
).
25.
Le clausole dei contratti collettivi non possono dunque essere escluse dall’ambito di applicazione delle disposizioni del
Trattato relative alla libera circolazione delle persone. I diritti risultanti dalle disposizioni del Trattato relative alla
libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali devono essere contemperati con gli obiettivi perseguiti
dalla politica sociale (
9
).
26.
A titolo di secondo punto preliminare, occorre rilevare che la legislazione francese è stata modificata successivamente al
deposito delle presenti domande di pronuncia pregiudiziale.
27.
Infatti, con decisione del 13 giugno 2013 (
10
), il Conseil constitutionnel francese, investito di una domanda di verifica della conformità alla Costituzione francese delle
disposizioni della cosiddetta «legge sulla tutela del lavoro» (
11
), ha dichiarato non conformi alla Costituzione le disposizioni dei commi primo e secondo dell’articolo L. 912‑1 del code de
la sécurité sociale, relative all’iscrizione obbligatoria delle imprese rientranti nell’ambito di applicazione di determinati
accordi a un regime di rimborso complementare delle spese sanitarie gestito da un organismo designato.
28.
Secondo la decisione del Conseil constitutionnel, la dichiarazione di incostituzionalità del suddetto articolo L. 912‑1 è
entrata in vigore a partire dalla pubblicazione della suddetta decisione, vale a dire il 16 giugno 2013, ma essa non è tuttavia
applicabile ai contratti adottati su tale base che erano in corso all’epoca di detta pubblicazione.
29.
Successivamente, l’articolo L. 912‑1 del code de la sécurité sociale è stato modificato dalla legge n. 2013‑1203, del 23 dicembre
2013 (
12
), nel senso che esso prevede attualmente che i contratti di categoria possano organizzare la copertura dei rischi di cui trattasi
raccomandando uno o più organismi autorizzati ad intervenire in qualità di organismi assicuratori. Ai sensi del suddetto articolo
L. 912‑1, paragrafo 1, «tale raccomandazione
deve essere preceduta da una procedura di gara d’appalto
fra gli organismi o le istituzioni interessati,
in condizioni di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento fra i candidati
e secondo le modalità previste per decreto» (
13
).
30.
Tuttavia, è opportuno analizzare le presenti domande pregiudiziali alla luce della legislazione applicabile prima di tale
modifica.
31.
Inizierò la mia analisi verificando la rilevanza dell’articolo 56 TFUE ai fini dei procedimenti principali. In secondo luogo,
al fine di valutare se le esigenze di trasparenza che, secondo una giurisprudenza consolidata, derivano dall’articolo 56 TFUE
debbano essere rispettate nel caso di specie, occorre verificare se la gestione dei regimi di cui trattasi nei procedimenti
principali presenti un interesse transfrontaliero certo e considerare la giurisprudenza della Corte relativa ai contratti
di concessione di servizi. Concluderò la mia analisi esaminando se l’interpretazione dell’articolo 56 TFUE, sviluppata essenzialmente
dalla giurisprudenza relativa ai contratti di concessione di servizi e riguardante l’obbligo di trasparenza, possa essere
applicata alle circostanze proprie dei procedimenti principali. Non mi resterà infine che pronunciarmi sulla richiesta di
limitazione nel tempo degli effetti della sentenza che verrà pronunciata dalla Corte.
B –
Sull’applicabilità dell’articolo 56 TFUE nel caso di specie
32.
Occorre prima di tutto determinare se i procedimenti principali rientrino effettivamente nell’ambito di applicazione del principio
di libera prestazione dei servizi. In udienza, il SNRT e la [OSCURATO:PERSONA] nationale de la boulangerie et boulangerie‑pâtisserie
française hanno sostenuto che solo le istituzioni che hanno ottenuto l’autorizzazione dello Stato francese e hanno sede in
[OSCURATO:PERSONA] possono operare nel settore della tutela sociale (
14
).
33.
A tale riguardo, ritengo utile ricordare che i regimi previdenziali di cui trattasi nei procedimenti principali possono essere
gestiti, oltre che dagli istituti previdenziali, da imprese disciplinate dal code des assurances.
34.
Dalla scadenza del termine per la trasposizione della direttiva 92/49 (
15
), direttiva di terza generazione in materia di assicurazione non vita, l’accesso all’attività assicurativa e l’esercizio della
stessa sono subordinati alla concessione di un’autorizzazione amministrativa unica, rilasciata dalle autorità dello Stato
membro in cui l’impresa di assicurazione ha la propria sede sociale. Tale autorizzazione consente all’impresa di svolgere
le proprie attività in tutta l’Unione, sia in regime di libertà di stabilimento che di libera prestazione dei servizi. Occorre
rilevare che, secondo l’articolo L. 362‑2 del code des assurances, qualsiasi impresa di assicurazione comunitaria stabilita
in uno Stato membro diverso dalla Repubblica francese può, sul territorio francese, in regime di libera prestazione di servizi
a partire da tale sede, assumere o coprire rischi o impegni in conformità alle autorizzazioni accordatele dalle autorità di
vigilanza del proprio Stato d’origine.
35.
I regimi di previdenza di cui trattasi nei procedimenti principali sono regimi complementari della sicurezza sociale, che
non fanno parte del regime legale di previdenza sociale. Occorre tuttavia aggiungere che dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Belgio
risulta che, benché la direttiva 92/49 non riguardi, in linea di principio, le assicurazioni comprese in un regime previdenziale
legale, tale direttiva è applicabile alle assicurazioni comprese in un regime previdenziale legale praticate da imprese assicurative
a proprio rischio (
16
).
36.
Con riferimento alla suddetta direttiva, alla normativa nazionale e alla citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Belgio, mi sembra dunque
che le imprese di assicurazione che hanno sede in altri Stati membri e hanno ottenuto un’autorizzazione in tali Stati membri
debbano poter proporre i propri servizi in [OSCURATO:PERSONA], in regime di libera prestazione dei servizi, per quanto riguarda la gestione
di un regime complementare di spese per cure mediche come quello di cui trattasi nei procedimenti principali.
37.
Occorre tuttavia aggiungere che, se l’offerta transfrontaliera di tali servizi non fosse possibile, la questione delle implicazioni
dell’obbligo di trasparenza nel contesto della selezione dell’organismo assicuratore rimarrebbe in ogni caso rilevante per
quanto riguarda la libertà di stabilimento.
38.
Noto infine che, riferendosi all’articolo 56 TFUE, il giudice del rinvio parte dalla premessa che la concessione di diritti
esclusivi come quelli di cui trattasi nei procedimenti principali costituisce una restrizione alla libera prestazione dei
servizi e che tale restrizione può essere giustificata. Dal momento che la questione pregiudiziale non verte sulla valutazione
dell’esistenza di una siffatta restrizione o sulla sua giustificazione e che l’esistenza di una siffatta restrizione o della
sua giustificazione non è stata contestata, non mi soffermerò oltre su tale questione.
39.
Prima di esaminare più dettagliatamente l’interpretazione dell’articolo 56 TFUE da parte della Corte in merito ai limiti dell’obbligo
di trasparenza nonché alla questione se tale interpretazione sia applicabile alle circostanze proprie dei procedimenti principali,
è necessario determinare se l’attività in parola nei procedimenti principali presenti un interesse transfrontaliero, il che
è, del resto, una condizione preliminare per l’applicazione dell’obbligo di trasparenza, come definito dalla giurisprudenza
della Corte.
C –
Sull’interesse transfrontaliero certo della gestione di un regime di previdenza complementare come quelli di cui trattasi
nei procedimenti principali
40.
Osservo anzitutto che il giudice del rinvio non fa riferimento alla nozione di «interesse transfrontaliero certo» nelle domande
di pronuncia pregiudiziale. Secondo le affermazioni dell’UNIS e della [OSCURATO:PERSONA] in udienza, la questione di tale interesse
non è stata neppure espressamente discussa dinanzi a tale giudice. Tuttavia, l’assenza di constatazioni preliminari da parte
del giudice del rinvio in merito all’esistenza di un eventuale interesse transfrontaliero certo non comporta l’irricevibilità
della domanda se, malgrado tali carenze, la Corte ritenga, in considerazione degli elementi risultanti agli atti, di essere
in grado di dare una risposta utile a detto giudice. Ciò nondimeno, la risposta fornita dalla Corte è data unicamente con
la riserva che, sulla base di una valutazione circostanziata di tutti gli elementi rilevanti relativi al procedimento principale,
possa essere constatato dal giudice del rinvio un interesse transfrontaliero certo nel procedimento principale (
17
).
41.
Mi sembra che la questione pregiudiziale venga posta partendo dalla premessa secondo cui la gestione dei regimi di cui trattasi
nei procedimenti principali presenti un interesse transfrontaliero certo. Ritengo dunque che la questione debba essere esaminata.
42.
Le opinioni delle parti che hanno presentato osservazioni scritte divergono sulla questione se l’attività di gestione di un
regime di previdenza complementare, come quello di cui trattasi nei procedimenti principali, presenti un interesse transfrontaliero
certo.
43.
Secondo la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], la gestione di tali regimi presenta un interesse transfrontaliero. [OSCURATO:PERSONA] afferma
che un’impresa di un altro Stato membro può proporre un siffatto servizio senza incontrare particolari difficoltà. [OSCURATO:PERSONA]
rimanda peraltro, nella causa C‑26/14, al valore del contratto di gestione interessato, che essa stima pari a EUR 70 milioni (
18
).
44.
Di contro, le altre parti che hanno presentato osservazioni scritte, con l’eccezione del governo francese, sostengono che
tale tipo di contratto non può interessare un operatore economico con sede in un altro Stato membro. Fra le motivazioni addotte
al riguardo si annoverano le caratteristiche economiche dei mercati delle assicurazioni (
19
) e le strette relazioni che devono intercorrere con l’amministrazione della previdenza sociale nonché con i datori di lavoro
e i lavoratori dipendenti interessati. Inoltre, i rapporti che l’istituto previdenziale prescelto intratterrebbe con le parti
sociali, che ne garantirebbero il controllo su un piano paritario, sarebbero tali che nessun ente stabilito in un altro Stato
membro potrebbe sostituirsi a esso.
45.
L’esistenza di un interesse transfrontaliero è stata esaminata nella giurisprudenza relativa agli appalti pubblici che, riguardo
al loro valore, non sono soggetti alle procedure di cui alle direttive applicabili in materia, e nella giurisprudenza relativa
ai contratti di concessione di servizi.
46.
Così, nella sentenza SECAP e Santorso (
20
), la Corte ha constatato che l’esistenza dell’interesse transfrontaliero di un dato appalto deve essere determinata in base
alle sue proprie caratteristiche. Un appalto di lavori potrebbe, ad esempio, presentare tale interesse in ragione del suo
valore stimato, in relazione alla propria tecnicità o all’ubicazione dei lavori in un luogo idoneo ad attrarre l’interesse
di operatori esteri. Criteri oggettivi che indicano l’effettiva presenza di un interesse transfrontaliero certo potrebbero
sostanziarsi, in particolare, nell’importo di una certa consistenza dell’appalto in questione, in combinazione con il luogo
di esecuzione dei lavori. Si potrebbe altresì escludere l’esistenza di un interesse siffatto nel caso, ad esempio, di un valore
economico molto limitato dell’appalto in questione.
47.
Dalla sentenza Belgacom (
21
) emerge che l’esistenza di un interesse transfrontaliero certo può risultare, segnatamente, dall’importanza economica del
contratto di cui è prevista la conclusione, dal luogo della sua esecuzione oppure da caratteristiche tecniche e che è compito
del giudice del rinvio procedere a una valutazione circostanziata di tutti gli elementi rilevanti al riguardo.
48.
Un interesse transfrontaliero certo esiste senza che sia necessario che un operatore economico abbia effettivamente manifestato
il proprio interesse. Ciò avviene specificamente allorché la controversia verte sulla mancanza di trasparenza che ha circondato
la convenzione di cui trattasi. In effetti, in un caso del genere, gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri
non hanno una reale possibilità di manifestare il proprio interesse ad ottenere tale concessione (
22
).
49.
Per quanto riguarda la rilevanza economica delle attività in parola, dalle osservazioni del governo francese risulta che il
regime del contratto collettivo nazionale per la pasticceria (imprese artigianali) riguarda 117 476 lavoratori dipendenti
della categoria (
23
). Quanto al contratto collettivo nazionale per il settore immobiliare, esso garantisce ai 142 800 lavoratori dipendenti della
categoria prestazioni più ampie rispetto al contratto collettivo nazionale per la pasticceria (imprese artigianali). Mi sembra
dunque che la rilevanza economica della gestione di tali regimi non possa essere considerata ridotta.
50.
Indubbiamente, talune caratteristiche del settore di previdenza complementare potrebbero far pensare che si tratti di un mercato
di dimensione essenzialmente nazionale (
24
).
51.
Tuttavia, non si può escludere che la gestione di un regime di previdenza complementare come quelli di cui trattasi nei procedimenti
principali presenti un interesse transfrontaliero certo, segnatamente alla luce delle problematiche economiche legate a tali
regimi. In ogni caso, la necessità di una presenza locale e le esigenze linguistiche non sarebbero un ostacolo insormontabile
per le imprese stabilite in altri Stati membri, perlomeno negli Stati membri vicini (
25
).
52.
Compete al giudice del rinvio procedere ad una valutazione circostanziata di tutti gli elementi rilevanti relativi all’appalto
di cui trattasi, al fine di verificare l’esistenza di un interesse transfrontaliero certo (
26
).
53.
Volendo supporre che esista effettivamente un interesse transfrontaliero certo, occorre pertanto, al fine di fornire al giudice
del rinvio elementi utili per pronunciarsi sulle controversie di cui è investito, esaminare l’obbligo di trasparenza, come
definito dalla giurisprudenza della Corte, e la sua applicabilità nella fattispecie.
D –
Sull’obbligo di trasparenza secondo la giurisprudenza relativa ai contratti di concessione di servizi
54.
La sentenza [OSCURATO:PERSONA], a cui fanno riferimento sia il giudice del rinvio sia le parti che hanno depositato osservazioni
scritte, si inserisce nella falsariga delle sentenze della Corte relative ai contratti di concessione di servizi. Nella sentenza
[OSCURATO:PERSONA], che non riguardava una concessione di servizi, la Corte ha esteso la propria giurisprudenza relativa ai
contratti di concessione di servizi all’attribuzione di un diritto esclusivo, ritenendo che l’obbligo di trasparenza apparisse
come una previa condizione obbligatoria del diritto di uno Stato membro di attribuire a un operatore il diritto esclusivo
di esercitare un’attività economica, indipendentemente dalla modalità di selezione di tale operatore (
27
). Per meglio individuare la portata di tale obbligo giurisprudenziale di trasparenza, occorre dunque analizzare la giurisprudenza
relativa ai contratti di concessione di servizi.
55.
I contratti di concessione di servizi non sono attualmente disciplinati da nessuna delle direttive con cui il legislatore
dell’Unione ha regolamentato il settore degli appalti pubblici (
28
). Tuttavia, le autorità pubbliche che stipulano questi contratti sono tenute a rispettare le norme fondamentali del Trattato
FUE in generale, segnatamente l’articolo 56 TFUE, e, in particolare, i principi di parità di trattamento e di non discriminazione
sulla base della cittadinanza, nonché l’obbligo di trasparenza che ne deriva (
29
).
56.
Rilevo, innanzi tutto, che l’obbligo di trasparenza, come definito dalla giurisprudenza della Corte relativa alle concessioni
di servizi, è un obbligo incombente alle autorità pubbliche degli Stati membri che stipulano un contratto di concessione di
servizi (
30
). Detto obbligo di trasparenza si applica al caso in cui la concessione di servizi di cui trattasi possa interessare un’impresa
avente sede in uno Stato membro diverso da quello in cui tale concessione è attribuita (
31
).
57.
Per quanto riguarda gli obiettivi dell’obbligo di trasparenza, dalla giurisprudenza della Corte risulta che l’articolo 56 TFUE
e i principi di parità di trattamento e di non discriminazione in base alla cittadinanza, nonché l’obbligo di trasparenza
che ne deriva, si prefiggono obiettivi identici a quelli contemplati dalla direttiva 92/50/CEE (
32
), relativa agli appalti pubblici di servizi, segnatamente riguardanti la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla
concorrenza leale negli Stati membri (
33
). Per esaminare gli obiettivi dell’obbligo di trasparenza può dunque essere utile, per analogia, esaminare gli obiettivi di
tale direttiva.
58.
Secondo la giurisprudenza della Corte, lo scopo della direttiva in questione consiste nell’escludere al tempo stesso il rischio
che gli offerenti o i candidati nazionali siano preferiti nell’aggiudicazione di appalti da parte delle amministrazioni aggiudicatrici,
e la possibilità che un organismo finanziato o controllato dallo Stato, dagli enti territoriali o da altri organismi di diritto
pubblico si lasci guidare da considerazioni non economiche (
34
). L’obbligo di trasparenza si prefigge obiettivi identici nell’ambito, in particolare, dell’assegnazione di concessioni di
servizi o di diritti esclusivi.
59.
L’obbligo di trasparenza permette così all’autorità pubblica concedente di assicurarsi che i principi di parità di trattamento
e di non discriminazione sulla base della cittadinanza siano rispettati. Spetta all’autorità pubblica concedente valutare,
sotto il controllo delle giurisdizioni competenti, se le modalità di gara siano adeguate alle specificità della concessione
dei pubblici servizi di cui si tratta (
35
).
60.
Senza necessariamente implicare un obbligo di fare ricorso ad una gara, il suddetto obbligo di trasparenza impone all’autorità
concedente di garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicità che consenta l’apertura
degli appalti dei servizi alla concorrenza, nonché il controllo sull’imparzialità delle procedure di aggiudicazione (
36
).
61.
Dalle sentenze [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Italia risulta che la totale mancanza di gara nel caso di un’attribuzione di concessione
di servizi, come quelle di cui trattasi nelle cause che hanno dato luogo a tali sentenze, non era conforme agli articoli 49 TFUE
e 56 TFUE e, in particolare, violava il principio generale di trasparenza nonché l’obbligo di garantire un adeguato livello
di pubblicità (
37
).
62.
Nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha deciso, in merito al rilascio di un’autorizzazione unica nel settore
dei giochi d’azzardo, che la circostanza che il rilascio di una siffatta autorizzazione non equivalesse ad un contratto di
concessione di servizi non può, di per sé, giustificare che gli obblighi posti dall’articolo 56 TFUE, segnatamente l’osservanza
del principio della parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza, siano elusi in sede di rilascio di un’autorizzazione
amministrativa come quella oggetto del procedimento principale. Secondo la Corte, l’obbligo di trasparenza trova applicazione
nell’ambito di un regime di autorizzazione concessa ad un operatore unico dalle autorità di uno Stato membro nell’esercizio
dei loro poteri di polizia, poiché gli effetti di una siffatta autorizzazione nei confronti delle imprese stabilite in altri
Stati membri che sarebbero potenzialmente interessate all’esercizio di tale attività sono gli stessi di un contratto di concessione
di servizi (
38
).
63.
Tale interpretazione riguardante i diritti esclusivi è stata confermata nella sentenza Belgacom, relativa a una concessione
di servizi. La Corte ha statuito che un operatore economico di uno Stato membro può invocare dinanzi ai giudici di tale Stato
membro la violazione dell’obbligo di trasparenza risultante dall’articolo 56 TFUE, che sarebbe stata commessa in occasione
della conclusione di una convenzione mediante la quale uno o più enti pubblici dello Stato membro di cui trattasi hanno attribuito
ad un operatore economico dello stesso Stato membro una concessione di servizi
che presenta un interesse transfrontaliero certo
,
oppure hanno accordato ad un operatore economico il diritto esclusivo di esercitare un’attività economica che presenta un
siffatto interesse
(
39
).
64.
Nella sentenza AG2R Prévoyance, la Corte ha affermato che, qualora l’AG2R debba essere considerata alla stregua di un’impresa
che esercita un’attività economica, la decisione delle autorità pubbliche di rendere obbligatoria l’iscrizione ad un regime
di rimborso complementare di spese per cure mediche per tutte le imprese di una categoria, senza alcuna possibilità di esenzione,
implica necessariamente la concessione a tale organismo del diritto esclusivo di percepire e gestire i contributi versati
dai datori di lavoro e dai dipendenti di detto settore nell’ambito del regime di cui trattasi (
40
).
65.
Ne consegue che gli effetti di un siffatto diritto esclusivo nei confronti delle imprese stabilite in altri Stati membri e
che sarebbero potenzialmente interessate all’esercizio di tale attività sono gli stessi di un contratto di concessione di
servizi. Occorre pertanto esaminare le altre condizioni di applicazione dell’obbligo di trasparenza.
E –
Sull’applicabilità dell’obbligo di trasparenza alla procedura di estensione
66.
Secondo l’UNIS, la [OSCURATO:PERSONA], il governo francese e la [OSCURATO:PERSONA], dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] (
41
) risulta che deve essere rispettato l’obbligo di trasparenza derivante dall’articolo 56 TFUE in caso di concessione di un
diritto esclusivo a un operatore economico mediante la procedura di estensione di un accordo collettivo.
67.
Le altre parti che hanno depositato osservazioni scritte sostengono che l’interpretazione dell’articolo 56 TFUE operata in
detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] non può essere applicata alle circostanze dei procedimenti principali e che l’obbligo di
trasparenza non è di conseguenza applicabile. Innanzitutto, le parti in questione sostengono che, contrariamente alle circostanze
indicate nella suddetta sentenza o nel contesto degli appalti pubblici e delle concessioni di servizi, la scelta di un organismo
assicuratore risulta non da una decisione di un’autorità pubblica, ma da un accordo fra le parti sociali che agiscono nel
quadro delle contrattazioni collettive. Il ministro competente a estendere un accordo collettivo che designa un organismo
assicuratore non interverrebbe nella scelta di tale organismo e non disporrebbe di alcun potere riguardo a tale scelta nel
contesto della procedura di estensione.
68.
Ricordo che l’obbligo di trasparenza, come definito dalla giurisprudenza della Corte relativa alle concessioni di servizi,
è un obbligo incombente alle autorità pubbliche degli Stati membri che stipulano un contratto di concessione di servizi (
42
) e che tale obbligo non comporta necessariamente un obbligo di fare ricorso ad una gara. Gli obblighi di trasparenza sono
tali da consentire che un’
impresa situata nel territorio di uno Stato membro diverso da quello destinatario della prestazione possa avere accesso ad
informazioni adeguate sulla suddetta concessione prima della sua attribuzione,
di modo che tale impresa, se lo avesse desiderato, sarebbe stata in grado di manifestare il proprio interesse a ottenere
detta concessione (
43
).
69.
Come ho già menzionato al paragrafo 22 delle presenti conclusioni, la questione del Conseil d’État verte sulla procedura con
cui uno Stato membro estende un accordo collettivo a tutte le imprese di un settore. Ciò comporta necessariamente l’attribuzione
di un diritto esclusivo all’organismo scelto dalle parti sociali.
