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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 47546/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natek.a CASERTA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 01/0,/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (7-4-1 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 1° febbraio 2021 la Corte di appello di Napoli, in parziale accoglimento dell'istanza avanzata da LETTIERI [OSCURATO:PERSONA], riconosceva il vincolo della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze, rideterminando la pena complessiv anni cinque mesi otto di reclusione ed euro 2.733 di multa.

Rigettava nel resto l'istanza, per assenza degli indicatori dì deliberazione unitaria dehe violazioni commesse.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - LETTIERI [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 671 cod. proc. pen., limitatamente al diniego.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.

Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna defkicorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza dì elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sid

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natek.a CASERTA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 01/0,/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (7-4-1 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 1° febbraio 2021 la Corte di appello di Napoli, in parziale accoglimento dell'istanza avanzata da LETTIERI [OSCURATO:PERSONA], riconosceva il vincolo della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze, rideterminando la pena complessiv anni cinque mesi otto di reclusione ed euro 2.733 di multa. Rigettava nel resto l'istanza, per assenza degli indicatori dì deliberazione unitaria dehe violazioni commesse. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - LETTIERI [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 671 cod. proc. pen., limitatamente al diniego. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna defkicorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza dì elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sid
Sentenza Cassazione n. 47546/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris