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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 01537/2023

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a seguente: ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 23980-2018proposto da: SOC.[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]per procura a margine del controricorso; -controricorrente – nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati – avverso la SENTENZA N. 978/2018 della CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza non partecipata del 2 9 / 1 1 / 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il tribunale di Salerno, con la sentenza n. 720/2010, in accoglimento del ricorso per la manutenzione del possesso proposto in data 22/2/2002 dalla s.s. [OSCURATO:PERSONA] nei Ric. 2018n. 23980 - Sez. 2 - CC del 2 9 novembre 20 22 confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a norma degli artt. 1170 c.c. e 703 c.p.c., ha ordinato ai resistenti di non impedire alla società istante di installare sullo stradone del fondo di sua proprietà, riportato nel catasto terreni del Comune di Eboli l f. 29, p.lla 33, un nuovo cancello in sostituzione di quello preesistente.

1.2. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed ha, quindi, rigettato la domanda di manutenzione del possesso proposta dalla s.s. [OSCURATO:PERSONA] sul rilievo che, alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio disposta in altro giudizio tra la stessa società e [OSCURATO:PERSONA], il terreno sul quale la società aveva preteso di installare il cancello, censito in catasto al f. 29, p.lle 167, 168 e 169, non era, ad onta di quanto dalla stessa dedotto a fondamento del ricorso, in proprietà e in “ conseguente possesso” della società istante, essendo rimasto, in realtà, a seguito della sentenza del tribunale di Salerno n. 615/2014, di proprietà del [OSCURATO:PERSONA] , e che era, dunque, fondata l’eccezione feci sed iure feci sollevata dai resistenti “ al fine di contrapporre al possesso della ricorrente un possesso incompatibile con quello da quest’ultima vantato”.

1.3. La soc. semplice agricola Rosale, con ricorso notificato a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e trasmesso per la notifica ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella dichiarata qualità di coeredi di [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenzadella corte d’appello.

1.4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

1.5. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.Ric. 2018n. 23980 - Sez. 2 - CC del 2 9 novembre 20 22

1.6. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. La Corte prende atto che il ricorso non risulta notificato adAntonio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali coeredi di [OSCURATO:PERSONA], il primo dei due già contumace nel giudizio d’appello.

2.2. La ricorrente, infatti,non ha provveduto al deposito in giudizio degli avvisi di ricevimento relativi alla raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario, in data 25/7/2018, ha dato notizia agli stessi dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c..

2.3. La Corte, quindi, ritiene che sia necessario assegnare alla ricorrente il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito degli avvisi indicati o, in mancanza, per la rinnovazione della notifica del ricorso adAntonio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] .

P.Q.M.

La Corte così provvede: assegna alla ricorrente il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il compimento degli adempimenti indicati in premessa e rinvia il ricorso a nuovo ruolo.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 23980-2018proposto da: SOC.[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]per procura a margine del controricorso; -controricorrente – nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati – avverso la SENTENZA N. 978/2018 della CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza non partecipata del 2 9 / 1 1 / 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il tribunale di Salerno, con la sentenza n. 720/2010, in accoglimento del ricorso per la manutenzione del possesso proposto in data 22/2/2002 dalla s.s. [OSCURATO:PERSONA] nei Ric. 2018n. 23980 - Sez. 2 - CC del 2 9 novembre 20 22 confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a norma degli artt. 1170 c.c. e 703 c.p.c., ha ordinato ai resistenti di non impedire alla società istante di installare sullo stradone del fondo di sua proprietà, riportato nel catasto terreni del Comune di Eboli l f. 29, p.lla 33, un nuovo cancello in sostituzione di quello preesistente. 1.2. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed ha, quindi, rigettato la domanda di manutenzione del possesso proposta dalla s.s. [OSCURATO:PERSONA] sul rilievo che, alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio disposta in altro giudizio tra la stessa società e [OSCURATO:PERSONA], il terreno sul quale la società aveva preteso di installare il cancello, censito in catasto al f. 29, p.lle 167, 168 e 169, non era, ad onta di quanto dalla stessa dedotto a fondamento del ricorso, in proprietà e in “ conseguente possesso” della società istante, essendo rimasto, in realtà, a seguito della sentenza del tribunale di Salerno n. 615/2014, di proprietà del [OSCURATO:PERSONA] , e che era, dunque, fondata l’eccezione feci sed iure feci sollevata dai resistenti “ al fine di contrapporre al possesso della ricorrente un possesso incompatibile con quello da quest’ultima vantato”. 1.3. La soc. semplice agricola Rosale, con ricorso notificato a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e trasmesso per la notifica ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella dichiarata qualità di coeredi di [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenzadella corte d’appello. 1.4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 1.5. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.Ric. 2018n. 23980 - Sez. 2 - CC del 2 9 novembre 20 22 1.6. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. La Corte prende atto che il ricorso non risulta notificato adAntonio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali coeredi di [OSCURATO:PERSONA], il primo dei due già contumace nel giudizio d’appello. 2.2. La ricorrente, infatti,non ha provveduto al deposito in giudizio degli avvisi di ricevimento relativi alla raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario, in data 25/7/2018, ha dato notizia agli stessi dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c.. 2.3. La Corte, quindi, ritiene che sia necessario assegnare alla ricorrente il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito degli avvisi indicati o, in mancanza, per la rinnovazione della notifica del ricorso adAntonio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] . P.Q.M. La Corte così provvede: assegna alla ricorrente il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il compimento degli adempimenti indicati in premessa e rinvia il ricorso a nuovo ruolo. Così de
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