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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 24084/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

NALE di Vicenzadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Vicenza, in qualità di giudice dell’esecuzione, conprovvedimento in data 16 luglio 2024 ha rigettato l’istanza propostanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e avente ad oggetto il riconoscimento del vincolodella continuazione fra i fatti di cui alla sentenza emessa dal Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Lucca il 18 luglio 2005, nonché fra quelli dicui alla sentenza emessa dal Tribunale di Udine il 17 luglio 2008.2.

Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo deldifensore di fiducia lamentando con unico motivo la violazione degli artt. 81 cod.pen. e 671 cod. proc. pen.La motivazione sarebbe contraddittoria perché il Tribunale ammette che lecondotte sono omogenee fra loro.Il ricorrente sottolinea come in entrambi i casi il condannato fosse venuto inItalia unicamente allo scopo di commettere reati e ciò dovrebbe essere indicesufficiente della unicità del disegno criminoso.La distanza cronologica fra i fatti e la non perfetta coincidenza delle areegeografiche in cui sono stati commessi i reati sono dati non risolutivi, néinvalicabili.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede diesecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di unaapprofondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneitàdelle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singolecausali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate divita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivifossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendosufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se isuccessivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. (Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01)Il provvedimento impugnato ha fatto buon governo di tale insegnamento chequi si richiama e si ribadisce, escludendo proprio in ragione della inesistenza diindici rivelatori, la unicità del disegno criminoso.Il Tribunale ha richiamato il dato cronologico molto ampio, le differentilocalità in cui sono stati commessi i reati, che distano fra loro qualche centinaiodi chilometri, le differenti modalità operative: in un caso il furto era statopianificato mentre nell’altro è stato il frutto di una decisione estemporanea;inoltre, fra i fatti è intervenuta una cesura, costituita da una sentenza dicondanna definitiva a pena sospesa.Il ricorrente a tale valutazione contrappone una differente lettura deglielementi di fatto, ma come è noto e si intende ribadire, in tema di giudizio dicassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi difatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione dinuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dalricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacitàesplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 5465 del04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01)All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazione .Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso l’11 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NALE di Vicenzadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Vicenza, in qualità di giudice dell’esecuzione, conprovvedimento in data 16 luglio 2024 ha rigettato l’istanza propostanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e avente ad oggetto il riconoscimento del vincolodella continuazione fra i fatti di cui alla sentenza emessa dal Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Lucca il 18 luglio 2005, nonché fra quelli dicui alla sentenza emessa dal Tribunale di Udine il 17 luglio 2008.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo deldifensore di fiducia lamentando con unico motivo la violazione degli artt. 81 cod.pen. e 671 cod. proc. pen.La motivazione sarebbe contraddittoria perché il Tribunale ammette che lecondotte sono omogenee fra loro.Il ricorrente sottolinea come in entrambi i casi il condannato fosse venuto inItalia unicamente allo scopo di commettere reati e ciò dovrebbe essere indicesufficiente della unicità del disegno criminoso.La distanza cronologica fra i fatti e la non perfetta coincidenza delle areegeografiche in cui sono stati commessi i reati sono dati non risolutivi, néinvalicabili.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede diesecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di unaapprofondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneitàdelle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singolecausali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate divita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivifossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendosufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se isuccessivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. (Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01)Il provvedimento impugnato ha fatto buon governo di tale insegnamento chequi si richiama e si ribadisce, escludendo proprio in ragione della inesistenza diindici rivelatori, la unicità del disegno criminoso.Il Tribunale ha richiamato il dato cronologico molto ampio, le differentilocalità in cui sono stati commessi i reati, che distano fra loro qualche centinaiodi chilometri, le differenti modalità operative: in un caso il furto era statopianificato mentre nell’altro è stato il frutto di una decisione estemporanea;inoltre, fra i fatti è intervenuta una cesura, costituita da una sentenza dicondanna definitiva a pena sospesa.Il ricorrente a tale valutazione contrappone una differente lettura deglielementi di fatto, ma come è noto e si intende ribadire, in tema di giudizio dicassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi difatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione dinuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dalricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacitàesplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 5465 del04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01)All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazione .Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso l’11 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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