70.
Appare conforme agli insegnamenti della giurisprudenza prima citata interpretare l’articolo 56 TFUE nel senso che esso osta
all’attribuzione di un diritto esclusivo da parte delle autorità pubbliche dello Stato membro a un operatore economico scelto
nell’ambito di una procedura completamente opaca, indipendentemente dalla modalità di scelta del medesimo.
71.
Quando la scelta di un siffatto operatore è effettuata da una parte diversa dall’autorità pubblica che accorda il diritto
esclusivo in questione e quando tale autorità pubblica è vincolata da detta scelta dell’operatore, effettuata in seguito a
una procedura non condotta dall’autorità in questione, si impone il rispetto dell’obbligo di trasparenza in tale procedura
di selezione preliminare. In caso contrario, gli obblighi derivanti dall’articolo 56 TFUE non sarebbero soddisfatti, in quanto
le imprese situate in altri Stati membri non sarebbero in grado di manifestare il loro interesse prima che abbia luogo la
scelta dell’organismo gestore. In questo caso, il fatto che la procedura di estensione dell’accordo collettivo nell’ambito
del ministero sia trasparente, come affermato dal governo francese, non è in grado di giustificare l’opacità della procedura
di selezione dell’organismo previdenziale.
72.
Tale conclusione non significa che l’obbligo di trasparenza, in quanto tale, gravi sulle parti sociali, che possono sempre
esercitare il loro diritto di contrattazione collettiva (
44
), ma implica semplicemente la necessità di garantire un livello minimo di trasparenza nel corso di tale procedura preliminare,
nel caso in cui l’accordo collettivo negoziato debba essere successivamente esteso a tutta la categoria da parte delle autorità
pubbliche.
73.
Occorre inoltre sottolineare che l’obiettività della scelta dell’organismo assicuratore non è di per sé sufficiente a garantire
il rispetto degli obblighi derivanti dall’articolo 56 TFUE. Una procedura di selezione opaca, benché oggettiva, non consente
alle imprese interessate né di avere accesso a informazioni adeguate né di avere la possibilità di manifestare il proprio
interesse prima che venga effettuata la scelta in questione. L’obbligo di un minimo di trasparenza consente alle imprese interessate
di conoscere i criteri di selezione e di valutarne l’obiettività e l’imparzialità.
74.
Ricordo che la normativa francese in materia è stata recentemente modificata per introdurre una procedura di gara d’appalto,
gestita dalle parti sociali, nella fase di selezione di tale organismo assicuratore. Sembra pertanto che una soluzione più
trasparente sia ugualmente possibile per quanto riguarda la procedura di selezione preliminare e che, al contrario, una limitazione
della trasparenza della procedura di selezione non sia necessaria ai fini della tutela degli interessi collettivi in gioco.
F –
Se l’obbligo di trasparenza sia stato rispettato nel caso di specie
75.
Secondo le osservazioni scritte del governo francese, ai sensi dell’articolo L. 2261‑19 del code du travail, ai fini dell’estensione
di un contratto di categoria o di un accordo professionale o interprofessionale, o ancora di una clausola aggiuntiva a uno
dei testi in questione, è indispensabile che i suddetti siano stati negoziati e stipulati in commissione paritaria. Tale commissione
è composta dalle parti sociali della categoria professionale di cui trattasi, ossia dalle organizzazioni di datori di lavoro
e di lavoratori dipendenti rappresentative nell’ambito di applicazione dell’accordo collettivo in questione.
76.
Durante questa fase di trattativa collettiva, sarebbe possibile per un organismo assicuratore presentare la propria candidatura
alle parti sociali della categoria professionale interessata al fine di farsi affidare la gestione del regime di previdenza
complementare della categoria medesima. Al riguardo, il governo in questione sottolinea l’accessibilità degli accordi collettivi
su Internet e la possibilità, per le imprese interessate, di seguire senza difficoltà i periodi di rinnovo delle trattative
riguardanti la gestione dei regimi di previdenza complementare.
77.
A mio avviso, non è da escludere che tale prassi nazionale consenta già di evitare, in una certa misura, il realizzarsi dei
rischi che l’obbligo di trasparenza mira a neutralizzare e permetta segnatamente alle imprese interessate di manifestare il
proprio interesse prima che abbia luogo la scelta dell’organismo. Nutro tuttavia seri dubbi in proposito.
78.
A tale riguardo, occorre anche determinare se l’obbligo di trasparenza implichi che esso debba essere garantito a livello
legislativo o se sia sufficiente che la trasparenza fattuale sia, anche in assenza di regolamentazione espressa, effettivamente
assicurata da un certo livello informativo e di pubblicazione di dati, come sostenuto nella fattispecie dal governo francese.
79.
La giurisprudenza della Corte non mi sembra esigere garanzie legislative di trasparenza, purché un livello sufficiente di
trasparenza venga garantito mediante altri mezzi.
80.
È opportuno aggiungere che, a mio avviso, la questione dibattuta nel corso dell’udienza, riguardante gli effetti del controllo
esercitabile dalle parti sociali sull’organismo assicuratore da esse prescelto, è irrilevante ai fini di un’eventuale giustificazione
dell’opacità della procedura di selezione. Infatti, secondo una giurisprudenza precedente (
45
), uno stretto controllo esercitato da uno Stato membro nei confronti dell’operatore prescelto potrebbe, in determinate situazioni,
giustificare la mancanza di trasparenza durante la fase di selezione. Bisogna tuttavia osservare che tale soluzione è applicabile
in presenza di un controllo che le autorità pubbliche possono esercitare direttamente sull’operatore prescelto, mentre nei
procedimenti principali sono le parti sociali, entro una certa misura (
46
), a poter controllare gli organismi assicuratori. Pertanto, nella fattispecie, lo Stato membro non li controlla né direttamente
né mediante le parti sociali.
81.
Spetta dunque al giudice nazionale valutare, in considerazione di tutti questi elementi, se, in un contesto come quello dei
procedimenti principali, la procedura di selezione degli organismi assicuratori dei regimi di previdenza in questione sia
stata tanto trasparente, dal punto di vista della libera prestazione dei servizi, da giustificare le estensioni sancite dai
decreti ministeriali in parola.
G –
Sulla richiesta di limitazione nel tempo degli effetti della sentenza
82.
Nelle sue osservazioni scritte, il governo francese ha richiesto la limitazione nel tempo degli effetti della sentenza della
Corte, qualora la Corte dovesse ritenere che le procedure di cui trattasi nei procedimenti principali non siano conformi all’obbligo
di trasparenza, tenuto conto del rischio di gravi ripercussioni sulla salute dei beneficiari dei regimi estesi dai decreti
ministeriali (
47
) e della buona fede degli ambienti interessati. In udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha sollecitato il rigetto di tale domanda, mentre
la [OSCURATO:PERSONA] nationale de la boulangerie et boulangerie‑pâtisserie française ha richiesto la modulazione nel tempo della
sentenza.
83.
Solo in via del tutto eccezionale la Corte, applicando il principio generale della certezza del diritto inerente all’ordinamento
giuridico dell’Unione, può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di far valere una disposizione da
essa interpretata onde rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede. Affinché siffatta limitazione
possa essere disposta, è necessario che siano soddisfatti due criteri essenziali, ossia la buona fede degli ambienti interessati
e il rischio di gravi inconvenienti (
48
).
84.
A mio parere, gli elementi addotti dal governo francese non soddisfano i criteri in questione. L’annullamento dei decreti
ministeriali non comporta necessariamente la cessazione dei rapporti contrattuali esistenti nella fattispecie nel settore
delle assicurazioni. Gli effetti di un siffatto annullamento, sia per i datori di lavoro che per gli assicurati, sono incerti,
perlomeno dal punto di vista del diritto civile, per cui spetta all’ordinamento interno determinare gli effetti concreti della
sentenza che verrà pronunciata dalla Corte.
V –
Conclusione
85.
Sulla base delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere nel modo seguente la questione pregiudiziale
sottoposta dal Conseil d’État (France):
Il rispetto dell’obbligo di trasparenza derivante dall’articolo 56 TFUE è una previa condizione obbligatoria rispetto all’estensione
a tutte le imprese di un settore, da parte di uno Stato membro, di un accordo collettivo che attribuisce a un unico operatore,
scelto dalle parti sociali, la gestione di un regime di previdenza complementare obbligatoria istituito a favore dei lavoratori
dipendenti. Spetta al giudice nazionale valutare se, in un contesto come quello dei procedimenti principali, la procedura
di selezione degli organismi assicuratori dei regimi di previdenza in questione sia stata tanto trasparente, dal punto di
vista della libera prestazione dei servizi, da giustificare le estensioni in parola.
1
– Lingua originale: il francese.
2
– Bisogna tuttavia notare che il diritto esclusivo di cui trattasi nei procedimenti principali non è un diritto esclusivo «naturale»
o tradizionale, nel senso della giurisprudenza classica relativa, ad esempio, al mercato dei servizi di telecomunicazione
(v., segnatamente, sentenza [OSCURATO:PERSONA], C‑302/94, EU:C:1996:485, punto 27).
3
– C‑437/09, EU:C:2011:112. In tale causa, la Corte ha già avuto occasione di valutare, da un lato, la conformità con le disposizioni
degli articoli 101 TFUE e 102 TFUE di una clausola di iscrizione obbligatoria a un regime gestito da un unico organismo, senza
alcuna possibilità di dispensa per le imprese del settore interessato e, dall’altro, un eventuale abuso di posizione dominante.
Parallelamente alla suddetta causa AG2R Prévoyance, la Corte era stata investita di tre domande di pronuncia pregiudiziale,
formulate dal Tribunal d’instance de Dax ([OSCURATO:PERSONA]), riguardanti la conformità di questa stessa clausola di iscrizione, riportata
nel contratto collettivo nazionale delle imprese di panificazione e pasticceria (imprese artigianali), con l’articolo 102 TFUE
(cause C‑97/10, C‑98/10 e C‑99/10). In seguito alla pronuncia della citata sentenza AG2R Prévoyance, il Tribunal d’instance
de Dax ha comunicato alla Corte che non intendeva mantenere i suoi rinvii pregiudiziali. Con ordinanza dell’8 giugno 2011,
il presidente della Corte ha disposto la cancellazione di tali cause dal ruolo della Corte.
4
– Gli articoli L. 911‑1, L. 911‑3 e L. 912‑1 del code de la sécurité sociale erano originariamente destinati a trasporre nel
diritto nazionale, in particolare, la direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita e che
modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva «assicurazione non vita» (GU L 228, pag. 1) [v. legge n. 94/678,
dell’8 agosto 1994, relativa alla tutela sociale integrativa dei lavoratori subordinati e recante trasposizione delle direttive
del Consiglio delle Comunità europee n. 92‑49 e n. 92‑96, del 18 giugno e del 10 novembre 1992; JORF del 10 agosto 1994, pag. 11655)].
Essi sono stati modificati con ordinanza n. 2006‑344, del 23 marzo 2006 (JORF del 24 marzo 2006, pag. 4456), entrata in vigore
il 24 giugno 2006.
5
– JORF del 2 gennaio 1990, pag. 13.
6
– C‑203/08, EU:C:2010:307.
7
– V., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Germania (C‑271/08, EU:C:2010:426, punto 37).
8
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Germania (C‑271/08, EU:C:2010:426, punti da 42 a 44 e giurisprudenza citata).
9
– [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑438/05, EU:C:2007:772, punti 54 e 79).
10
– Decisione n. 2013‑672 DC, del 13 giugno 2013.
11
– La suddetta legge è stata promulgata successivamente a tale decisione, il 14 giugno 2013 (JORF del 16 giugno 2013, pag. 9958).
Secondo detta decisione, il Conseil constitutionnel può valutare la conformità alla Costituzione di una legge già promulgata
nell’ambito dell’esame delle disposizioni legislative che la modificano, la completano o ne influenzano l’ambito di applicazione.
Le disposizioni contestate della legge sulla tutela del lavoro completano quelle dell’articolo L. 912‑1 del code de la sécurité
sociale.
12
– JORF del 24 dicembre 2013, pag. 21034.
13
– Il corsivo è mio. Le modalità di tale procedura di gara d’appalto sono state determinate dal decreto n. 2015‑13, dell’8 gennaio
2015, relativo alla procedura di gara d’appalto degli organismi nell’ambito della raccomandazione prevista dall’articolo L. 912‑1
del code de la sécurité sociale (JORF del 10 gennaio 2015, pag. 450). Detto decreto è inteso a definire la procedura applicabile,
in particolare al fine di garantirne la trasparenza.
14
– Il SNRT fa riferimento all’articolo L. 931‑4 del code de la sécurité sociale, relativo all’autorizzazione amministrativa richiesta
agli istituti previdenziali.
15
– Tale direttiva è stata successivamente abrogata dalla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU
L 335, pag. 1).
16
– C‑206/98, EU:C:2000:256, punto 44. Tale sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Belgio riguardava le assicurazioni obbligatorie degli infortuni
sul lavoro rientranti nel regime previdenziale legale belga.
17
– [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] stabile edili (C‑376/08, EU:C:2009:808, punto 25) nonché Azienda sanitaria locale n. 5 «Spezzino»
e a. (C‑113/13, EU:C:2014:2440, punto 48).
18
– In udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre affermato che in [OSCURATO:PERSONA] esistevano già settori nei confronti dei quali alcune imprese
straniere avevano manifestato il loro interesse con l’intenzione di gestire un siffatto regime, nonché imprese che hanno scelto
un organismo assicuratore straniero per gestire il proprio regime di rimborso complementare delle spese sanitarie. L’UNIS
non ha affrontato la questione dell’interesse transfrontaliero nelle sue osservazioni scritte, ma ne ha dichiarato l’esistenza
durante l’udienza. In più, secondo l’UNIS, gli organismi francesi propongono già i propri servizi in altri Stati membri.
19
– [OSCURATO:PERSONA] nationale de la boulangerie et boulangerie‑pâtisserie française fa riferimento a una comunicazione della
[OSCURATO:PERSONA] al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, relativa a un’indagine
settoriale condotta ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1/2003 sulle assicurazioni per le imprese (relazione
finale) [COM(2007) 556 definitivo, disponibile al seguente indirizzo Internet: http://eur‑lex.europa.eu/legal‑content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0556&from=EN)].
Secondo tale relazione, con l’eccezione dei grandi consumatori e dei grandi rischi, i mercati primari delle assicurazioni
tendono ad avere portata nazionale. Fra le motivazioni addotte dalla [OSCURATO:PERSONA] si annoverano la variazione delle legislazioni
nazionali che disciplinano i contratti in generale, le assicurazioni e la responsabilità, l’esigenza della presenza sul campo
e i problemi linguistici. Occorre tuttavia sottolineare che l’indagine della [OSCURATO:PERSONA] è condotta «per individuare con precisione
le eventuali prassi restrittive o distorsioni di concorrenza che possano rientrare nel campo di applicazione degli articoli
81 o 82 del Trattato», il che presuppone già l’esistenza di un mercato transfrontaliero nel settore in questione. Di conseguenza,
le constatazioni della [OSCURATO:PERSONA] sullo stato attuale dei mercati delle assicurazioni non possono essere determinanti ai
fini della verifica dell’esistenza di un interesse transfrontaliero.
20
– C‑147/06 e C‑148/06, EU:C:2008:277, punti 24 e 31.
21
– C‑221/12, EU:C:2013:736, punti 29 e 30.
22
– Sentenza Belgacom (C‑221/12, EU:C:2013:736, punto 31). Tuttavia, la semplice indicazione da parte della [OSCURATO:PERSONA], nel contesto
di una procedura per inadempimento, dell’esistenza di una denuncia presentatale in relazione all’appalto di cui trattasi non
è sufficiente a dimostrare che detto appalto presentasse un interesse transfrontaliero certo e a constatare, di conseguenza,
l’esistenza di un inadempimento (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda, C‑507/03, EU:C:2007:676, punto 34).
23
– Come è già stato indicato al paragrafo 43 delle presenti conclusioni, la [OSCURATO:PERSONA] stima il valore del contratto di gestione
contestato come pari a EUR 70 milioni.
24
– Resta il fatto che, anche supponendo che il mercato attuale fosse di dimensione sostanzialmente nazionale, ciò non sarebbe
necessariamente indice di un’assenza di interesse transfrontaliero. Secondo la relazione finale di un gruppo di esperti formato
dalla [OSCURATO:PERSONA], le discrepanze fra le normative nazionali relative ai contratti ostacolano la fornitura transfrontaliera
di prodotti assicurativi comportando costi più elevati, incertezza del diritto e difficoltà, per i consumatori e per le imprese,
di assicurarsi in altri Stati membri dell’Unione [v. comunicato stampa del 27 febbraio 2014 riguardante la relazione finale
([OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA] on [OSCURATO:PERSONA]); tale relazione è disponibile in inglese
al seguente indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/justice/contract/files/expert_groups/insurance/final_report_en.pdf]. Pertanto,
non si può dedurre dal numero limitato di organismi assicuratori stranieri presenti su un mercato specifico che tali organismi
stranieri non siano desiderosi di entrarvi.
