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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 19 gennaio 2026

Cassazione n. 01063/2026

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22899/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 785/2023 depositata il 7/04/2023.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 22899/2023 Numero sezionale 10/2026 Numero di raccolta generale 1063/2026 Data pubblicazione 19/01/2026 ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.153,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2026 Il Presidente di Sezione delegato [OSCURATO:PERSONA] registro generale 22899/2023 Numero sezionale 10/2026 Numero di raccolta generale 1063/2026 Data pubblicazione 19/01/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22899/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 785/2023 depositata il 7/04/2023. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 22899/2023 Numero sezionale 10/2026 Numero di raccolta generale 1063/2026 Data pubblicazione 19/01/2026 ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.153,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2026 Il Presidente di Sezione delegato [OSCURATO:PERSONA] registro generale 22899/2023 Numero sezionale 10/2026 Numero di raccolta generale 1063/2026 Data pubblicazione 19/01/2026
Decreto Cassazione n. 01063/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris