CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 ottobre 2023
Cassazione n. 33094/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
R.G.N.: 29 497 /201 8 dott. [OSCURATO:PERSONA] -Consigliere rel. Cron.: dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA].: dott. [OSCURATO:PERSONA] -Consigliere C.C.: [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 29497- 20 1 8 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]– c.f. /[OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del l egale rappresentante pro tempore , rappresentatoe difeso in virtù di procura special e su fogli o allegat o in calce al ricorso disgiuntamente e congiuntamente dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatoin Roma, alla via Virgilio, n. 18 , presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] e associati. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] n. 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila (già “ [OSCURATO:PERSONA] S ocio Sanitaria n. 06 di L’Aquila ”) – c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA]- in persona del commissario liquidatore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, al viale Liegi, n. 35/b, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procuraspeciale a margine de l contro ricorso . CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 1368/2018della Corte d’Appello di L’Aquila; udita la relazione nella camera di consiglio del 4 ottobre 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], --premesso che 1.Con atto notificato il 14.11.2011 la “[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] n. 1 Avezzano –Sulmona – L’Aquila” s.p.a. citava a comparire dinanzi al Tribunale di L’Aquila l’ “Istituto delle [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]”, quale “amministrazione”della “Casa di [OSCURATO:PERSONA]”. Esponeva che con nota n. 5014 del 20.2.1995 l’ “U.L.S.S. n. 6 di L’Aquila aveva comunicato all’Assessorato regionale alla Sanità ed alla “Casa di [OSCURATO:PERSONA]” che non era possibile riconoscere il rapporto convenzionale in atto, “poiché l’unità funzionale di [OSCURATO:PERSONA] non è ricompresa in quelle previste dal d.m. 10.03.1983 e successive modificazioni” (cfr. ricorso, pag. 7). Esponeva che con delibera n. 5192 del 27.10.1995 la Giunta regionale dell’Abruzzo aveva revocato all’istituto convenuto l’autorizzazione all’apertura della “Casa di [OSCURATO:PERSONA]” rilasciata con delibera della Giunta regionale dell’Abruzzo n. 1721 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e l’autorizzazione al convenzionamento di cui alla delibera della Giunta regionale dell’Abruzzo n. 2635 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (cfr. ricorso, pag. 7). Esponeva che con nota in data 11.4.1997 il Ministero della Sanità aveva trasmesso, tra gli altri, alla Regione Abruzzo, all’ “Azienda U.S.L. n. 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila” ed alla “Casa di [OSCURATO:PERSONA]” la relazione conclusiva concernente il rapporto convenzionale intercorrente tra la medesima casa di cura ed il S.S.N., relazione ove si riteneva “non giustificato il regime di ricovero” e “la relativa attività clinica esulante dalle prestazioni di ricovero erogabili in regime di assistenza diretta convenzionata, o indiretta, nell’ambito del [OSCURATO:PERSONA]” (cfr. ricorso, pag. 8). Esponeva che in data 8.9.1999, con delibera n. 22, il Commissario dell’ “U.S.L. n. 4”, aveva ritenuto di attribuire alla delibera n. 5192 del 27.10.1995 della Giunta regionale dell’Abruzzo la qualificazione in termini di “autoannullamento d’ufficio” (cfr. ricorso, pag. 8). Chiedeva condannare l’istituto convenuto al rimborso ovvero alla restituzione della somma di euro 3.825.340,00, oltre rivalutazione ed interessi, in quanto indebitamente erogata limitatamente al periodo 1991-1995. 1.1.Resisteva l’ “Istituto delle [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]”. 2.Con sentenza n. 955/2016 il Tribunale di L’Aquila accoglieva la domanda e condannava il convenuto a restituire alla Gestione attrice la somma di euro 3.476.882,34, oltre interessi dalla domanda al soddisfo. Evidenziava, tra l’altro, il tribunale, che senza dubbio l’ “A.S.L.” aveva “revocato la convenzione stipulata con la Casa di Cura sulla base di un vizio originario del rapporto, ritenendo che le prestazioni erogate non potessero essere definite di tipo sanitario ” (cfr. ricorso, pag. 9). Evidenziava, dunque, che il provvedimento del l’ “A.S.L.” era da qualificare “come annullamento d’ufficio e non revoca ex nunc” (cfr. ricorso, pag. 9). 3.L’ “Istituto delle [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]” proponeva appello.Resisteva la “[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] n. 1 Avezzano –Sulmona – L’Aquila” s.p.a. 4. Con sentenza n. 1368/2018 la Co rte d’Appello di L’Aquila rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese del grado. Evidenziava la corte che la delibera n. 5192 del 27.10.1995 aveva posto in risalto l’illegittimità delle autorizzazioni rilasciate dalla Giunta regionale sia all’apertura della casa di cura sia alla stipula della convenzione con l’U.S.L., in quanto riferite ad un soggetto che non erogava prestazioni sanitarie (cfr. sentenza d’appello, pag. 6). Evidenziava quindi, la corte, che tali illegittimità giustificavano l’annullamento delle autorizzazioni con efficacia retroattiva e che a tanto non ostava l’uso del termine “revoca” (cfr. sentenza d’appello, pag. 6). Evidenziava altresì che non aveva rilievo la circostanza che le autorizzazioni revocate fossero state rilasciate in epoca antecedente all’emanazione del d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], ove, nell’elenco che vi era allegato, non figurava la medicina fitoterapica tra le attività erogabili in regime di convenzione (cfr. sentenza d’appello, pag. 6). Evidenziava invero che già nelle premesse della delibera della Giunta regionale n. 1721/1980 risultavano espresse perplessità in ordine all’indirizzo sanitario cui ascrivere l’attività svolta dalla “Casa di [OSCURATO:PERSONA]”. Evidenziava inoltre che nel giudizio de quo si controverteva unicamente in ordine alla restituzione delle somme erogate all’istituto appellante nel triennio 1991-1994, triennio in relazione al quale non si prospettavano dubbi circa l’efficacia retroattiva della revoca, atteso il richiamo nella delibera n. 5192/1995 alla legge regionale n. 85 del 1989, a seguito della quale i provvedimenti autorizzativi de quibus ed il conseguente convenzionamento erano divenuti palesemente illegittimi (cosìsentenza d’appello, pag. 7). Evidenziava ancora che, contrariamente all’assunto dell’appellante, l’esercizio del potere di annullamento era stato contenuto entro termini ragionevoli, siccome la “[OSCURATO:PERSONA]” aveva domandato unicamente la restituzione delle somme versate nel triennio antecedente alla delibera della Giunta regionale n. 5192/1995 (cfr.sentenza d’appello, pag. 7); che del resto l’istituto appellante, in quanto operatore professionale, era ben consapevole del quadro normativo nel cui ambito si iscriveva la sua attività, sicché non si profilava un suo affidamento da tutelare (cfr.sentenza d’appello, pag. 8). Evidenziava dipoi, in ordine al rilievo dell’appellante secondo cui aveva erogato prestazioni sanitarie ulteriori rispetto a quelle fitoterapiche, che la convenzione stipulata il 30.12.1983 prevedeva espressamente che l’assistenza sanitaria fosse erogata “mediante la somministrazione di un trattamento esclusivamente fitoterapico accompagnato da un appropriato e scrupoloso regime dietetico” (così sentenza d’appello, pag. 8); che d’altronde l’appellante neppure aveva dedotto quali prestazioni sanitarie avesseerogato in aggiunta a quelle fitoterapiche (così sentenza d’appello, pag. 9). Evidenziava infine, in ordine al secondo motivo d’appello, che nella specie era inapplicabile il disposto del 2° co. dell’art. 1458 cod. civ., “non vertendosi in tema di risoluzione per inadempimento, bensì di annullamento della convenzione illegittima” (così sentenza d’appello, pag. 9).5. Avverso tale sentenza l’ “Istituto delle [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]” ha proposto ricorso; ne ha chiesto sulla base di quattro motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione. La “[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] n. 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila” s.p.a. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. 6.La controricorrente ha depositato memoria. ********** 7.Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione “dei principi e delle norme che sovrintendono all’esercizio dei poteri di ritiro degli atti amministrativi in autotutela”(così ricorso, pag. 14 ) ; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. il vizio di motivazione apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile in violazione dell’art. 132, 2° co., cod. proc. civ. ed in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. Deduce che l’atto di ritiro che viene in rilievo nella specie –ossia la delibera n. 5192 del 27.10.1995 della Giunta regionale dell’Abruzzo – costituisce una “revoca”, perché non si basa su un vizio originario dell’atto ritirato bensì su una circostanza sopravvenuta,ovvero sulla legge della Regione Abruzzo n. 85/1989 che ha reso applicabile nella Regione Abruzzo il d.m. 10.3.1983 (cfr. ricorso, pag. 17). Deduce altresì – attesa la collocazione del potere di riesame nell’ambito dell’amministrazione attiva –che non competeva all’ “A.S.L.” ridefinire in guisa di annullamento d’ufficio la delibera n. 5192 del 27.10.1995 della Giunta regionale ma al più sollecitare la Regione a fornire una interpretazione autentica della medesima delibera (cfr. ricorso, pag. 18). 8.