25
– Ricordo altresì che, anche se non si tratta qui di assicurazioni facenti parte della previdenza, le disposizioni del diritto
dell’Unione riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita possono eventualmente essere applicabili
alle assicurazioni comprese in un regime previdenziale legale praticate da imprese assicurative a proprio rischio (v., in
tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Belgio, C‑206/98, EU:C:2000:256, punto 44).
26
– [OSCURATO:PERSONA] SECAP e Santorso (C‑147/06 e C‑148/06, EU:C:2008:277, punto 34) nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] stabile edili (C‑376/08,
EU:C:2009:808, punto 25).
27
– C‑203/08, EU:C:2010:307, punto 47.
28
– L’ambito normativo riguardante i contratti di concessione di servizi è stato chiarito nella comunicazione interpretativa della
[OSCURATO:PERSONA] del 29 aprile 2000, sulle concessioni nel diritto comunitario (GU C 121, pag. 2). Occorre inoltre notare che,
il 26 febbraio 2014, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno adottato la direttiva 2014/23/UE, sull’aggiudicazione
dei contratti di concessione (GU L 94, pag. 1), il cui termine di recepimento è previsto per il 18 aprile 2016.
29
– [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑324/98, EU:C:2000:669, punti 60 e 61); [OSCURATO:PERSONA] (C‑458/03, EU:C:2005:605, punto
46); Wall (C‑91/08, EU:C:2010:182, punto 33), e [OSCURATO:PERSONA] (C‑203/08, EU:C:2010:307, punto 39).
30
– [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑324/98, EU:C:2000:669, punto 62); [OSCURATO:PERSONA] (C‑458/03, EU:C:2005:605, punti 49
e 50), nonché Wall (C‑91/08, EU:C:2010:182, punto 36).
31
– [OSCURATO:PERSONA] (C‑231/03, EU:C:2005:487 punto 17); Wall (C‑91/08, EU:C:2010:182, punto 34), e [OSCURATO:PERSONA] (C‑203/08,
EU:C:2010:307, punto 40).
32
– Direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di applicazione degli appalti pubblici di servizi (GU
L 209, pag. 1).
33
– Sentenza Wall (C‑91/08, EU:C:2010:182, punto 48).
34
– [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑44/96, EU:C:1998:4, punto 33); BFI Holding (C‑360/96, EU:C:1998:525, punti
42 e 43), nonché University of Cambridge (C‑380/98, EU:C:2000:529, punto 17).
35
– [OSCURATO:PERSONA] (C‑458/03, EU:C:2005:605, punti 49 e 50).
36
– [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑324/98, EU:C:2000:669, punto 62); [OSCURATO:PERSONA] (C‑458/03, EU:C:2005:605, punto 49);
[OSCURATO:PERSONA]/Italia (C‑260/04, EU:C:2007:508, punto 24); Wall (C‑91/08, EU:C:2010:182, punto 36), nonché [OSCURATO:PERSONA]
(C‑203/08, EU:C:2010:307, punto 41).
37
– [OSCURATO:PERSONA] (C‑458/03, EU:C:2005:605, punto 50) e [OSCURATO:PERSONA]/Italia (C‑260/04, EU:C:2007:508, punto 25).
38
– [OSCURATO:PERSONA] (C‑203/08, EU:C:2010:307, punti 46 e 47).
39
– V., in tal senso, sentenza Belgacom (C‑221/12, EU:C:2013:736, punto 34) (il corsivo è mio).
40
– C‑437/09, EU:C:2011:112, punto 66.
41
– C‑203/08, EU:C:2010:307.
42
– [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑324/98, EU:C:2000:669, punto 62); [OSCURATO:PERSONA] (C‑458/03, EU:C:2005:605, punti 49
e 50), nonché Wall (C‑91/08, EU:C:2010:182, punto 36).
43
– [OSCURATO:PERSONA] (C‑231/03, EU:C:2005:487, punto 21); [OSCURATO:PERSONA] (C‑324/07, EU:C:2008:621, punto 25), e [OSCURATO:PERSONA]
(C‑203/08, EU:C:2010:307, punto 41) (il corsivo è mio).
44
– Ai sensi, segnatamente, dell’articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
45
– Dalla giurisprudenza della Corte risulta che le limitazioni alla libertà fondamentale sancita dall’articolo 56 TFUE, specificamente
derivanti dalle procedure per il rilascio e il rinnovo di un’autorizzazione a favore di un operatore unico, potrebbero essere
considerate giustificate qualora lo Stato membro interessato decidesse di rilasciare o rinnovare l’autorizzazione ad un operatore
pubblico la cui gestione è soggetta al controllo diretto dello Stato, oppure a un operatore privato sulle cui attività i pubblici
poteri sono in grado di esercitare uno stretto controllo (sentenza [OSCURATO:PERSONA], C‑203/08, EU:C:2010:307, punto 59).
46
– Occorre notare che le parti che hanno partecipato all’udienza hanno espresso opinioni largamente divergenti sulla questione
se i sindacati che non hanno sottoscritto un accordo collettivo abbiano la possibilità di far parte della commissione paritaria
successivamente all’estensione e, pertanto, di esercitare un controllo sull’organismo assicuratore.
47
– Fra i motivi avanzati a sostegno della domanda, è stato in particolar modo asserito che l’annullamento dei decreti di estensione,
che sarebbe la probabile conseguenza, a livello nazionale, di una siffatta sentenza della Corte, metterebbe fine al principio
di mutualizzazione su cui si basano tali regimi e rimetterebbe in discussione il loro equilibrio finanziario e le garanzie
poste in atto dai regimi stessi. Per quanto attiene, inoltre, al contratto collettivo nazionale del settore immobiliare, l’entrata
in vigore del regime in questione dipendeva dalla pubblicazione del decreto di estensione per tutte le imprese, comprese quelle
aderenti.
48
– Sentenza Balazs e Casa Judeţeană de [OSCURATO:PERSONA] (C‑401/13 e C‑432/13, EU:C:2015:26, punto 50 e giurisprudenza citata).