CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 12 febbraio 2024
Cassazione n. 40328/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/08/197 avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza innrugni ta per essersi i reati estinti per intervenuta prescrizione. Con consegueite revoca dell'ordine di demolizione, chiede dichiararsi inammissibili i ricorsi n I res:o. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 febbraio 2024, la Corte di appello di Na oli h i sede di rinvio, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] unzlE ta- Sez. Distaccata di Gragnano, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] urull ), con le già conces circostanze attenuanti generiche e la conti uazii: ne, ha rideterminato la pena loro inflitta in mesi cinque e giorni quindici di al—esto ed euro 2.500 di ammenda, 2. La sentenza rescindente, Sez. 3, n. 15437 del 2018, qualific to il reato di cui al capo d) come contravvenzione di cui al primo comma dell'art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004, aveva annullato senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente a tale reato, perchè estinto per prescrizione, revocando l'ordine di ime! sione in pristino. Aveva poi rinviato ad altra Sezione della Corte di appello di Napi)li per la rideterminazione della pena per i residui reati, dichiarand i il ricorso inammissibile nel resto. 3. La sentenza di primo grado aveva condannato gli imputat alla pena di mesi dieci di reclusione per i reati di cui agli artt. 44 del d.P.R. n. 80 del 2001 (capo a), 64 e 71, 65 e 72 del d.P.R. n. 380 del 2001(capo b), 83 e95 cIsl d.P.R. n. 380 del 2001 e 2 L. reg. n.9 del 1983 (capo c), 181, comma 1 Dis, cel d.lgs. n. 42 del 2004 (capo d) e infine art. 734 cod. pen. (capo e), in relazone alla realizzazione, in concorso tra di loro, coniugi e conviventi, di opre è ililizie in zona sismica e soggetta a speciale protezione dell'autorità ex d.I s. n 42 del 2004, in assenza delle prescritte autorizzazioni. 4. La sentenza rescindente, alla luce della declaratoria di parziale incostituzionalità della disposizione di cui al capo d) del capo di imp itazione (Corte Cost. n. 56 del 2016), ricadendo la condotta contestata ne la fa tispecie astratta del comma 1 dell'art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004, ha considerato applicabile non più il termine di prescrizione di sei anni proli.ngabile, per effetto della interruzione, sino ad anni sette e mesi sei, pn:prio del delitto, bensì quello di quattro anni prolungabile sino a ci que proprio della contravvenzione, ed ha ritenuto maturata la prescrizion rel,ztiva al reato ex art. 181, comma 1, cit., in tal senso riqualificato il delitt con estato. 4. La Corte di cassazione ha pure precisato che della prescrizio e n iaturata in tale data, e dunque successivamente alla sentenz imi:ugnata, pronunciata in data 19/02/2015, non poteva invece tenersi conti) con riguardo agli altri reati ascritti. Secondo la pronuncia delle Sez. Un. n. 6903 del 27/0 /2016, dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966, infatti, in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processu li in ?renti ai singoli capi di imputazione?impedisce che l'ammissibilità dell'imp gnaz ione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un va ido .apporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi sedo ti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui c nfroliti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rile are la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello. E tale pr ncipi D, come già affermato da Sez. 3, n. 20899 del 25/01/2017, dep. 03/05 2012, Bruno, non massimata), è applicabile anche con riguardo alle ipotesi elle quali i singoli reati siano in imputazione stati considerati, e in sent nza ritenuti, avvinti dal vincolo della continuazione in ragione della ritenu a identità tra gli stessi del disegno criminoso. Il ricorso, ha precisato la sentenz rescindente, si era limitato a dedurre, quanto agli altri reati, la prescrizione atunita dopo la sentenza di appello, di cui non poteva tenersi conto ess ndo i motivi inammissibili(Sez. Un., n. 33542 del 27/06/2001, dep. 11/09/20 1, C avalera, Rv. 219531; Sez. 7, n. 38143 del 13/02/2014, dep. 17/09/2014, Fogg atti, Rv. 262616). 5. Con la sentenza qui impugnata, la Corte di appello cii NE poli ha rideterminato la pena per i reati residui, indicati da Sez. 3 n. 547 dl 2018, precisando che, essendo cambiato l'impianto strutturale della rejiudi ,:anda, il Giudice del rinvio non era vincolato dalle determinazioni assunte cl I primo Giudice, fermo restando il divieto di reformatio in peius di cu all'iirt. 597 cod.proc.pen. 6. Ciò premesso, rilevato che nel caso di specie il Tri unalc. aveva riconosciuto il vincolo della continuazione e le circostanze attenuarti generiche, la Corte territoriale ha ritenuto, in relazione ai reati contestati ai capi a) b) e c) dell'imputazione, congrua la pena di mesi cinque, giorni quindici i arresto ed euro 12.500 di ammenda, non potendosi partire dal minimo edi tale previsto dall'art. 44 lett. c) d.P.R. n. 380 del 2001, in ragione del fatto che il rr mufatto abusivo non era di minime dimensioni e che lo stesso era stato reali zatc in zona sismica e sottoposta a vincolo paesaggistico. Dunque, valutati i crite i di cui all'art. 133 cod. pen. ed in particolare la gravità dei fatti ascritti e la peisonalità degli imputati, le pena da ritenersi adeguata era così determinat: ritimuta la continuazione e più grave il reato di cui al capo a) dell'imputazion , pena base mesi sei di arresto ed euro 16500 di ammenda, ridotta per l circostanze attenuanti generiche a mesi quattro di arresto ed euro 11000 ii arlmenda, aumentata alla pena di mesi quattro e giorni quindici di arresto ed euro 1500 di ammenda per la continuazione con il reato di cui al capo b) dell'imputazione, aumentata alla pena di mesi cinque di arresto ed euro 12000 di ammenda per la continuazione con il reato sub c) del capo di imputazione ed infin aumentata, per la continuazione con il reato di cui al capo e) dell'imputazio e, ella pena inflitta di mesi cinque e giorni quindici di arresto ed euro 12500 i anmenda, confermata nel resto la sentenza appellata. 7. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mazzo del proprio difensore, hanno proposto ricorso, con unico atto, basati sui 3eguenti motivi: - violazione dell'art. 601, commi 4 e 5, cod.proc.pen., posto che l'avviso relativo all'udienza di appello in sede di rinvio non era avvenuto n I rispetto del termine di quaranta giorni prima della data prevista per l'udienza. Nel caso di specie, entrambe le notifiche erano avvenute in data 26 gennaio 024 e quindi fuori dal termine previsto, anche a voler considerare isciplina precedentemente in vigore il cui termine era di venti giorni. Peralt , si lamenta anche che l'avviso relativo all'imputato [OSCURATO:PERSONA] non sia stat coi iunicato all'unico difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], essendo ancora indic ta l'E vvocata [OSCURATO:PERSONA] e che ciò era stato fatto presente con la mem ria difensiva depositata in vista dell'udienza; - Violazione dell'art. 125, comma 3, cod.proc.pen. per mot vazione mancante in ordine alle deduzioni contenute nella memoria dif nsiv,E con la quale, oltre alla irregolarità della notifica sopra indicate, era sta a ci lesta la declaratoria di estinzione degli altri reati contestati per prescri ione. Si era sostenuta, richiamando giurisprudenza di legittimità, la tesi dellE jUfja tm er.113, dell'impugnazione propos-fa relativamente ad uno dei reati c ntes:ati per 2-9Utiu.C. Q" .4vceA ' tonserrth-e-tate-pro-rrerriell anche relativamente a reati ed alla circostanza che, nel caso di specie, si trattava di concorso fo male di reati stante l'unicità della condotta contestata. Dunque, il termine di prei crizione, relativamente ai reati contestati ,era decorso prima del deposito d I ricorso per Cassazione che aveva generato l'annullamento con rinvio. - Violazione di legge nella parte in cui la sentenza aveva s bon: inato la sospensione condizionale della pena alla demolizione dei manufat pc , ;to che, come riportato nel verbale di sequestro del 23 settembre 2010, v niva indicato come proprietario il Comune di Sant'[OSCURATO:PERSONA] e gli imputa i come "committenti" e di ciò aveva dato atto anche la sentenza di primo gr do.- Violazione di legge e vizio di motivazione, in ragione del fatto che la sentenza impugnata non aveva contenuto la pena nel minimo e Cala e non aveva riconosciuto la sussistenza dei presupposti della particolar ter uità del fatto ex art. 131 bis cod.pen. In particolare, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] urull) aveva dimostrato una assoluta assenza di capacità a delinquere e che ricor -evano i presupposti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità (coi - sistenza dell'intervento abusivo, destinazione d'uso dell'immobile, inciden a sul carico urbanistico, eventuale contrasto con strumenti urbanistici e regola enti edilizi e conseguente impossibilità di sanatoria, tipologia di bene protetto e teresse, in particolare, per la pubblica incolumità). I ricorrenti evidenziano c e i manufatti oggetto di contestazione erano costruzioni modeste, realizzat nella zona periferica del Comune di Sant'[OSCURATO:PERSONA], priva di edifici di pre io e lontana dalle vie principali. 