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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 10 dicembre 2021

Cassazione n. 27739/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 8 luglio 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto Ministeriale del 7 luglio 2020 di proroga della sottoposizione al regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord.pen. [OSCURATO:PERSONA] risulta raggiunto da due condanne per associazione mafiosa- con il ruolo di vertice- ed altro per fatti avvenuti anche nel corso della detenzione, dopo l'annullamento del primo decreto di proroga disposto nel 2002.

La applicazione del regime detentivo speciale risulta - dato il livello apicale rivestito dal Bruzzise nel gruppo criminoso, all'esterno ancora attivo, per avere egli trasmesso direttive ai familiari - del tutto giustificata, ad avviso del Tribunale, sulla base degli elementi di fatto posti a base del provvedimento ministeriale.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione — nelle forme di legge — [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione con conseguente nullità dell'ordinanza.

Il ricorrente lamenta la limitazione del controllo del Tribunale al mero profilo di legittimità delle motivazioni del decreto originario e la mancata considerazione degli elementi di novità tesi ad escludere la sussistenza delle esigenze di ordine e sicurezza, quali la cessazione di operatività del sodalizio di riferimento e l'assenza di nuove incriminazioni.

Si evidenzia, tra l'altro, la vaghezza delle informazioni riferite e l'erroneità di una supposta espansione del sodalizio in Piemonte.

Si sarebbero dovuti valorizzare, in tesi, i notevoli progressi rieducativi e il totale cambiamento dei principi di vita, quali indici rivelatori dell'assenza di attuali collegamenti con la cosca di appartenenza.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, anche in ragione della limitazione legale della ric:orribilità alla sola violazione di legge.

Il Tribunale ha infatti individuato con ampia motivazione gli elementi di fatto che giustificano la proroga del regime differenziato e le prospettazioni difensive si risolvono in una richiesta di rivalutazione, non consentita in sede di legittimità.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 10 dicembre 2021 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 8 luglio 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto Ministeriale del 7 luglio 2020 di proroga della sottoposizione al regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord.pen. [OSCURATO:PERSONA] risulta raggiunto da due condanne per associazione mafiosa- con il ruolo di vertice- ed altro per fatti avvenuti anche nel corso della detenzione, dopo l'annullamento del primo decreto di proroga disposto nel 2002. La applicazione del regime detentivo speciale risulta - dato il livello apicale rivestito dal Bruzzise nel gruppo criminoso, all'esterno ancora attivo, per avere egli trasmesso direttive ai familiari - del tutto giustificata, ad avviso del Tribunale, sulla base degli elementi di fatto posti a base del provvedimento ministeriale. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione — nelle forme di legge — [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione con conseguente nullità dell'ordinanza. Il ricorrente lamenta la limitazione del controllo del Tribunale al mero profilo di legittimità delle motivazioni del decreto originario e la mancata considerazione degli elementi di novità tesi ad escludere la sussistenza delle esigenze di ordine e sicurezza, quali la cessazione di operatività del sodalizio di riferimento e l'assenza di nuove incriminazioni. Si evidenzia, tra l'altro, la vaghezza delle informazioni riferite e l'erroneità di una supposta espansione del sodalizio in Piemonte. Si sarebbero dovuti valorizzare, in tesi, i notevoli progressi rieducativi e il totale cambiamento dei principi di vita, quali indici rivelatori dell'assenza di attuali collegamenti con la cosca di appartenenza. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, anche in ragione della limitazione legale della ric:orribilità alla sola violazione di legge. Il Tribunale ha infatti individuato con ampia motivazione gli elementi di fatto che giustificano la proroga del regime differenziato e le prospettazioni difensive si risolvono in una richiesta di rivalutazione, non consentita in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 dicembre 2021 Il Consigliere estensore
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