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione “dei principi e delle norme che sovrintendono al legittimo esercizio dei poteri di autotutela amministrativa, sotto altro profilo (…) in relazione all’art. 24 Cost.”(così ricorso, pa g . 19 ) . Deduce che le circostanze fattuali – tra le quali l’esistenza di un rapporto convenzionale rinnovato di triennio in triennio secondo lo schema di convenzione approvato dall’allora “U.S.S.L. n. 6 di L’Aquila” (cfr. ricorso, pag. 19 ) – conducono ad imputare unicamente all’Amministrazione l’asserito originario errore e la successiva mala gestiosenza alcun concorso da parte di esso istituto ricorrente (cfr. ricorso, pag. 20). Deduce invero che con deliberazione n. 106 del 15.1.1987 la Giunta regionale dell’Abruzzo aveva classificato la “Casa di [OSCURATO:PERSONA]” nella fascia “C” “per l’attività sanitaria svolta ad indirizzo medico per la specialità di gastroenterologia” (cfr. ricorso, pag. 20). Deduce segnatamente che per circa sette anni la “Casa di [OSCURATO:PERSONA]” ha operato senza che le venissero mossi rilievi o contestazioni da parte dell’ “A.S.L.” o della Regione ed ha ottenuto i rimborsi per l’attività di assistenza prestata per i 38 posti-letto convenzionati (cfr. ricorso, pag. 20). Deduce per altro verso che ha errato la Corte di L’Aquila ad opinare per il difetto della sua buona fede alla stregua tout courtdella sua qualità di operatore professionale (cfr. ricorso, pag. 21).Deduce del resto che alla luce dei principi generali la buona fede del percipiente si presume, viepiù che tra la classificazione in fascia “C” ed i sopralluoghi eseguiti nel 1994 erano decorsi ben sette anni (cfr. ricorso, pag. 22). 9.Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione “dei principi e delle norme che sovrintendono al legittimo esercizio dei poteri di autotutela amministrativa (…) sotto altro profilo”(così ricorso, pag. 24 ) ; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. il vizio di motivazione apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile in violazione dell’art. 132, 2° co., cod. proc. civ. ed in relazione agli artt. 24 e 111Cost.Deduce che la Corte di L’Aquila ha omesso qualsivoglia considerazione circa l’incolpevole affidamento da esso ricorrente riposto nella correttezza dell’operato dell’Amministrazione (cfr. ricorso, pag. 25). Deduce invero che il legittimo affidamento rileva pur nel caso in cui si tratti dell’esborso di denaro che la P.A. è tenuta a recupere (cfr. ricorso, pag. 36). Deduce altresì che ha errato la corte d’appello a ritenere che la richiesta restitutoria è intervenuta entro un termine ragionevole (cfr. ricorso, pag. 26). Deduce invero che il provvedimento di ritiro è viziato per violazione di legge –giusta la previsione dell’art. 1, 136° co., della legge n. 311/2004 e dell’art. 21 noniesdella legge n. 241/1990 (cfr. ricorso, pag. 36) - siccome è stato adottato allorché era decorso un significativo lasso temporale dal dì in cui erano stati adottati gli atti oggetto di ritiro (cfr. ricorso, pag. 26).10.Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di fatti decisivi; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. il vizio di motivazione apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile in violazione dell’art. 132, 2° co., cod. proc. civ. ed in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. Deduce che ha errato la Corte di L’Aquila a ritenere che non ha erogato prestazioni sanitarie ulteriori rispetto a quello fitoterapiche (cfr. ricorso, pag. 42). Deduce che le risultanze probatorie, documentali e testimoniali, dimostrano inoppugnabilmente il contrario (cfr. ricorso, pag. 45). Deduce del resto che con deliberazione n. 106 del 15.1.1987 la Giunta regionale dell’Abruzzo ebbe a classificare la “Casa di [OSCURATO:PERSONA]” nella fascia “C” “per l’attività sanitaria svolta ad indirizzo medico per la specialità di gastroenterologia” (cfr. ricorso, pag. 45). Deduce quindi che con quella delibera si ebbe a prendere atto del conseguimento da parte della “Casa di [OSCURATO:PERSONA]” di tutti i requisiti formali e sostanziali necessari ai fini della disposta classificazione (cfr. ricorso, pag. 45), diversamente la medesima classificazione non sarebbe stata possibile (cfr. ricorso, pag. 46); --ritenutaopportuna la trattazione in pubblica udienza in considerazione della particolare rilevanza in diritto dei profili – “revoca/annullamento d’ufficio”, “buona fede/qualità di operatore professionale”, “incolpevole affidamento/ richiesta restitutoria e termine ragionevole”, profili cui potrebbe non essere estraneo il thema della giurisdizione - involti dalla delibazione degli esperiti motivi di ricorso; visto l’art. 375, u.c., cod. proc. civ., P.Q.M. rimette il presente procedimento alla pubblica udienza della prima sezione civile di questa Corte ed all’uopo rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in