8. [OSCURATO:PERSONA] generale ha depositato conclusioni criti:a con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata p(=r essere i reati estinti per intervenuta prescrizione, con conseguente revoca dell'ordine di demolizione. Dichiararsi inammissibili i ricorsi nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi non superano il vaglio di ammissibilità. 2. Quanto al primo motivo, va osservato che, come si evince dalla memoria difensiva depositata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in nome d entrambi i ricorrenti ed in vista dell'udienza cartolare del 12 febbraio 2024 dinanzi a giudice del rinvio, l'unica richiesta formulata, a seguito della espo izior e della illustrazione nel merito delle questioni giuridiche rilevanti, ha avuto d oii getto la declaratoria di estinzione dei reati di cui all'imputazione per intE rvenuta I prescrizione, essendo solo meramente riportata nell'incipit dell'atto con formula oltremodo generica e dubitativa," l'omessa o comunque tardiva not .ica agli imputati". Tale generica deduzione, in quanto priva degli elementi esseuziali da cui dedurre l'esistenza di una nullità di ordine processuale, e la t tale assenza della richiesta di esame della questione da parte del Giudice, non può -itenersi idonea deduzione di una nullità processuale, come tale legittimam nte devoluta al giudizio. 3. Il motivo fatto ora valere è quindi da ritenersi non ammissi ile in sede di legittimità. In particolare, quanto al mancato rispetto del ter me stabilito dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., va osservato che tale evenienz.:, dando luogo a una nullità di ordine generale relativa all'intervento del 'imputato, è deducibile dal difensore solo con il primo atto utile, che nel casa di !pecie è costituito dalla memoria difensiva. La violazione del termine a com ariN di venti giorni - quaranta giorni in ragione della novella di cui al d.lgs. D.Lgs 10.:.0.2022, n. 150 - stabilito per l'imputato dall'art. 601, 3° co., infatti, non r solvE ndosi in una omessa citazione dell'imputato, secondo la prevalente gi risp .udenza, costituisce una nullità a regime intermedio, che risulta sanata nel c so il - cui non sia validamente eccepita entro i termini previsti dall'art. 180, richia ato dall'art. 182 (così Sez. 5, del 6.3.2019, n. 25777; Sez. 2, del 25.9.2018, n 55171). Altro orientamento, che non fa variare nel caso di specie la valutazion di tardività della doglianza, ritiene che la violazione del termine a comparire di vent: giorni - ad oggi, quaranta giorni - stabilita dall'art. 601, 3° co., integri una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato che, pertanto, devl essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180, e cioè orina della deliberazione della sentenza d'appello (Sez. 4, sentenza del 23.1.2020, n. 5959 ed attualmente confermato da Sez. 3 del 28.9.2021, n. 46179). 4. Quanto alla dedotta nullità della notifica del decreto di cita :ione in giudizio (in sede di rinvio) perchè diretta al difensore del grado d'appell ), ormai revocato, nonostante la generica revoca dello stesso contenuta nella procura rilasciata ai fini della proposizione del primo ricorso per cassazione, va o ;servato che il decreto di citazione, per stessa ammissione dei ricorrenti, ra rilento ad entrambi, difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Dunque, la notifica all'avvOcatc [OSCURATO:PERSONA] costituì atto inutile, non viziante. 5. Il secondo motivo è inammissibile in quanto teso ad attingere la :entenza impugnata in ambito ormai coperto dal giudicato. La sentenza rescind ente ha espressamente pronunciato (punto 4, Sez. 3 n. 5437 del 2018) ir orr me alla impossibilità di dichiarare l'estinzione per prescrizione latu rata successivamente alla sentenza di appello, dei reati contestati e p r i uali era intervenuta condanna, essendo inammissibili i motivi di ricorso fin lizza ti a tale pronuncia. 6. E' quindi evidente che su tale tema si è formata una pre lusio le, e la stessa questione non è stata devoluta al Giudice del rinvio, al q ale, invece, proprio sul presupposto della definitività dell'accertamento della espc sabilità penale, è stato demandato solo il compito di rideterminare la pe a, a seguito dell'annullamento, senza rinvio del reato contestato al capo d) dell imputazione. Da ciò consegue che va fatta applicazione del principio ecor do cui l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione,ai oli f ni della rideternninazione della pena,,comporta la definitività dell'accertamen o del reato e della responsabilità dell'imputato, sicchè la formazione del giudicat p ro, g ressivo impedisce in sede di giudizio di rinvio, di dichiarare l'estinzione el Nato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla ente iza di annullamento parziale (Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, Rv. 265792 — 01). 7. Deriva da quanto detto che nessun obbligo di motivare sulla ric 1iiesta di declaratoria di estinzione per prescrizione incombeva sulla Corte di ppel o. 8. Il terzo motivo, oltre che gravemente aspecifico, è del tutto ec centrico rispetto all'ambito del giudizio di rinvio. Lo stesso allude alla arena della qualità di proprietari dell'area oggetto di ordine di ripristino, in capo agli odierni ricorrenti, posto che tale carenza sarebbe stata accertata dal TribUnalc Da ciò si dovrebbe trarre conferma dell'illegittimità della subordin5zion e della sospensione condizionale della pena all'effettivo ripristino dello stato de luoghi. Si tratta di tema del tutto estraneo all'ambito sia della sentenza rescindonte che del giudizio di rinvio, peraltro relativo a questioni palesemente le gate ad accertamenti in fatto, di per sè, estranee al giudizio di legittimità. 9. Anche il quarto motivo va rigettato. La Corte territoriale ha rnotivato adeguatamente in ordine alla quantificazione della pena per ciasctino 'lei reati per i quali è stata affermata la responsabilità penale, facendo riferimento ai parametri di cui all'art. 133 cod.pen. e sottolineando le ragioni per le qudli si era scostata dal minimo edittale. Si tratta di valutazioni di merito congri amente motivate ed incensurabili in questa sede. 10. Quanto, poi, al trattamento sanzionatorio, non Oppli:ato nel minimo edittale, ed al mancato riconoscimento della causa di eselusicoe della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod.Ren., va osservato che, fornendo adeguata motivazione, la Corte di appellò ha :piegato che la determinazione della pena- tenuto conto della gravità dei fatti e della personalità degli imputati- non poteva partire dal minimo edittale Previsto dall'art. 44 lett. c) d.P.R. n. 380/2001, in ragione della non minima dir ensione del manufatto abusivo, in uno alla circostanza che lo stesso era st to r: alizzato 1 in una zona sismica e sottoposta a vincolo paesaggistico. Sul a pena così individuata per il reato base, applicate le circostanze attenuanti 9ener che già concesse e la continuazione già ritenuta con i residui reati contesta i, la Eorte di appello ha determinato il complessivo trattamento sanzionatorio. 11. A fronte di tale esercizio della discrezionalità giudiziale, nc .1 risulta integrato alcun errore nell'applicazione della legge, nè è ammissibile il vizio di motivazione denunciato, in applicazione del consolidato principio seconco cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle din - inuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella crscre;:ionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la p na base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne diScenc e che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri a unE nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia f-utto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficientf motivazione ( Sez. 5, 4 febbraio 2014 n. 5582). 12. Peraltro, in tema di ricorso per cassazione, è deducibile I difetto di motivazione della sentenza d'appello che non abbia rilevato "e offic io", alla stregua di quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen, la sussisten a della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione c e d nanzi al Giudice di merito siano stati indicati i presupposti legittiman fa pretesa applicazione di tale causa di proscioglimento, da cui possa evince si la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale da cui possa evince i la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale (Sez.6 n. 5922 del 19/C 1/2023, Rv.284160 - 01). 13. All'inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 co i . prz c. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedim nto nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di in al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro tremila, per ciascuno dei ricorrenti, così equitativannente fissat