CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 maggio 2022
Cassazione n. 31741/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che le censure sono genericamente riproduttive di questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione alla risposta data: - sulla configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen. (v. pg. 3 della sentenza) con riferimento al comportamento nninacciso e violento diretto al pubblico ufficiale per fargli lasciare sempre aperti i cancelli; - sul concorso con il reato di cui all'art. 341-bis c.p., stante l'offensività della frase al prestigio e onore dell'agente - correlata alla pretesa apertura dei cancelli - cui era stata rivolta in presenza di più persone (v. pg. 3, ibidem) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27.5.2022